Circolare INAIL n. 19 del 01 aprile 1987
Formazione del silenzio rifiuto dell INAIL. Riflessi dell articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sulle procedure previste dai paragrafi 16 e 17 delle Modalità per l applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che il termine per la formazione del silenzio-rifiuto dell’INAIL sulle richieste dei datori di lavoro, inizialmente fissato in 60 giorni dai paragrafi 16 e 17 delle modalità tariffarie, deve considerarsi modificato in 120 giorni per effetto dell’art. 7 della legge n. 533/1973. Il nuovo termine vale anche per l’interpretazione delle precedenti circolari n. 32/1983 e n. 38/1984.
Silenzio-rifiuto INAIL e termine portato a 120 giorni
Formazione del silenzio-rifiuto INAIL e adeguamento del termine
La circolare interviene per chiarire l’effetto dell’art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 sulle procedure INAIL relative alla formazione del silenzio-rifiuto. Lo scopo è uniformare l’interpretazione dei termini applicabili alle richieste dei datori di lavoro e superare i dubbi segnalati da alcune unità operative.
Termine previsto dalle modalità tariffarie
I paragrafi 16 e 17 delle modalità per l’applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi prevedevano che il silenzio-rifiuto dell’Istituto si formasse dopo 60 giorni dalla presentazione della richiesta avanzata dai datori di lavoro.
Effetto dell’art. 7 della legge n. 533/1973
La circolare richiama la disciplina generale introdotta dall’art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, secondo cui, nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la richiesta all’istituto assicuratore si considera respinta quando siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione senza che l’Istituto si sia pronunciato.
Conseguente modifica del termine
Per effetto di tale previsione normativa, il termine di 60 giorni indicato nelle modalità tariffarie deve essere inteso come sostituito dal termine di 120 giorni. La modifica opera quindi come criterio interpretativo e applicativo per la formazione del silenzio-rifiuto nelle procedure considerate.
Coordinamento con le precedenti circolari
La circolare precisa inoltre che i termini richiamati nelle circolari n. 32 del 25 maggio 1983 e n. 38 del 24 maggio 1984 devono essere letti conformemente al nuovo termine di 120 giorni, così da assicurare coerenza interpretativa nell’attività delle strutture operative.
Punti principali
Termine originario previsto dalle modalità tariffarie
I paragrafi 16 e 17 delle vigenti modalità per l’applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi stabilivano in 60 giorni il termine per la formazione del silenzio-rifiuto dell’Istituto sulle richieste presentate dai datori di lavoro.
Effetto dell’art. 7 della legge n. 533/1973
La circolare richiama l’art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, che prevede in via generale, per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, che la richiesta all’istituto assicuratore si intende respinta se trascorrono 120 giorni dalla presentazione senza una pronuncia dell’istituto.
Adeguamento del termine a 120 giorni
In conseguenza di tale disposizione, il termine di 60 giorni indicato nelle modalità tariffarie deve intendersi automaticamente sostituito con quello di 120 giorni per la formazione del silenzio-rifiuto.
Rettifica di precedenti istruzioni operative
I dubbi interpretativi segnalati da alcune unità operative vengono risolti precisando che anche i termini indicati nelle circolari n. 32 del 25 maggio 1983 e n. 38 del 24 maggio 1984 devono essere letti secondo il nuovo termine di 120 giorni.
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