Sentenza del 26/05/2017 n. 13350 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sostenendo, con il primo motivo, che la costituzione dell'ufficio finanziario nel giudizio di primo grado avrebbe sanato la tardività del ricorso contro la cartella di pagamento relativa al recupero IRPEF per l'anno 2001. Con il secondo motivo ha contestato nel merito la pretesa fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il termine previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 è perentorio e indisponibile; pertanto, la costituzione dell'amministrazione finanziaria non può sanare la tardiva impugnazione della cartella. La tardività ha reso definitivo l'atto impositivo, impedendo l'esame delle contestazioni di merito. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non si è costituita.
Norme richiamate
Art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Il termine è perentorio e indisponibile
Il termine per proporre ricorso contro un atto tributario deve essere rispettato rigorosamente. Se il ricorso è tardivo, l'atto impositivo diventa definitivo e la successiva costituzione dell'amministrazione finanziaria non può sanare la decadenza.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il termine per impugnare una cartella o altro atto impositivo è perentorio: il suo mancato rispetto comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La costituzione dell'ente impositore nel giudizio non equivale ad acquiescenza e non sana la tardività dell'impugnazione.
- Quando l'atto tributario è divenuto definitivo per mancata o tardiva impugnazione, non è più possibile contestare nel merito la pretesa fiscale, salvo specifiche e autonome ipotesi previste dalla legge.
- La verifica della tempestività del ricorso viene prima dell'esame delle ragioni sostanziali: se il ricorso è tardivo, le contestazioni sul merito non vengono esaminate.
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