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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20249/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione per nullità della citazione a giudizio nel grado di appello. Il ricorrente deduce che la notificazione del decreto di citazione a giudizio per l'appello, eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. per "irreperibilità" presso il domicilio eletto, sarebbe illegittima perché egli sarebbe stato solo temporaneamente assente e continuava a risiedere nell'indirizzo indicato insieme alla sorella; pertanto la notifica avrebbe potuto essere effettuata a mani del portiere o della sorella e non secondo la procedura prevista per l'irreperibilità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e per genericità. La Corte ha verificato dagli atti che i Carabinieri hanno annotato il mancato rinvenimento dell'imputato all'indirizzo dichiarato e che il ricorrente non ha prodotto elementi probatori comprovanti la persistenza della sua residenza insieme alla sorella. La Corte ha ritenuto corretta la notificazione secondo l'art. 161, comma 4, c.p.p. (anche in caso di temporanea assenza l'impossibilità di notificare personalmente legittima tale procedura) e ha confermato la condanna per il reato continuato di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, Testo Unico stupefacenti

    Norma sostanziale applicata per la condanna; il reato contestato è il traffico/associazione per lo spaccio nella forma continuata come ricostruito nei gradi precedenti.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la notificazione al difensore presso il domicilio eletto quando non è possibile notificare direttamente all'imputato; la Corte interpreta che l'impossibilità include anche la temporanea assenza o la non agevole individuazione del luogo e non richiede una indagine approfondita sull'irreperibilità.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Richiamato per contrapporlo all'art. 161: la Corte distingue i casi in cui non sia possibile eseguire la notifica nei modi previsti dall'art. 157 (che impongono ulteriori accertamenti) da quelli in cui la temporanea assenza legittima l'uso dell'art. 161, comma 4.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di rifondere le spese processuali e il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicato nella misura equitativamente fissata di Euro 3.000,00 poiché non emergono colpe gravissime del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma richiamata unicamente per la formalità delle richieste scritte del Pubblico Ministero ai sensi della disciplina emergenziale/di adeguamento procedurale vigente al tempo; non incide sul merito della questione di notificazione.

  • Corte Cost. sent. 13 giugno 2000 n. 186

    Giurisprudenza costituzionale richiamata sul punto dell'onere delle spese e dell'assenza di colpa grave; utilizzata per escludere sanzioni ulteriori e per determinare l'equo importo dovuto alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La notificazione ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. può essere considerata valida anche quando l'imputato sia temporaneamente assente al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore: non è sempre necessaria una prova aggiuntiva di "irreperibilità" oltre alla constatazione del mancato rinvenimento.
  • Il ricorrente che contesta la validità della notifica per irreperibilità deve allegare e provare fatti concreti (es. elementi che dimostrino la continuativa residenza nello stesso domicilio: dichiarazioni, bollette, certificazioni anagrafiche, testimonianze) per superare la presunzione di correttezza del verbale di notificazione.
  • Se la notificazione al domicilio eletto è ritenuta possibile (es. presenza di conviventi idonei a riceverla) il mancato utilizzo di tali canali può essere contestato, ma la contestazione deve essere dettagliata e documentata; l'assenza di specifici elementi nella memoria di ricorso rende il motivo generico e inammissibile.
  • La mancata eccezione da parte del difensore nel corso del procedimento d'appello può indebolire le censure successive in cassazione; le doglianze procedurali vanno sollevate tempestivamente e in modo motivato nei gradi in cui potevano essere rilevate.
  • In fase preventiva, chi teme una irregolare notificazione dovrebbe raccogliere e conservare prove di co-residenza e contattare tempestivamente il difensore per porre tempestive eccezioni: dichiarazioni di conviventi, posta ricevuta, documenti ufficiali e testimonianze sono utili per opporsi alla dichiarazione di irreperibilità.
  • Le conseguenze di un ricorso inammissibile includono le spese processuali e, salvo colpa grave del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità, il pagamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque valutare attentamente la fondatezza e la documentazione del motivo prima di proporre ricorso.

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