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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29253/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di un socio titolare del 70% del capitale di una s.r.l. a ristretta base sociale un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2003, assumendo la distribuzione ai soci di utili extracontabili occultamente conseguiti dalla società. Il contribuente aveva impugnato l’atto e il ricorso era stato accolto in primo grado. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’impugnazione dell’Ufficio, ritenendo superata la presunzione di distribuzione degli utili occulti perché, dagli atti di un procedimento penale, risultava che le fatture non contabilizzate corrispondevano non già a ricavi leciti occultati, ma al provento di operazioni illecite, e che la relativa documentazione serviva a mascherarne la provenienza. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 81 e 1 d.P.R. 917/1986, dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, dell’art. 53 Cost. e degli artt. 2697 e 2727 c.c., sostenendo che la natura illecita dei proventi non escludeva la tassazione e anzi confermava l’esistenza dei ricavi societari e la loro distribuzione occulta al socio, quantomeno in proporzione alla partecipazione; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e dell’art. 53 Cost., lamentando che la CTR, escludendo i ricavi extracontabili per la loro fonte illecita, aveva implicitamente disatteso l’eccezione dell’Ufficio secondo cui non vi era alcuna invalidità derivata dell’accertamento emesso nei confronti del socio per la pretesa nullità dell’accertamento societario.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, li ha esaminati congiuntamente e ha cassato la sentenza impugnata. Ha affermato che la ratio decidendi della CTR non si basava su una invalidità derivata dell’accertamento societario, ma sull’erroneo superamento della presunzione di distribuzione degli utili occulti; inoltre ha ribadito che, in tema di imposte sui redditi, i proventi derivanti da fatti illeciti, se rientranti in categorie reddituali imponibili, restano soggetti a tassazione anche se destinati in tutto o in parte a terzi, ovvero anche se il percettore sia tenuto alla restituzione. Ne consegue che la provenienza illecita dei ricavi non dichiarati non esclude, ma non impedisce, la presunzione di loro distribuzione al socio di società a ristretta base sociale, quantomeno in misura proporzionale alla partecipazione sociale. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per l’applicazione dei principi affermati e per le questioni rimaste assorbite, con regolazione delle spese demandata al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma utilizzata per denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 81 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato dall’Ufficio come norma sulla nozione di reddito imponibile, applicata anche ai proventi illeciti.

  • art. 1 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato insieme all’art. 81 come riferimento al sistema delle imposte sui redditi.

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come base dell’accertamento induttivo e della presunzione relativa ai ricavi non contabilizzati.

  • art. 53 Cost.

    richiamato a sostegno del principio di capacità contributiva, inteso come compatibile con la tassazione dei proventi illeciti.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova nella ricostruzione dei ricavi occultati e della loro distribuzione.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per la presunzione semplice di distribuzione degli utili occulti nelle società a ristretta base sociale.

  • art. 6, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986

    i proventi da fatti illeciti, se rientranti in categorie reddituali, sono imponibili anche se il percettore sia obbligato alla restituzione o intenda riversarli a terzi.

Massime di principio

  • Nei rapporti fiscali, i proventi derivanti da fatti illeciti restano assoggettabili a imposizione quando rientrano in una delle categorie reddituali previste dalla legge, anche se il contribuente è tenuto a restituirli o li abbia destinati a terzi.
  • Nelle società a ristretta base sociale, la presenza di ricavi extracontabili consente di presumere la loro distribuzione ai soci; tale presunzione non è superata dalla sola allegazione che quei ricavi abbiano origine illecita.
  • L’eventuale successiva redistribuzione delle somme occultamente percepite non elide il possesso del reddito imponibile in capo al socio, almeno nei limiti della partecipazione al capitale sociale.
  • L’eventuale invalidità dell’accertamento emesso nei confronti della società non si estende automaticamente all’accertamento emesso nei confronti del socio, specie se non vi sia un giudicato sostanziale sull’inesistenza dei ricavi non contabilizzati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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