Sentenza del 09/06/2017 n. 14381 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Equitalia ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Potenza, che aveva annullato un'intimazione di pagamento di Euro 2.667.611,92 ritenendola priva di adeguata motivazione e ritenendo non provata la notificazione della cartella esattoriale presupposta. La ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 3, sostenendo che la cartella era stata regolarmente notificata ai sensi dell'art. 26 e che l'intimazione era conforme al modello ministeriale, contenendo l'ordine di pagamento entro cinque giorni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Equitalia, ritenendo sostanzialmente priva di motivazione la sentenza d'appello. Dagli atti risultava che la cartella era stata regolarmente notificata a una persona addetta alla ricezione per conto della contribuente e che l'intimazione di pagamento era conforme al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, commi 2 e 3, nonché al modello approvato con D.M. 28 giugno 1999. L'atto indicava inoltre gli importi dovuti, gli interessi, i compensi e gli altri oneri, corrispondenti a quelli della cartella già conosciuta dalla contribuente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a una diversa sezione della Commissione tributaria regionale di Potenza, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
La notificazione della cartella di pagamento è stata ritenuta regolare perché effettuata mediante consegna a una persona addetta alla ricezione dell'atto per conto della destinataria.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, commi 2 e 3
L'intimazione di pagamento deve contenere l'ordine di adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni dalla notificazione e deve essere redatta secondo i requisiti normativi applicabili. Nel caso concreto, tali requisiti sono stati ritenuti rispettati.
D.M. 28 giugno 1999
Il modello ministeriale di intimazione di pagamento costituisce parametro per verificare la conformità formale dell'atto; la Corte ha ritenuto che l'intimazione impugnata vi corrispondesse.
Massime di principio
- Un'intimazione di pagamento non è necessariamente invalida se non ripete integralmente la motivazione originaria della cartella, quando richiama un ruolo e una cartella già notificata e conosciuta dal contribuente, indicando con sufficiente chiarezza l'importo richiesto e gli accessori.
- La regolare notificazione della cartella presupposta è un elemento decisivo: deve essere dimostrata dall'amministrazione o dall'agente della riscossione mediante la relativa documentazione, come la relata di notifica.
- La consegna della cartella a un soggetto addetto alla ricezione degli atti per conto della destinataria può integrare una notificazione valida, secondo le modalità previste dalla legge.
- Il giudice tributario deve motivare in modo concreto e puntuale, indicando gli elementi dell'atto dai quali deriverebbe il difetto di motivazione o di notifica; una motivazione meramente assertiva può comportare la cassazione della sentenza.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra vizi propri dell'intimazione e contestazioni relative alla cartella presupposta: se la cartella è stata validamente notificata e l'intimazione rispetta il modello e i contenuti previsti, la semplice contestazione generica della motivazione potrebbe non essere sufficiente.
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