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Circolare

Circolare INAIL n. 21 del 10 aprile 1987

Assicurazione contro il rischio di silicosi asbestosi indirizzo per l istituzione ed il mantenimento della sottoposizione assicurativa.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare, alla luce di due pronunce della Cassazione, chiarisce che il premio supplementare per silicosi e asbestosi è dovuto solo in presenza di un rischio concreto e accertato, non meramente presunto. INAIL detta quindi nuove istruzioni operative per le posizioni assicurative di nuova istituzione e per quelle già in vigore, prevedendo verifiche documentali, eventuali sopralluoghi, campionamenti e trasmissione degli atti alla Direzione Generale. Vengono inoltre indicati i criteri per il riesame delle tassazioni supplementari già applicate e per la gestione delle richieste di revisione o annullamento.

Indirizzi per l’istituzione e il mantenimento della sottoposizione assicurativa per silicosi e asbestosi

Assicurazione contro il rischio di silicosi e asbestosi: indirizzi per l’istituzione e il mantenimento della sottoposizione assicurativa

La circolare interviene per adeguare l’azione amministrativa dell’INAIL ai principi affermati dalla Corte di cassazione in materia di premio supplementare per silicosi e asbestosi. Il punto centrale è che l’obbligo di contribuzione sussiste solo quando sia stato accertato un rischio specifico, concreto e attuale, e non sulla base della sola presunzione derivante dall’esercizio di lavorazioni tabellate.

Presupposto dell’obbligo contributivo

Le sentenze richiamate, n. 2230 del 20 giugno 1985 e n. 321 del 17 gennaio 1986, precisano la portata innovativa della legge 27 dicembre 1975, n. 780. L’INAIL ne trae la conseguenza che il premio supplementare per silicosi e asbestosi è dovuto soltanto dalle aziende che svolgono lavorazioni tabellate e nelle quali risulti accertato un effettivo rischio di contrarre la malattia professionale.

La circolare chiarisce quindi che:

  • non è sufficiente la mera appartenenza della lavorazione a una voce tabellata;
  • il rischio deve essere concreto, oggettivo e preventivamente accertato;
  • l’accertamento può ritenersi implicito se il datore di lavoro abbia spontaneamente denunciato l’esistenza del rischio in risposta all’invito dell’Istituto.

Posizioni assicurative di nuova istituzione

Per le nuove posizioni assicurative, prima di applicare il tasso supplementare, la sede deve verificare se l’attività svolta rientri tra quelle per le quali non sia già stata esclusa d’ufficio la sussistenza del rischio di silicosi e asbestosi.

Se il datore di lavoro ha risposto affermativamente al quesito contenuto nella denuncia di esercizio:

  • la sede richiede la compilazione della denuncia supplementare di silicosi e asbestosi;
  • applica il relativo tasso supplementare;
  • determina il premio sulla base del rapporto di incidenza tra retribuzioni specifiche dei lavoratori esposti e retribuzioni generali.

Se invece il rischio non è stato denunciato:

  • il datore di lavoro viene invitato a compilare la denuncia supplementare;
  • gli viene assegnato un termine per la presentazione.

Sopralluogo ispettivo e accertamenti tecnici

Se il modulo non viene restituito o viene rifiutato perché il datore di lavoro ritiene le lavorazioni non soggette allo specifico rischio, la sede deve disporre un sopralluogo ispettivo. L’ispezione deve accertare:

  • materiali usati;
  • modalità di esecuzione dei lavori;
  • distribuzione del personale nei reparti;
  • mansioni svolte;
  • macchinari impiegati;
  • misure di igiene e prevenzione adottate.

Gli esiti dell’indagine, unitamente a copia della denuncia di esercizio e a ogni altra documentazione utile, vanno trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Rischi.

È inoltre necessario prelevare campioni dei materiali utilizzati e inviarli alla Direzione Generale - consulenza tecnica per l’accertamento dei rischi professionali, secondo le modalità indicate dalla circolare n. 10/1986 e con le schede allegate alla medesima. Le analisi dovranno essere svolte secondo la procedura prevista dall’articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Solo dopo il risultato delle analisi la Direzione Generale fornirà le istruzioni conseguenti.

Posizioni assicurative già in vigore

Per le posizioni già attive, la circolare dispone il riesame progressivo delle tassazioni supplementari applicate d’ufficio, cioè nei casi in cui il datore di lavoro non abbia dato risposta affermativa allo specifico quesito nella denuncia di esercizio. Va data priorità alle fattispecie per le quali sia già stata presentata istanza di revisione o di annullamento.

Il riesame deve basarsi sugli accertamenti ispettivi e può condurre a due esiti:

  • se, in base all’esperienza maturata dalla sede anche per analogia con casi simili, l’insussistenza del rischio appare chiara, la tassazione supplementare può essere annullata;
  • se si ritiene di doverla mantenere, l’esito degli accertamenti deve essere trasmesso alla Direzione Generale secondo la procedura prevista per le nuove posizioni.

Richieste di revisione o annullamento in presenza di denuncia e versamento del premio

Può accadere che la domanda di revisione o annullamento provenga da un datore di lavoro che in passato aveva denunciato il rischio di silicosi e/o asbestosi e aveva regolarmente versato il premio supplementare. In tal caso, la sede deve trasmettere alla Direzione Generale la stessa documentazione prevista per i casi di nuova istituzione, aggiungendo:

  • l’importo del tasso supplementare applicato dalla decorrenza del rapporto;
  • le modalità seguite per la sua determinazione;
  • l’eventuale oscillazione del tasso ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 14 novembre 1978;
  • l’eventuale presenza di casi di rendita per silicosi e/o asbestosi tra i lavoratori assicurati.

Le istruzioni saranno fornite dalla Direzione Generale sulla base del motivato parere della consulenza tecnica per l’accertamento dei rischi professionali.

Aspetti risarcitivi e contenzioso

Per gli aspetti risarcitivi la circolare richiama le istruzioni contenute nella pagina 5 della lettera circolare n. 87/1983.

Inoltre, nei casi che presentino perplessità circa l’indennizzabilità e in cui il lavoratore agisca in giudizio contro l’Istituto per ottenere una rendita per silicosi o asbestosi, è opportuno chiamare in causa anche il datore di lavoro. In questo modo si mira a ottenere una decisione che faccia stato nei confronti di tutti i soggetti del rapporto assicurativo.

Supporto operativo alle Unità operative

Per agevolare le attività istruttorie, la Direzione Generale - Servizio meccanizzazione predisporrà un tabulato di tutte le posizioni assicurative esistenti al momento dell’elaborazione per le quali risulti in essere la tassazione supplementare per silicosi o asbestosi.

Il tabulato sarà ordinato:

  • per sede;
  • per voce di tariffa, o per la prima voce in caso di ponderazione;
  • nell’ambito di ciascuna voce, secondo l’ordine numerico delle posizioni assicurative.

Il documento recherà la dicitura: "evidenza p.a. per accertamento obbligo supplemento premio silicosi e asbestosi".

Punti principali

Principio generale: rischio concreto e accertato

La circolare recepisce gli orientamenti della Corte di cassazione (sentenze n. 2230 del 20 giugno 1985 e n. 321 del 17 gennaio 1986), secondo cui il premio supplementare per silicosi e asbestosi è dovuto solo dalle aziende che svolgono lavorazioni tabellate e nelle quali sia accertato un effettivo rischio di contrarre tali malattie. Non è sufficiente un rischio presunto: è richiesto un rischio specifico, concreto e oggettivamente verificato.

Nuove posizioni assicurative

Per le posizioni assicurative di nuova istituzione, la sede INAIL deve prima verificare se l’attività rientri tra quelle classificabili in voci tariffarie per le quali il rischio non sia già stato escluso d’ufficio. Se il datore di lavoro ha già dichiarato il rischio nel modulo di denuncia di esercizio, la sede richiede la compilazione della denuncia supplementare e applica il tasso supplementare in base al rapporto tra retribuzioni specifiche degli esposti e retribuzioni generali. Se il rischio non è stato denunciato, il datore di lavoro va invitato a presentare la denuncia supplementare entro un termine.

Sopralluogo ispettivo e campionamenti

Se il datore di lavoro non restituisce il modulo o rifiuta la compilazione contestando l’assoggettamento, la sede deve disporre un sopralluogo ispettivo per accertare materiali usati, modalità di lavoro, distribuzione del personale, mansioni, macchinari e misure di igiene e prevenzione. Gli esiti, insieme alla documentazione di pratica, vanno trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Rischi. Devono inoltre essere prelevati campioni dei materiali usati e inviati alla consulenza tecnica per l’accertamento dei rischi professionali, secondo le modalità della circolare n. 10/1986 e con le schede allegate, per le analisi previste dall’art. 15 della legge n. 689/1981.

Posizioni assicurative già in vigore

Per le posizioni già attive, la circolare impone il riesame progressivo delle tassazioni supplementari applicate d’ufficio, dando precedenza ai casi in cui sia stata presentata istanza di revisione o annullamento. L’esito degli accertamenti ispettivi può portare all’annullamento della tassazione se l’insussistenza del rischio appare chiara, anche per analogia con casi simili; in caso contrario, la tassazione va mantenuta e l’istruttoria trasmessa alla Direzione Generale.

Richieste di revisione da parte di datori di lavoro che avevano denunciato il rischio

Se la richiesta di revisione o annullamento proviene da un datore di lavoro che in passato aveva denunciato il rischio e versato il premio supplementare, la sede deve inviare alla Direzione Generale la documentazione istruttoria, indicando anche la misura del tasso applicato dalla decorrenza del rapporto, le modalità di determinazione, l’eventuale oscillazione ai sensi dell’art. 2 del D.M. 14 novembre 1978 e l’eventuale presenza di casi di rendita per silicosi o asbestosi tra i lavoratori assicurati. Le istruzioni sono subordinate al motivato parere della consulenza tecnica per l’accertamento dei rischi professionali.

Aspetti risarcitivi e tutela processuale

Per gli aspetti risarcitivi si richiamano le istruzioni contenute nella pagina 5 della lettera circolare n. 87/1983. Nei casi dubbi sull’indennizzabilità, se un lavoratore agisce in giudizio contro l’Istituto per ottenere una rendita per silicosi o asbestosi, è opportuno chiamare in causa anche il datore di lavoro, così da ottenere una decisione che faccia stato nei confronti di tutti i soggetti del rapporto assicurativo.

Supporto informatico e tabulato delle posizioni

Per agevolare le Unità operative, la Direzione Generale - Servizio meccanizzazione fornirà un tabulato delle posizioni assicurative esistenti al momento dell’elaborazione per le quali risulta attiva la tassazione supplementare per silicosi o asbestosi. Il tabulato sarà ordinato per sede e per voce di tariffa (o prima voce in caso di ponderazione), e per ciascuna voce secondo l’ordine numerico delle posizioni assicurative, con la dicitura: "evidenza p.a. per accertamento obbligo supplemento premio silicosi e asbestosi".

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