Sentenza n. 4649/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento -dell'elenco degli esiti della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, nella parte in cui l'odierna ricorrente ha ottenuto il punteggio di 20,5 punti, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; -dell'avviso del 28 ottobre u.s., con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo, nella parte in cui è stato attribuito all'odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; -del provvedimento con cui è stato comunicato alla ricorrente il mancato superamento della prova scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso de quo; -dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta (sebbene allo stato non pubblicato e non conosciuto), per la parte in cui non ricomprende la ricorrente; -dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 28 ottobre u.s., nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; -del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a 20,5 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti all'interno del proprio questionario; -del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4, 7 e 15; -dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4, 7 e 15, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; -del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente; -dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti; -ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo; -di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente; nonché per l'accertamento dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta sostenuta, con relativa inclusione nella graduatoria finale del concorso, tra i candidati idonei; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente per la prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria, tra i candidati idonei.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta concorsuale, con attribuzione di 20,5/30 punti e conseguente mancato superamento della soglia di idoneità di 21/30, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4, 7 e 15
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e commissione di concorso)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, partecipante al concorso pubblico per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, ha impugnato l’esito della prova scritta e la conseguente esclusione, sostenendo di avere diritto alla rettifica in aumento del punteggio e all’inclusione tra gli idonei. Ha contestato, in particolare, il quesito n. 15, affermando di aver fornito la risposta corretta, nonché la formulazione dei quesiti nn. 4 e 7, ritenuti errati o fuorvianti. Ha inoltre chiesto il risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 30 c.p.a. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, ritenendo che, pur non avendo posto in essere direttamente gli atti della procedura, il Ministero ne fosse destinatario degli effetti e risultasse inciso dall’attività amministrativa. Nel merito, ha ritenuto corretto il quesito relativo ai servizi di cloud storage: Google Drive e OneDrive sono servizi di cloud storage, mentre non esiste un servizio denominato Microsoft Drive, essendo OneDrive il servizio di Microsoft. Ha escluso errori o ambiguità nel quesito di logica concernente le proposizioni relative ad alpha, beta, gamma e delta, rilevando che la risposta indicata dall’amministrazione era l’unica compatibile con le premesse. Ha inoltre richiamato, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., un precedente della Sezione sulla correttezza del quesito relativo al rapporto tra andare allo stadio, mangiare un panino e prendere la coca cola, ritenendo logicamente corretta la risposta indicata dall’amministrazione. Non essendo emersi vizi nei quesiti contestati né un errore nella valutazione, il ricorso è stato respinto. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando il contraddittorio e l’istruttoria risultano completi, previa informazione alle parti.
art. 74 c.p.a.
richiamo di un precedente della Sezione
Consente la definizione con sentenza semplificata mediante motivazione sintetica e richiamo ai precedenti conformi.
art. 30 c.p.a.
risarcimento del danno in forma specifica
La domanda risarcitoria in forma specifica è stata proposta congiuntamente alla domanda di annullamento, ma è rimasta assorbita dal rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie concorsuali, la contestazione di quesiti a risposta multipla richiede la dimostrazione di un errore oggettivo, di un’ambiguità effettiva o dell’assenza di una soluzione univocamente corretta; non è sufficiente la mera preferenza del candidato per una risposta diversa da quella individuata dalla commissione.
- Un quesito è legittimo quando, interpretato secondo il significato ordinario delle espressioni utilizzate e delle premesse fornite, consente di individuare una sola risposta logicamente compatibile, anche se la soluzione richiede un ragionamento deduttivo.
- Nell’interpretazione di quesiti logici, l’espressione "non è necessariamente vera" indica una proposizione che può essere vera o falsa; la risposta corretta deve quindi essere individuata verificando quale alternativa non discenda necessariamente dalle premesse.
- La legittimazione passiva di un’amministrazione sussiste anche quando essa non abbia adottato direttamente gli atti della procedura, qualora sia destinataria degli effetti di tali atti e risulti incisa dall’attività amministrativa contestata.
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