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Circolare

Circolare INAIL n. 33 del 14 maggio 1987

Indennità per inabilità temporanea assoluta cummulabilità con trattamenti previdenziali o retributivi.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce il regime di cumulabilità dell’indennità per inabilità temporanea assoluta alla luce del diverso trattamento fiscale stabilito dal Ministero delle finanze. Su indicazione del Ministero del lavoro, tale indennità è considerata sostitutiva di altre prestazioni previdenziali o retributive e quindi non cumulabile con specifici trattamenti di malattia, maternità, integrazione salariale e prestazioni analoghe. Restano ferme le istruzioni operative già impartite, con obbligo di erogare l’indennità e di segnalare i casi all’INPS o al datore di lavoro per gli adempimenti di competenza.

Indennità per inabilità temporanea assoluta: cumulabilità con trattamenti previdenziali o retributivi

Indennità per inabilità temporanea assoluta e cumulabilità con altri trattamenti

La circolare interviene per chiarire il regime di cumulabilità dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, tenendo conto dell’orientamento espresso dal Ministero delle finanze in materia di imposizione fiscale delle prestazioni previdenziali. L’INAIL adegua così la propria prassi alle indicazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, precisando i casi di incompatibilità e gli adempimenti operativi conseguenti.

Quadro fiscale e presupposti dell’intervento

Il Ministero delle finanze, con circolare n. 23 del 20 giugno 1986, ha distinto la rendita dall’indennità per inabilità temporanea assoluta: la prima resta esclusa dal reddito imponibile, mentre la seconda è tassata perché ha natura sostitutiva della retribuzione. Tale qualificazione ha effetti anche sul piano della cumulabilità con altri emolumenti spettanti all’assicurato nel periodo di assenza dal lavoro, motivo per cui l’INAIL ha richiesto un chiarimento al Ministero del lavoro.

Natura della prestazione e rapporto con altri trattamenti

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha chiarito che l’indennità per inabilità temporanea assoluta:

  • sostituisce ogni altra prestazione previdenziale erogata dall’INPS durante l’astensione lavorativa;
  • sostituisce e assorbe, fino a concorrenza del proprio ammontare, qualsiasi trattamento retributivo eventualmente dovuto in caso di malattia.

Ne consegue che la prestazione INAIL si configura come trattamento sostitutivo e non cumulabile con prestazioni aventi la medesima funzione compensativa.

Prestazioni con cui l’indennità è incumulabile

La circolare dispone, in parziale modifica del manuale operativo allegato alla circolare n. 49/1978, punto a1, che l’indennità per inabilità temporanea assoluta è incumulabile con:

  • indennità di malattia;
  • indennità giornaliera di maternità prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204;
  • indennità sanatoriale a carico dell’INPS;
  • trattamento di integrazione guadagni corrisposto dall’INPS.

Regole operative per gli uffici

Richiamando le istruzioni già impartite con le lettere ai direttori di ispettorato del 22 marzo 1985, relative all’"indennità per inabilità temporanea assoluta - legge 10.5.1982, n. 251", e del 30 gennaio 1987, relative agli "infortuni agricoli occorsi a dipendenti da pubbliche amministrazioni", la circolare conferma che, nei casi interessati, l’INAIL deve comunque procedere all’erogazione dell’indennità. Contestualmente, devono essere effettuate le opportune segnalazioni all’INPS o al datore di lavoro interessato, affinché siano adottati i provvedimenti di competenza.

Disposizioni finali e aggiornamenti normativi

La circolare abroga tutte le disposizioni incompatibili con quanto stabilito. Inoltre, segnala che eventuali difficoltà applicative dovranno essere comunicate alla Direzione generale, la quale si riserva di ristampare il manuale allegato alla circolare n. 49/1978 con le opportune modifiche e integrazioni.

Punti principali

Inquadramento fiscale e necessità di chiarimento

Il Ministero delle finanze, con circolare n. 23 del 20 giugno 1986, ha stabilito che l’indennità per inabilità temporanea assoluta, a differenza della rendita, è assoggettata a imposizione fiscale perché ha natura sostitutiva della retribuzione. Questo orientamento ha inciso sulla prassi seguita dall’INAIL in materia di cumulabilità con altri trattamenti spettanti nel periodo di assenza dal lavoro, rendendo necessario un chiarimento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Natura sostitutiva dell’indennità

Il Ministero del lavoro ha precisato che l’indennità per inabilità temporanea assoluta sostituisce ogni altra prestazione previdenziale erogata dall’INPS durante l’astensione lavorativa. Inoltre, l’indennità erogata dall’INAIL sostituisce e assorbe, fino a concorrenza del proprio importo, qualsiasi trattamento retributivo eventualmente dovuto in caso di malattia.

Prestazioni incompatibili

In parziale modifica del manuale operativo allegato alla circolare n. 49/1978, punto a1, la prestazione deve considerarsi incumulabile con: indennità di malattia; indennità giornaliera di maternità prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204; indennità sanatoriale a carico dell’INPS; trattamento di integrazione guadagni corrisposto dall’INPS.

Istruzioni operative e segnalazioni

Nei casi rientranti nelle fattispecie richiamate, l’INAIL deve procedere regolarmente all’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta e, contestualmente, effettuare le opportune segnalazioni all’INPS o al datore di lavoro interessato, affinché siano adottati i provvedimenti di rispettiva competenza. La circolare richiama in proposito le precedenti istruzioni del 22 marzo 1985 e del 30 gennaio 1987.

Abrogazioni e aggiornamento del manuale

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la nuova disciplina. La Direzione generale segnala inoltre che eventuali difficoltà applicative dovranno essere comunicate, riservandosi di provvedere alla ristampa del manuale allegato alla circolare n. 49/1978 con le necessarie modifiche e integrazioni.

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