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Circolare

Circolare INAIL n. 23 del 15 aprile 1987

DPR 18.12.1979, n. 696 art. 20, 22, 25. Adeguamento delle procedure per il pagamento delle prestazioni assicurative.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’adeguamento delle modalità di pagamento delle prestazioni INAIL al nuovo regime introdotto dagli artt. 20, 22 e 25 del D.P.R. n. 696/1979. Vengono riepilogate le forme di pagamento ammesse, con particolare attenzione alle rendite, alle deleghe a esigere, alle intestazioni dei titoli e agli adempimenti operativi delle Unità operative. Sono inoltre disciplinati i casi di mancato pagamento, rinnovazione dei titoli, rischi di negoziazione fraudolenta degli assegni e modifiche ai modelli e alle procedure interne.

Adeguamento delle procedure di pagamento delle prestazioni assicurative INAIL ai sensi del D.P.R. n. 696/1979

Adeguamento delle procedure per il pagamento delle prestazioni assicurative INAIL

La circolare interviene per adeguare le procedure di pagamento delle prestazioni INAIL al sistema introdotto dal D.P.R. n. 696/1979, che disciplina in modo organico le spese degli enti pubblici. L’attenzione è rivolta sia alle modalità di pagamento delle prestazioni, sia alle regole di intestazione dei titoli, alle deleghe a esigere e agli adempimenti operativi delle strutture periferiche.

Quadro normativo di riferimento

Il documento richiama gli artt. 20, 22 e 25 del D.P.R. 18 dicembre 1978, n. 696, che hanno introdotto una disciplina completa in materia di spese a carico degli enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975. In tale contesto, il sistema di pagamento delle prestazioni economiche INAIL agli assicurati viene considerato integralmente regolato dalle nuove disposizioni.

Modalità di pagamento delle prestazioni

La circolare riepiloga le forme di pagamento ammesse:

  • emissione di mandato di pagamento tratto su istituto di credito, ai sensi dell’art. 20;
  • accreditamento in conto corrente postale;
  • commutazione in vaglia cambiario o assegno circolare non trasferibile;
  • accreditamento in conto corrente bancario, ai sensi dell’art. 22;
  • emissione di assegni di conto corrente postale non trasferibili, ai sensi dell’art. 25.

Il documento precisa che, per talune prestazioni, l’INAIL non si avvale di tutte le opzioni teoricamente previste, e ciò è particolarmente rilevante per le rendite.

Pagamento delle rendite: opzioni disponibili e acquisizione dell’opzione

Per l’erogazione delle rendite, l’INAIL non utilizza allo stato l’accredito in conto corrente postale o bancario né il vaglia postale. Al reddituario è quindi lasciata la facoltà di scegliere tra:

  • assegno di conto corrente postale non trasferibile, localizzato o non secondo l’importo complessivo e le regole postali;
  • pagamento presso lo sportello di una delle banche incaricate del servizio;
  • assegno circolare (vaglia bancario) non trasferibile.

Poiché l’art. 22, comma 1, del D.P.R. n. 696/1979 richiede una espressa richiesta scritta del creditore, in caso di nuova costituzione di rendita deve essere acquisita la dichiarazione del reddituario sulla modalità di pagamento prescelta, mediante mod. 172/I. La circolare impone anche la verifica delle pratiche già aperte, per accertare che l’opzione sia agli atti e acquisirla se mancante.

Pagamenti delegati e intestazione dei titoli

La circolare disciplina in modo dettagliato i pagamenti in presenza di procura ad esigere rilasciata dall’avente diritto, ai sensi dell’art. 108 del T.U. approvato con D.P.R. n. 1124/1965.

In questi casi il titolo di spesa deve essere intestato sia al procuratore sia all’assicurato, con indicazione delle rispettive date di nascita, indicando il primo quale soggetto autorizzato a dare quietanza. Tuttavia la c.d. duplice intestazione è ammessa soltanto per:

  • mandato diretto ex art. 20 del D.P.R. n. 696/1979;
  • emissione di assegno di conto corrente postale.

Non è invece consentita per i pagamenti da effettuarsi mediante commutazione in assegno circolare o vaglia cambiario non trasferibile, poiché in tali casi il prenditore può essere solo il creditore, cioè il reddituario.

Per i casi di rappresentanza legale, relativi ad assenti, minori interdetti e inabilitati, la possibilità di pagamento mediante commutazione in titoli di credito resta ammessa. In tali ipotesi il mandato e il titolo devono essere intestati al rappresentante, al tutore o al curatore, con specificazione del creditore. Se l’incapace soggetto a tutela è titolare di una somma il cui reimpiego sia stato ordinato dal giudice tutelare, deve intervenire anche la persona responsabile del reimpiego ai fini della quietanza.

Aspetti operativi e verifiche delle Unità operative

La circolare sottolinea che la nuova disciplina può creare difficoltà nella riscossione dei titoli di credito e richiede quindi massima precisione nell’intestazione.

Le Unità operative, sulla base del tabulato dei delegati trasmesso dalla direzione generale, devono verificare l’esattezza delle sigle e delle qualifiche riportate (delegato, tutore, curatore, ecc.) confrontandole con gli atti di pratica. Se risulta una procura ad esigere, l’Unità deve informare l’assicurato che il pagamento delegato potrà avvenire solo a mezzo assegno di conto corrente postale e chiedergli in quale ufficio desideri la localizzazione del titolo.

Se l’assicurato sceglie il pagamento tramite banca, la procura a esigere in favore di terzi va annullata, poiché l’assegno circolare deve essere intestato e riscosso personalmente dal beneficiario. Le eventuali variazioni emerse devono essere comunicate immediatamente al servizio meccanizzazione. Le stesse regole valgono anche per i reddituari residenti all’estero che abbiano conferito procura a terzi residenti in Italia.

Prestazioni localmente corrisposte e documentazione per l’assicurato

Per i reddituari residenti all’estero che abbiano rilasciato procura ad esigere a favore di terzi residenti in Italia, la circolare conferma le modalità previste dai manuali operativi del N.S.I., cioè l’assegno circolare o vaglia cambiario non trasferibile.

Quando il pagamento è effettuato per cassa in presenza di procura ad esigere, occorre emettere un ordinativo singolo tratto sull’istituto di credito incaricato del servizio di cassa, allegando la quietanza mod. 6-c. L’intestazione deve riportare il beneficiario dell’assegno quale delegato dell’assicurato, con le rispettive date di nascita.

La copia del mod. 20/1-bis destinata all’assicurato deve essere integrata con il nominativo del delegato e con l’indicazione della banca presso cui è disposto il pagamento; tale copia va poi inviata all’assicurato come avviso previsto dalla convenzione per il servizio di cassa generale e dalla subconvenzione richiamate dal documento.

Titoli non andati a buon fine e divieto di rinnovazione automatica

Per effetto dell’art. 22 del D.P.R. n. 696/1979, la circolare conferma quanto già stabilito dal phonoprint del 29 dicembre 1982: per i pagamenti emessi dal 1° dicembre 1982 che non siano andati e non vadano a buon fine, le Unità operative non devono procedere alla rinnovazione automatica.

La rinnovazione è ammessa solo quando vi sia certezza di non effettuare duplicazioni di pagamento, cioè:

  • se il titolo è stato riaccreditato dall’istituto bancario perché in suo possesso;
  • se il titolo è pervenuto all’Unità periferica ed è stato da questa ritirato e restituito all’istituto bancario emittente.

Non è invece sufficiente il solo riaccredito alla banca dopo dieci mesi dalla data di emissione per mancata negoziazione, perché il titolo potrebbe essere ancora in circolazione e venire successivamente riscosso, determinando un doppio pagamento da parte dell’Istituto.

Copertura assicurativa contro l’incasso fraudolento

La circolare dà atto della copertura assicurativa del rischio di incasso fraudolento degli assegni circolari e dei vaglia cambiari non trasferibili, copertura gestita tramite apposita polizza trattenuta dal cassiere unico e dai corrispondenti ammessi al servizio di cassa generale con l’agenzia trasporti RAS.

La copertura riguarda i titoli:

  • emessi dal 1° aprile 1986 a favore degli assistiti e spediti con piego postale semplice;
  • intestati agli assicurati e localizzati presso i datori di lavoro.

Restano esclusi i titoli emessi per i pagamenti ai sensi dell’art. 70 del testo unico. La copertura concerne solo il rischio di incasso fraudolento; non copre le ipotesi di mancata ricezione, smarrimento, distruzione o furto che comportino incasso fraudolento, per le quali restano applicabili le disposizioni vigenti sulla emissione del duplicato entro 40 giorni dal modulo 193/I, se il titolo non è stato negoziato a carico della banca emittente.

La copertura non riguarda gli assegni di conto corrente postale, in quanto non emessi da istituti bancari.

Procedure in caso di pagamento illecito o mancata ricezione

Per i casi di mancata ricezione dei titoli di credito, la circolare rinvia alle procedure contenute negli allegati richiamati: per le rendite, l’allegato che disciplina l’emissione di duplicati o la rinnovazione dei titoli di credito, e per le prestazioni non centralizzate l’allegato relativo ai pagamenti mediante assegno circolare o vaglia cambiario non trasferibile.

Se dagli accertamenti dell’ufficio postale o della banca risulta che il titolo è stato pagato a persona diversa dal beneficiario e quest’ultimo disconosce la firma, l’Unità operativa deve presentare immediata denuncia alla Procura della Repubblica del luogo in cui l’assegno è stato illecitamente negoziato, per evitare le conseguenze previste dagli artt. 361 e 362 c.p. Se l’Unità che rileva il fatto non è quella competente, deve informare tempestivamente l’Unità competente.

Per il pagamento tramite banca, se la banca comunica l’avvenuto pagamento entro 40 giorni dalla data di presentazione del mod. 193/I, con gli estremi del pagamento e con copia fotostatica del titolo o altro documento quietanzato, l’Unità deve verificare il rispetto delle norme sugli assegni circolari non trasferibili. Se tali regole non sono state rispettate, o se il titolo è stato negoziato con la clausola di conoscenza e garanzia, deve essere chiarito all’interessato che compete alla banca il ripetere il pagamento.

Per il pagamento a mezzo posta, se l’ufficio postale comunica l’avvenuto pagamento, l’Unità deve acquisire la fotocopia dell’assegno negoziato e verificare le modalità del pagamento e l’annotazione degli estremi del documento della persona che ha riscosso, secondo le previsioni del r.d. 30 maggio 1940, n. 775, art. 9. In caso di irregolarità, l’interessato va informato che l’obbligo di ripetere il pagamento incombe all’amministrazione postale.

In entrambe le ipotesi, la circolare precisa che l’esito della controversia esula dalla competenza dell’Istituto.

Rilevazione mensile dei titoli, abrogazioni e nuovi modelli

Per la gestione della copertura assicurativa è necessaria la rilevazione dei titoli emessi nel mese presso ciascun istituto bancario; per le istruzioni si rinvia agli allegati della circolare.

Sono abrogate le disposizioni della circolare n. 26/1973, allegato a, punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6, nella parte incompatibile con le appendici nn. 4 e 5 delle convenzioni per il servizio di cassa generale, con l’atto aggiuntivo n. 2 di cui alla lettera circolare n. 56/1986 e con la presente circolare. Sono inoltre richiamate modifiche e soppressioni a specifiche parti della lettera circolare n. 56/1986.

I modelli 180/I, 182/I e 193/I sono modificati secondo i facsimile allegati; sono anche aboliti i moduli indicati nell’allegato g. Gli allegati relativi ai riepiloghi mensili degli assegni circolari o vaglia cambiari emessi dalle Unità operative per prestazioni corrisposte localmente devono essere riprodotti in fotocopia dalle stesse Unità operative.

Chiusura operativa

La circolare anticipa ulteriori istruzioni più complete sulle modalità di pagamento delle prestazioni nel loro complesso e dispone che ogni caso in cui sorgano contestazioni sia tempestivamente segnalato alla direzione generale, servizio prestazioni assicurative.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La circolare prende atto che il D.P.R. 18 dicembre 1978, n. 696, con gli artt. 20, 22 e 25, ha introdotto una disciplina organica delle spese degli enti pubblici e, conseguentemente, ha reso completo il sistema di pagamento delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL agli assicurati.

Modalità di pagamento delle prestazioni

Sono richiamati i mezzi di pagamento previsti: mandato di pagamento tratto su istituto di credito, accredito in conto corrente postale o bancario, commutazione in vaglia cambiario o assegno circolare non trasferibile, nonché emissione di assegni di conto corrente postale non trasferibili.

Pagamento delle rendite e scelta della modalità

Per le rendite l’INAIL non utilizza, allo stato, l’accredito su conto corrente postale o bancario né il vaglia postale. L’interessato può quindi optare tra assegno di conto corrente postale non trasferibile, pagamento presso banca incaricata del servizio o assegno circolare (vaglia bancario) non trasferibile. Per le nuove rendite e per le pratiche già aperte va acquisita o verificata la dichiarazione di opzione del reddituario (mod. 172/I).

Pagamenti delegati e rappresentanza legale

Nei pagamenti in favore di soggetti muniti di procura ad esigere, il titolo va intestato sia al procuratore sia all’assicurato, con indicazione delle rispettive date di nascita, ma la doppia intestazione è ammessa solo per mandato diretto e assegno di conto corrente postale. Per i pagamenti mediante commutazione in assegno circolare o vaglia cambiario non trasferibile il titolo deve essere intestato al solo creditore. Nei casi di rappresentanza legale (assenti, minori, interdetti, inabilitati) il titolo va intestato al rappresentante, tutore o curatore con specificazione del creditore.

Indicazioni operative per le Unità operative

Le Unità operative devono verificare l’esattezza delle intestazioni e delle qualifiche dei delegati, tutori o curatori sulla base dei tabulati ricevuti. Se il reddituario ha rilasciato procura ad esigere, va richiesto l’ufficio postale presso cui localizzare l’assegno di conto corrente postale; se invece sceglie il pagamento tramite banca, la procura a terzi va annullata perché l’assegno circolare deve essere intestato e riscosso personalmente dal beneficiario. Le eventuali variazioni devono essere comunicate al servizio meccanizzazione.

Prestazioni corrisposte localmente e copie per l’assicurato

Per i reddituari residenti all’estero con procura a favore di terzi residenti in Italia si confermano le modalità già previste nei manuali operativi. Nei pagamenti da effettuare per cassa a favore di soggetti muniti di procura ad esigere, l’ordinativo va intestato al delegato e all’assicurato, con allegata la quietanza mod. 6-c. La copia del mod. 20/1-bis destinata all’assicurato va integrata con il nominativo del delegato e con l’indicazione della banca presso cui è disposto il pagamento.

Rinnovazione dei titoli non andati a buon fine

Per i pagamenti emessi dal 1° dicembre 1982 non andati a buon fine le Unità operative non devono procedere alla rinnovazione, salvo che vi sia la certezza di evitare duplicazioni di pagamento, ad esempio quando il titolo è stato riaccreditato dall’istituto bancario perché in suo possesso oppure quando il titolo è stato restituito dall’Unità periferica alla banca emittente. Non è sufficiente, invece, il solo riaccredito dopo dieci mesi per mancata negoziazione.

Copertura assicurativa per l’incasso fraudolento

È prevista una copertura assicurativa del rischio di incasso fraudolento per gli assegni circolari e i vaglia cambiari non trasferibili trattenuta dal cassiere unico e dai corrispondenti ammessi al servizio di cassa generale. La copertura si applica ai titoli emessi dal 1° aprile 1986 a favore degli assistiti spediti per piego postale semplice e a quelli intestati agli assicurati e localizzati presso i datori di lavoro. Restano esclusi i titoli emessi per i pagamenti ex art. 70 del testo unico e gli assegni di conto corrente postale.

Procedure in caso di mancata ricezione o pagamento a persona diversa

Per mancata ricezione o altri eventi che portino alla necessità di duplicato, si applicano le procedure richiamate negli allegati alla circolare. Se dagli accertamenti risulta che il titolo è stato pagato a persona diversa dal beneficiario, l’Unità operativa deve presentare immediata denuncia alla Procura della Repubblica del luogo di illecita negoziazione. In caso di competenza diversa, va informata tempestivamente l’Unità competente.

Rilevazione mensile dei titoli emessi e modifiche procedurali

Per attuare la copertura assicurativa è necessaria la rilevazione dei titoli emessi mensilmente presso ciascun istituto bancario, secondo gli allegati richiamati. Sono abrogate alcune disposizioni della circolare n. 26/1973 e di successivi atti circolari in contrasto con la nuova disciplina. Vengono inoltre modificati i modelli 180/I, 182/I e 193/I, aboliti alcuni moduli e disposto che gli allegati relativi ai riepiloghi mensili siano riprodotti in fotocopia dalle Unità operative.

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