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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35816/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il processo, ritenendo integrati i presupposti della definizione agevolata della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 136/2018. Ha inoltre disposto che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia originava dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, relativa a IRPEF per l'annualità 2005. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del ricorso del contribuente da parte del giudice di primo grado. In Cassazione il contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi, ma nelle more depositava memoria chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio perché aveva definito agevolmente la cartella oggetto di causa ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 119/2018 (rottamazione ter) e aveva versato quanto dovuto nei termini. La Corte, prima di decidere, aveva onerato il ricorrente di notificare all'Agenzia l'elenco della documentazione depositata a sostegno della richiesta.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973

    norma posta a base dell'emissione della cartella di pagamento impugnata, relativa al controllo formale della dichiarazione.

  • art. 3 d.l. n. 119/2018

    richiamato come base della definizione agevolata della cartella di pagamento oggetto del giudizio.

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018

    in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020, il processo è dichiarato estinto.

  • legge n. 136/2018

    conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata nel provvedimento di estinzione.

  • d.l. n. 157/2020

    richiamato nel testo come intervento normativo connesso alla definizione agevolata.

  • d.l. n. 7/2021

    richiamato nel testo come ulteriore intervento normativo connesso alla definizione agevolata.

Massime di principio

  • Se il contribuente definisce agevolmente il debito oggetto di impugnazione secondo la disciplina della rottamazione prevista dalla legge, e versa quanto dovuto nei termini, il giudizio tributario può essere dichiarato estinto ai sensi della normativa speciale applicabile.
  • In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.
  • La richiesta di declaratoria di estinzione deve essere supportata dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta definizione della cartella oggetto di causa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

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