Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 26/05/2017 n. 13350 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sostenendo, con il primo motivo, che la costituzione dell'ufficio finanziario nel giudizio di primo grado avrebbe sanato la tardività del ricorso contro la cartella di pagamento relativa al recupero IRPEF per l'anno 2001. Con il secondo motivo ha contestato nel merito la pretesa fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il termine previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 è perentorio e indisponibile; pertanto, la costituzione dell'amministrazione finanziaria non può sanare la tardiva impugnazione della cartella. La tardività ha reso definitivo l'atto impositivo, impedendo l'esame delle contestazioni di merito. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Norme richiamate

  • Art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Il termine è perentorio e indisponibile

    Il termine per proporre ricorso contro un atto tributario deve essere rispettato rigorosamente. Se il ricorso è tardivo, l'atto impositivo diventa definitivo e la successiva costituzione dell'amministrazione finanziaria non può sanare la decadenza.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il termine per impugnare una cartella o altro atto impositivo è perentorio: il suo mancato rispetto comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La costituzione dell'ente impositore nel giudizio non equivale ad acquiescenza e non sana la tardività dell'impugnazione.
  • Quando l'atto tributario è divenuto definitivo per mancata o tardiva impugnazione, non è più possibile contestare nel merito la pretesa fiscale, salvo specifiche e autonome ipotesi previste dalla legge.
  • La verifica della tempestività del ricorso viene prima dell'esame delle ragioni sostanziali: se il ricorso è tardivo, le contestazioni sul merito non vengono esaminate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.