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Sentenza

Sentenza n. 1810/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Comune all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 166/2019, passata in giudicato e notificata il 23 luglio 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La curatela ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cosenza 29 gennaio 2019, n. 166, non impugnata e passata in giudicato, che aveva condannato il Comune di San Fili a pagare € 14.128,04, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e le spese di lite liquidate in € 12.603,00 per compensi ed € 1.713,00 per esborsi documentati, oltre accessori di legge, con condanna solidale delle amministrazioni convenute. Dopo la notificazione del titolo esecutivo il 23 luglio 2025, il Comune non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione integrale, gli interessi, il rimborso delle spese affrontate dopo l’emissione del decreto e la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo successivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il giudicato impone al Comune l’integrale soddisfazione del credito e che l’amministrazione, non costituitasi, non ha provato l’avvenuta esecuzione. Ha ordinato al Comune di adempiere entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già pagato. Gli interessi sono dovuti, secondo il titolo, dalla domanda giudiziale al saldo al tasso ordinario; il Comune risponde per l’intero delle spese di lite originariamente liquidate, essendo stata pronunciata condanna solidale. Ha inoltre riconosciuto € 1.244,00 per le spese successive al decreto, in quanto funzionali alla soddisfazione del credito. Ha accolto la domanda di penalità di mora, ritenendola ammissibile anche per l’ottemperanza di condanne pecuniarie, e l’ha determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, all’insediamento del commissario ad acta, in aggiunta agli interessi dovuti. Per l’eventuale inerzia, ha nominato commissario ad acta il Segretario comunale di Marano Marchesato, con facoltà di delega, da attivare dopo la scadenza dei 60 giorni su istanza della ricorrente; il commissario dovrà provvedere nei successivi 90 giorni. Ha condannato il Comune alle spese del giudizio, liquidate in € 2.033,00, oltre contributo unificato, spese generali del 15%, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;

    L’azione di ottemperanza è accoglibile quando sussiste un giudicato da eseguire e l’amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    per quanto concerne la ulteriore domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., deve riconoscersene l’ammissibilità anche nelle ipotesi, come quella in esame, in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro (cfr. dapprima Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e di seguito l’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. per come novellato dal comma 781 dell’art. 1 l n. 208 del 2015);

    La penalità di mora è ammissibile anche nell’ottemperanza di sentenze che condannano l’amministrazione al pagamento di somme di denaro. Nel caso concreto, in assenza di iniquità o altre cause ostative, è stata fissata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, in aggiunta agli interessi dovuti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna pecuniaria, l’amministrazione deve provare l’avvenuto adempimento; in mancanza, il giudice può ordinare il pagamento integrale delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche per l’inottemperanza a sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro e, in assenza di cause ostative, può essere determinata in misura pari agli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, cumulandosi con gli interessi dovuti in forza del titolo.
  • Le spese successive al titolo esecutivo, quando siano documentate e funzionali alla soddisfazione del credito, possono essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente nel giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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