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Circolare

Circolare INAIL n. 20 del 01 aprile 1987

DM 10.10.1985. Regolamentazione della gestione per conto dello stato della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall INAIL.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la disciplina introdotta dal D.M. 10 ottobre 1985 per l’assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti delle amministrazioni statali nella gestione per conto dello Stato. Vengono chiariti soggetti assicurati ed esclusioni, ruolo dello Stato come datore di lavoro e dell’INAIL come gestore e valutatore dei casi, prestazioni dovute e non più dovute, regole per unificazione di rendite, contenzioso, azioni verso terzi responsabili, rapporti economici con le amministrazioni statali, opzione tra rendita INAIL e pensione privilegiata, nonché le conseguenti istruzioni contabili e di rilevazione amministrativa.

Regolamentazione della gestione per conto dello Stato dell'assicurazione INAIL dei dipendenti statali

D.M. 10 ottobre 1985 – Gestione per conto dello Stato dell’assicurazione INAIL dei dipendenti statali

La circolare definisce la disciplina applicativa della gestione per conto dello Stato dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti delle amministrazioni statali, introdotta dal D.M. 10 ottobre 1985. Il provvedimento dà attuazione concreta a un assetto già previsto dal Testo Unico n. 1124/1965 e chiarisce competenze, soggetti tutelati, prestazioni, rapporti economici e adempimenti amministrativo-contabili.

Quadro normativo e finalità della disciplina

L’assicurazione dei dipendenti delle amministrazioni statali era stata in precedenza regolata dal D.M. 19 gennaio 1939, come modificato dai decreti ministeriali 27 settembre 1940 e 10 novembre 1947, in attesa del decreto previsto dall’articolo 127 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Il D.M. 10 ottobre 1985, pubblicato nella G.U. n. 46 del 25 febbraio 1986, ha finalmente disciplinato la materia nella forma speciale di gestione per conto dello Stato, stabilendo che i dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono assicurati secondo il Testo Unico e le norme del decreto stesso.

Soggetti assicurati e esclusioni

Sono obbligatoriamente assicurati presso l’INAIL i dipendenti delle amministrazioni statali che rientrano nelle previsioni degli articoli 1 e 4 del Testo Unico. La tutela comprende anche i medici esposti a raggi X e sostanze radioattive che prestano servizio alle dipendenze dello Stato, inclusi docenti e assistenti universitari e medici addetti alle cliniche universitarie.

Restano invece esclusi dalla disciplina speciale:

  • i dipendenti statali ricompresi nella assicurazione infortuni e malattie professionali in agricoltura del Titolo II del Testo Unico, per i quali opera il sistema contributivo tramite SCAU e la gestione ordinaria;
  • i dipendenti delle aziende autonome del Ministero delle poste e telecomunicazioni;
  • il personale dell’Ente Ferrovie dello Stato;
  • i detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato.

La circolare precisa inoltre che il personale giornaliero utilizzato da alcune amministrazioni statali, ad esempio l’ANAS, non configura rapporto di dipendenza statale e quindi non rientra nella gestione per conto, dovendo essere assicurato con modalità ordinarie, salvo gli addetti ai lavori agricoli.

Posizione dello Stato come datore di lavoro

Lo Stato non anticipa il premio assicurativo, ma rimborsa all’INAIL le spese conseguenti alle prestazioni rese per infortunio o malattia professionale. L’obbligo assicurativo nasce nel momento dell’evento lesivo e permane indipendentemente dalle vicende successive del rapporto di lavoro: resta competente al rimborso l’amministrazione statale presso la quale il dipendente svolgeva attività al momento dell’evento.

Il personale dello Stato in posizione di comando presso altri enti pubblici conserva la qualità di dipendente statale fino al giuridico inquadramento nei ruoli dell’ente di destinazione; ne deriva che il rapporto economico resta con l’amministrazione statale di appartenenza. Viene inoltre ricordato che, ai sensi della legge 10 maggio 1982, n. 251, nelle denunce di infortunio o malattia professionale deve essere indicato il codice fiscale del lavoratore per evitare le sanzioni previste dall’articolo 16 della medesima legge.

Compiti dell’INAIL e valutazione dei casi

Lo Stato affida all’INAIL la copertura assicurativa dei propri dipendenti secondo il Testo Unico n. 1124/1965 e successive modifiche. La valutazione dell’indennizzabilità dei casi rientra nella competenza specifica ed esclusiva dell’Istituto.

Prestazioni dovute ai dipendenti statali

Per i dipendenti statali trovano applicazione le prestazioni previste dall’articolo 66 del Testo Unico, con esclusione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea. Sono quindi dovuti:

  • la rendita per inabilità;
  • l’assegno per assistenza personale continuativa;
  • la rendita ai superstiti;
  • l’assegno una tantum in caso di morte;
  • la fornitura di apparecchi di protesi.

La circolare dichiara superate le precedenti istruzioni della circolare n. 43/1983 nelle parti relative al pagamento dell’indennità per inabilità temporanea assoluta. Le unità operative devono cessare sia l’erogazione sia la liquidazione fittizia di tale prestazione. Non devono più essere corrisposte neppure:

  • l’integrazione di rendita ex articolo 89 del Testo Unico;
  • il rimborso delle giornate lavorative non effettuate.

Restano invece dovuti il rimborso delle spese di viaggio e delle diarie.

Cure, prestazioni sanitarie e prestazioni integrative

Le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici previsti dal punto 5 dell’articolo 66 del Testo Unico, sono erogate secondo la disciplina del servizio sanitario pubblico, in particolare alla luce della legge n. 833/1978 e successive modificazioni. La competenza operativa è delle amministrazioni locali che gestiscono il Servizio sanitario nazionale.

Per le prestazioni idrofangotermali e climatiche, l’onere è a carico delle UU.SS.LL., mentre all’INAIL spettano la prescrizione della cura e l’erogazione delle prestazioni economiche accessorie. Per i dipendenti statali in servizio tali prestazioni accessorie si limitano a spese di viaggio, diaria e soggiorno alberghiero; per i dipendenti statali in quiescenza, invece, è dovuta anche l’integrazione rendita, ai sensi della lettera circolare n. 94/1982.

La circolare richiama inoltre le prestazioni integrative del capo IX del Testo Unico, come modificate dal D.P.R. 18 aprile 1979, tra cui:

  • concessione di protesi a favore di titolari di rendita con revisione scaduta ultradecennale;
  • concessione di presidi non previsti dalle istruzioni per la fornitura di protesi, apparecchi e presidi vari agli invalidi del lavoro;
  • erogazioni integrative di fine anno per grandi invalidi;
  • concessione di presidi speciali per grandi invalidi;
  • elargizione una tantum connessa al distintivo d’onore di mutilato e grande invalido del lavoro;
  • assegno di incollocabilità.

Unificazione di rendite

Nei casi in cui debba procedersi all’unificazione di rendite derivanti da infortuni o malattie professionali, di cui una a carico dell’INAIL e l’altra a carico di un’amministrazione statale, si applica l’articolo 80 del Testo Unico. L’INAIL costituisce un’unica rendita in gestione ordinaria e l’amministrazione statale versa all’Istituto il valore capitale della quota parte di propria competenza.

Se la percentuale invalidante a carico della gestione per conto dello Stato è inferiore al minimo indennizzabile, il versamento è comunque dovuto in misura proporzionale al grado di inabilità correlato all’infortunio o alla malattia professionale a carico dello Stato. Il valore capitale è calcolato con riferimento alla data di costituzione della rendita unificata.

Oltre al valore capitale, l’amministrazione statale versa anche la quota di ratei di rendita erogati dalla decorrenza fino alla data di riferimento. Gli importi sono determinati dalla Direzione generale Consulenza Statistico Attuariale, alla quale le unità operative devono trasmettere il mod. 16/SA della rendita unificata, il mod. 16/SA della rendita pregressa e il mod. 22/SS dell’ultimo infortunio o malattia professionale. La richiesta di pagamento all’amministrazione statale è effettuata dalla Direzione generale Servizio Prestazioni Assicurative.

Contenzioso e comunicazioni all’amministrazione statale

Nei giudizi tra dipendenti statali assicurati e INAIL, l’Istituto è abilitato a stare in giudizio e deve comunicare alle amministrazioni statali interessate sia l’instaurazione sia l’esito dei procedimenti, ai sensi dell’articolo 7 del decreto.

Quando viene notificato un ricorso giudiziario promosso da dipendenti dello Stato, infortunati, tecnopatici o loro superstiti, le unità operative devono esaminare la fattispecie sotto il profilo legale e informare l’ente statale che ha denunciato l’evento o presso cui l’assicurato lavora o lavorava. Non va più trasmessa alla Direzione generale la segnalazione delle azioni instaurate; deve invece essere inviata, oltre che all’amministrazione statale competente, copia del provvedimento che definisce il giudizio.

Azione verso terzi responsabili

La circolare qualifica il rapporto tra amministrazioni statali e INAIL come rapporto di mandato: l’Istituto provvede per conto delle amministrazioni alla liquidazione degli infortuni occorsi ai dipendenti. In caso di infortuni imputabili a terzi, l’INAIL non può promuovere direttamente l’azione di rivalsa né l’azione risarcitoria, che spettano esclusivamente all’amministrazione statale interessata.

L’INAIL deve tuttavia fornire alle amministrazioni statali notizie e documenti utili e compiere gli atti necessari a tutelare l’eventuale azione. Le unità operative devono quindi inviare tempestivamente al presunto responsabile civile, agli eventuali corresponsabili in solido e al danneggiato o ai suoi eredi le prescritte diffide, specificando che sono effettuate dall’INAIL quale mandatario e per conto dell’amministrazione statale. Le diffide servono anche a evitare pagamenti del responsabile a titolo di risarcimento.

Le unità operative devono inoltre curare direttamente il rapporto con le amministrazioni statali, trasmettendo copia della diffida e della documentazione acquisita, come referti all’autorità giudiziaria, inchieste pretoriali ed eventuali sentenze. Se la questione si conclude senza costituzione di rendita per inabilità permanente, l’amministrazione statale deve essere informata delle spese effettivamente sostenute. Se invece viene costituita una rendita per inabilità permanente o per superstiti, i modelli 16/SA e 16/BIS SA devono essere inviati alla Direzione generale Consulenza Statistico Attuariale per il calcolo del valore capitale, da comunicare poi all’amministrazione statale insieme alle altre spese.

La circolare raccomanda di non comunicare al presunto responsabile il costo infortunistico e di non accettare eventuali somme offerte a tacitazione.

Rapporti economici con le amministrazioni statali

Le amministrazioni statali rimborsano annualmente all’INAIL gli importi delle prestazioni assicurative erogate e una quota per spese generali di amministrazione, per le spese di accertamenti medico-legali, per le prestazioni integrative e per le spese generali sulle rendite, come previsto dall’articolo 2 del decreto.

L’INAIL può richiedere anche un’anticipazione annuale pari al 50% dell’importo dell’ultima richiesta di rimborso, che viene conguagliata in sede di rendicontazione annuale. Le richieste di rimborso e di finanziamento della gestione sono predisposte dalla Direzione generale Servizio Prestazioni Assicurative. Le richieste annuali vengono elaborate meccanograficamente sui modelli 52/C mecc. per le rendite e 51/C mecc. per le altre spese, sottoscritte dal Presidente e convalidate dall’organo di controllo, con successiva notifica alle amministrazioni competenti.

Opzione tra rendita INAIL e pensione privilegiata statale

Nei casi in cui l’infortunato o il tecnopatico abbia titolo a scegliere tra la rendita di infortunio cumulata con il trattamento ordinario di quiescenza e la pensione privilegiata statale con rinuncia alla rendita infortunistica, l’amministrazione statale deve acquisire la dichiarazione di opzione e trasmetterla all’INAIL, ai sensi dell’articolo 5 del decreto.

L’opzione è irretrattabile. Se l’amministrazione statale comunica la scelta della pensione privilegiata, le unità operative sospendono il pagamento della rendita dal rateo immediatamente successivo e informano le amministrazioni interessate degli importi già corrisposti. I conguagli sono effettuati direttamente dall’amministrazione statale.

Istruzioni contabili e decorrenza delle modifiche

Poiché il D.M. 10 ottobre 1985 esclude l’indennità per inabilità temporanea ma conferma le altre prestazioni assicurative, sono state apportate modifiche ai capitoli di bilancio relativi alla gestione per conto, operative dal 1° gennaio 1987.

Le principali variazioni riguardano:

  • la rilevazione delle spese generali di amministrazione e delle spese per accertamenti medico-legali, da imputare al sottoconto 02 del capitolo 810 e del capitolo 811, con classificazione amministrativa A;
  • la rilevazione di eventuali reincassi di altre spese al sottoconto 03 del capitolo 210 e del capitolo 211.

La nuova denominazione del sottoconto 02 diventa "spese generali" in luogo di "indennità per inabilità temporanea"; la nuova denominazione del sottoconto 03 diventa "reincassi di indennità di temporanea". Sono soppressi i sottoconti 063.08 recuperi diversi, 210.05 e 211.05 reincassi di altre spese, 210.06 prestazioni assicurative erogate a dipendenti delle amministrazioni dello Stato e 810.08 e 811.08 spese generali.

La digitazione contabile deve seguire le istruzioni dell’allegato 6 alla circolare n. 43/1983 per il solo campo descrizione alfabetica, con indicazione della corretta partita contabile prevista dal codice 26 relativo alle amministrazioni statali. I capitoli di uscita e i sottoconti che rilevano reincassi accolgono solo operazioni contestuali.

Controlli meccanografici e abrogazione delle norme incompatibili

L’allegato n. 3 individua i sottoconti soggetti a controlli meccanografici e i relativi codici di anomalia: il codice 8 segnala il mancato rispetto dei vincoli della nota tecnica, il codice 2 indica errata competenza e il codice 4 evidenzia il mancato abbinamento tra partita contabile e capitolo di bilancio.

La circolare raccomanda la massima accuratezza nella digitazione di tutti i dati, anche in caso di aggiunte o variazioni rispetto a segnalazioni precedenti, per evitare errate imputazioni dei casi alle amministrazioni interessate. Sono infine abrogate tutte le precedenti disposizioni incompatibili con la nuova disciplina.

Punti principali

Ambito di applicazione e soggetti assicurati

Sono assicurati obbligatoriamente presso l’INAIL i dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, rientranti negli articoli 1 e 4 del Testo Unico n. 1124/1965. Sono compresi anche alcuni medici esposti a raggi X e sostanze radioattive che prestano servizio alle dipendenze dello Stato. Restano esclusi i dipendenti statali già rientranti nella disciplina agricola del Titolo II del Testo Unico, i dipendenti delle aziende autonome del Ministero poste e telecomunicazioni, il personale dell’Ente Ferrovie dello Stato e i detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato.

Ruolo dello Stato e del datore di lavoro

La tutela è attuata dallo Stato in forma di gestione per conto: non mediante anticipazione del premio, ma tramite rimborso all’INAIL delle prestazioni erogate. L’obbligo assicurativo nasce al momento dell’evento lesivo e permane in capo all’amministrazione statale presso la quale il dipendente lavorava al momento dell’evento, anche se il rapporto di lavoro successivamente muta. Il personale in comando conserva la qualità di dipendente statale fino all’eventuale inquadramento nei ruoli dell’ente di destinazione.

Prestazioni assicurative e prestazioni escluse

Per i dipendenti statali si applicano le prestazioni dell’articolo 66 del Testo Unico, ma è esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea. Restano quindi dovute rendita per inabilità, assegno per assistenza personale continuativa, rendita ai superstiti e assegno una tantum in caso di morte, fornitura di protesi. Non sono più dovute l’indennità per inabilità temporanea assoluta, l’integrazione della rendita ex articolo 89 e il rimborso delle giornate lavorative non effettuate; restano invece rimborsabili spese di viaggio e diarie. Le cure mediche e chirurgiche e gli accertamenti clinici sono ricondotti al sistema sanitario pubblico.

Prestazioni integrative e assistenza sanitaria

Le cure mediche e chirurgiche, nonché gli accertamenti clinici, sono demandati alle amministrazioni locali del Servizio sanitario nazionale. Per le prestazioni idrofangotermali e climatiche, l’INAIL conserva la competenza alla prescrizione della cura e all’erogazione delle prestazioni economiche accessorie; per i dipendenti in servizio sono ammesse solo spese di viaggio, diaria e soggiorno alberghiero, mentre per i pensionati statali è dovuta anche l’integrazione rendita. Sono inoltre richiamate le prestazioni integrative del capo IX del Testo Unico, tra cui protesi per revisioni scadute ultradecennali, presidi speciali, erogazione integrativa di fine anno per grandi invalidi, assegno di incollocabilità e altre misure per grandi invalidi e mutilati.

Unificazione di rendite e rapporti economici

Quando una rendita da infortunio o malattia professionale deve essere unificata tra quota INAIL e quota a carico di un’amministrazione statale, si applica l’articolo 80 del Testo Unico: l’INAIL costituisce un’unica rendita in gestione ordinaria e l’amministrazione statale versa il valore capitale della quota di propria competenza, calcolato alla data di costituzione della rendita unificata. Se la percentuale invalidante a carico dello Stato è inferiore al minimo indennizzabile, il versamento è proporzionale al grado di inabilità. Le unità operative devono trasmettere specifica documentazione alla Direzione generale competente, che cura la richiesta degli importi all’amministrazione statale.

Contenzioso e azioni verso terzi responsabili

Nei giudizi tra assicurati dipendenti statali e INAIL, l’Istituto è legittimato a stare in giudizio e deve informare le amministrazioni statali interessate dell’instaurazione e dell’esito dei procedimenti. Non va più inviata la segnalazione delle azioni alla Direzione generale, ma deve essere trasmessa copia del provvedimento definitorio. Per gli infortuni imputabili a terzi, l’azione di rivalsa e l’azione risarcitoria spettano esclusivamente all’amministrazione statale mandante; l’INAIL opera come mandatario, invia le diffide ai responsabili e trasmette la documentazione e gli elementi utili all’azione, senza comunicare al presunto responsabile il costo infortunistico né accettare somme a tacitazione.

Rimborsi, anticipazioni e opzione tra rendita INAIL e pensione privilegiata

Le amministrazioni statali devono rimborsare annualmente all’INAIL le prestazioni erogate e una quota per spese generali di amministrazione, accertamenti medico-legali, prestazioni integrative e spese generali sulle rendite. L’INAIL può chiedere un’anticipazione annuale pari al 50% dell’ultimo rimborso, con conguaglio a rendiconto. Nei casi in cui l’interessato possa optare tra rendita INAIL cumulata con quiescenza ordinaria e pensione privilegiata statale, la dichiarazione va acquisita e notificata all’INAIL dall’amministrazione statale; l’opzione è irretrattabile e, se si sceglie la pensione privilegiata, l’INAIL sospende il pagamento della rendita dal rateo successivo.

Istruzioni contabili e decorrenza delle modifiche

La circolare indica modifiche ai capitoli e sottoconti di bilancio relativi alla gestione per conto, operative dal 1° gennaio 1987. Le nuove registrazioni riguardano in particolare le spese generali di amministrazione e gli accertamenti medico-legali, nonché gli eventuali reincassi di altre spese. Sono soppressi diversi sottoconti precedenti e viene richiamata la necessità di una digitazione contabile rigorosa, con indicazione della corretta partita contabile e della corretta amministrazione statale di riferimento. Vengono inoltre abrogate tutte le disposizioni precedenti incompatibili.

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