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Circolare

Circolare INAIL n. 25 del 16 aprile 1987

Determinazione del tasso specifico aziendale, caricamento degli oneri relativi a malattie professionali.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare ridefinisce i criteri di imputazione degli oneri per malattie professionali ai fini del tasso specifico aziendale INAIL. Dopo aver richiamato la prassi di addebitare gli oneri all’ultimo datore di lavoro, la Direzione generale stabilisce che l’addebito avviene solo al ricorrere di tre presupposti: esposizione certa al rischio nel triennio di osservazione o nei tre anni precedenti, denuncia presentata dopo la cessazione del rapporto con prova di inattività o non nocività nel periodo intermedio, e definizione della rendita entro la data del bilancio della posizione assicurativa. In mancanza di tali condizioni, gli oneri sono imputati alla posizione convenzionale 9990000. La circolare precisa inoltre che l’addebito può avvenire anche se la manifestazione clinica è anteriore all’assunzione presso l’ultima azienda, purché la denuncia giuridica intervenga secondo le regole indicate.

Determinazione del tasso specifico aziendale e addebito degli oneri per malattie professionali

Determinazione del tasso specifico aziendale e caricamento degli oneri per malattie professionali

La circolare n. 25 del 16 aprile 1987 dell’INAIL interviene sulla corretta imputazione degli oneri relativi alle malattie professionali nella determinazione del tasso specifico aziendale. Il documento prende le mosse dalle contestazioni sorte in sede di ricorso contro l’aumento o la mancata riduzione del tasso di premio e riepiloga i criteri adottati dalla Direzione generale per uniformare l’addebito degli oneri alle posizioni assicurative.

Quadro generale e prassi precedente

Ai fini della valutazione dell’andamento infortunistico aziendale, il tasso specifico tiene conto degli oneri sostenuti dall’Istituto per i casi di infortunio e di malattia professionale con esito mortale oppure con inabilità temporanea o permanente al lavoro, riferiti a un periodo di osservazione triennale.

Per le malattie professionali denunciate ai sensi dell’articolo 135 del testo unico n. 1124/1965, e nei limiti del periodo massimo di indennizzabilità previsto dalla normativa vigente in materia, la prassi consolidata prevedeva l’addebito degli oneri alla posizione assicurativa dell’ultimo datore di lavoro presso cui il lavoratore avesse operato in condizioni di rischio.

Presupposti richiesti per l’addebito

La Direzione generale, tenuto conto anche delle decisioni della Commissione delle tariffe, stabilisce che l’addebito degli oneri per malattia professionale alla posizione assicurativa aziendale avvenga solo in presenza di tre condizioni:

  • nel triennio di valutazione degli oneri della posizione assicurativa, oppure nei tre anni precedenti, il lavoratore deve essere stato sicuramente adibito presso l’azienda a lavorazioni con esposizione al rischio;
  • se la denuncia perviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro e comunque non oltre un triennio, deve risultare provato che nel periodo intercorrente tra cessazione e denuncia il lavoratore sia rimasto inattivo oppure adibito a lavorazioni non nocive;
  • la definizione della rendita deve essere intervenuta entro la data di effettuazione del bilancio della posizione assicurativa.

Imputazione alternativa in assenza dei requisiti

Qualora anche uno solo dei presupposti non ricorra, gli oneri dei casi di malattia professionale non vengono posti a carico della specifica posizione aziendale, ma sono imputati alla posizione assicurativa contrassegnata dal numero convenzionale 9990000, in analogia con quanto previsto dalla circolare n. 67/54 T.U. del 5 dicembre 1983.

Precisazioni sull’epoca di manifestazione della tecnopatia

La circolare chiarisce inoltre che l’addebito può essere effettuato anche nei casi in cui la tecnopatia, pur considerata giuridicamente manifestata nel giorno in cui viene presentata all’Istituto la denuncia corredata dal certificato medico, risulti dalla documentazione sanitaria clinicamente insorta in epoca antecedente all’assunzione presso l’ultima azienda le cui lavorazioni espongono allo specifico rischio.

Indicazioni operative finali

Eventuali difficoltà applicative o casi dubbi devono essere sottoposti alla Direzione generale per le valutazioni del caso.

Punti principali

Finalità della circolare

La circolare interviene sulla determinazione del tasso specifico aziendale, chiarendo come debbano essere caricati gli oneri relativi alle malattie professionali ai fini della valutazione dell’andamento infortunistico aziendale.

Criterio generale di imputazione degli oneri

Viene richiamata la prassi consolidata secondo cui gli oneri per malattie professionali denunciate ai sensi dell’articolo 135 del testo unico n. 1124/1965, entro il periodo massimo di indennizzabilità previsto dalla normativa vigente, sono caricati sulla posizione assicurativa dell’ultimo datore di lavoro presso cui il lavoratore abbia operato in condizioni di rischio.

Presupposti per l’addebito alla posizione assicurativa

La Direzione generale stabilisce che l’addebito degli oneri per malattia professionale avviene solo se ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti: esposizione certa del lavoratore a lavorazioni rischiose nel triennio di valutazione o nei tre anni precedenti; denuncia presentata dopo la cessazione del rapporto e, comunque, entro un triennio, con prova che nel periodo tra cessazione e denuncia il lavoratore sia rimasto inattivo oppure adibito a lavorazioni non nocive; definizione della rendita entro la data del bilancio della posizione assicurativa.

Imputazione in mancanza dei requisiti

Se non risultano soddisfatti i presupposti indicati, i casi di malattia professionale non vengono addebitati alla posizione dell’azienda interessata, ma alla posizione assicurativa con numero convenzionale 9990000, in analogia a quanto già previsto dalla circolare n. 67/54 T.U. del 5 dicembre 1983.

Ipotesi di manifestazione clinica anteriore all’assunzione

La circolare precisa che l’addebito resta possibile anche quando, pur considerando la tecnopatia giuridicamente manifestata nel giorno della denuncia con certificato medico, la documentazione sanitaria dimostri una manifestazione clinica precedente all’assunzione presso l’ultima azienda esposta al rischio specifico.

Gestione delle difficoltà applicative

Eventuali problemi interpretativi o operativi nella concreta applicazione delle nuove indicazioni devono essere sottoposti alla Direzione generale.

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