Cassazione Civile, Ordinanza n. 20601/2021 del 19/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'ente sanitario ha proposto ricorso per correzione di errore materiale avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Nell'ordinanza n. 9211/2020, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, nel dispositivo era stata riportata per errore la condanna della ricorrente al rimborso delle spese in favore del "fallimento controricorrente"; secondo la parte istante, la statuizione corretta avrebbe dovuto invece riferirsi semplicemente alla controricorrente. La società intimata non ha svolto difese. Il ricorso mirava quindi a rettificare l'erronea indicazione testuale del destinatario della condanna alle spese, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione di inammissibilità già resa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto che, nel dispositivo dell'ordinanza n. 9211/2020, la formula errata "in favore del fallimento controricorrente" debba intendersi sostituita con "in favore della controricorrente". È stata quindi mantenuta ferma la decisione di inammissibilità del precedente ricorso, con correzione limitata al solo errore materiale relativo alla statuizione sulle spese. È stata inoltre disposta la comunicazione alla cancelleria per le annotazioni di rito.
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto nel dispositivo di un provvedimento può essere corretto quando risulti evidente dal contesto della decisione e dalla necessaria coerenza tra motivazione e dispositivo.
- La procedura di correzione dell'errore materiale consente di rettificare la sola inesattezza testuale, senza rimettere in discussione il contenuto decisorio sostanziale già pronunciato.
- Quando l'erronea indicazione del soggetto destinatario delle spese è riconoscibile come mero lapsus grafico, la correzione può limitarsi alla sostituzione della formula scorretta con quella corretta, lasciando invariata la statuizione sulle spese stessa.
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