Sentenza del 08/07/2015 n. 3101 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Prove - Dati rinvenuti in hard disk di un soggetto terzo - Assenza di riscontri - Fondatezza della pretesa - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa tributaria è stata ritenuta non fondata. Gli elementi rinvenuti nell'hard disk di un soggetto terzo, considerati isolatamente e in assenza di ulteriori riscontri, non integravano presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a sostenere l'accertamento. È quindi prevalsa la posizione del contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la fondatezza dell'accertamento, sostenendo che gli elementi informatici utilizzati dall'Ufficio non fossero sufficienti a dimostrare la pretesa tributaria. I dati erano privi di sottoscrizione e di data certa, non provenivano direttamente dal contribuente né da enti o soggetti istituzionalmente idonei a garantirne genuinità e attendibilità, non erano stati comparati con le scritture contabili del contribuente e non erano stati adeguatamente verificati dall'Ufficio. Inoltre, l'amministrazione non aveva confutato in modo puntuale le contestazioni analitiche formulate dal contribuente in risposta al questionario.
Norme richiamate
Articolo 2729 del Codice civile
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Gli elementi indiziari possono fondare una pretesa tributaria solo se presentano contemporaneamente gravità, precisione e concordanza. Dati informatici privi di autenticità verificabile, di data certa e di riscontri esterni non sono sufficienti, da soli, a soddisfare tali requisiti.
Massime di principio
- I dati estratti da dispositivi informatici appartenenti a terzi non hanno automaticamente pieno valore probatorio nei confronti del contribuente: devono essere autenticati, contestualizzati e corroborati da ulteriori elementi.
- L'assenza di sottoscrizione, data certa, provenienza verificabile o collegamento diretto con il contribuente riduce significativamente l'attendibilità della documentazione utilizzata per l'accertamento.
- L'amministrazione tributaria deve confrontare gli elementi acquisiti con le scritture contabili e con gli altri dati disponibili; un accertamento fondato su materiale isolato e non verificato può essere annullato.
- Quando il contribuente formula contestazioni analitiche e documentate, l'Ufficio deve rispondere puntualmente. Il mancato esame o la mancata confutazione delle deduzioni difensive indebolisce la pretesa.
- La mera disponibilità di file o annotazioni rinvenuti presso terzi non dimostra automaticamente l'esistenza di operazioni imponibili o di maggiori ricavi: occorre una ricostruzione probatoria coerente e complessiva.
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