Cassazione Civile, Ordinanza n. 35816/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il processo, ritenendo integrati i presupposti della definizione agevolata della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 136/2018. Ha inoltre disposto che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia originava dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, relativa a IRPEF per l'annualità 2005. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del ricorso del contribuente da parte del giudice di primo grado. In Cassazione il contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi, ma nelle more depositava memoria chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio perché aveva definito agevolmente la cartella oggetto di causa ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 119/2018 (rottamazione ter) e aveva versato quanto dovuto nei termini. La Corte, prima di decidere, aveva onerato il ricorrente di notificare all'Agenzia l'elenco della documentazione depositata a sostegno della richiesta.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
norma posta a base dell'emissione della cartella di pagamento impugnata, relativa al controllo formale della dichiarazione.
art. 3 d.l. n. 119/2018
richiamato come base della definizione agevolata della cartella di pagamento oggetto del giudizio.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020, il processo è dichiarato estinto.
legge n. 136/2018
conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata nel provvedimento di estinzione.
d.l. n. 157/2020
richiamato nel testo come intervento normativo connesso alla definizione agevolata.
d.l. n. 7/2021
richiamato nel testo come ulteriore intervento normativo connesso alla definizione agevolata.
Massime di principio
- Se il contribuente definisce agevolmente il debito oggetto di impugnazione secondo la disciplina della rottamazione prevista dalla legge, e versa quanto dovuto nei termini, il giudizio tributario può essere dichiarato estinto ai sensi della normativa speciale applicabile.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.
- La richiesta di declaratoria di estinzione deve essere supportata dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta definizione della cartella oggetto di causa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35780/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35781/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35783/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35784/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35785/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35786/2021 del 22/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →