Cassazione Penale, Sentenza n. 26006/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e carenza di motivazione del rigetto dell'istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente ha contestato che il Tribunale abbia motivato il diniego esclusivamente sulla base dei precedenti penali e dell'entità delle condanne (plurimi episodi di bancarotta), senza valutare gli elementi positivi e l'attualità della pericolosità sociale quali l'idoneità del domicilio, la disponibilità del comune a impiegarlo in lavori socialmente utili, l'assenza di reati da oltre vent'anni e lo stato di salute precario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato il rigetto in modo insufficiente eccessivamente fondandosi solo sui precedenti penali senza considerare la collocazione temporale degli stessi, la mancanza di segnalazioni recenti, l'idoneità del domicilio e la concreta possibilità di lavori socialmente utili. La Corte ha affermato i principi di diritto relativi al giudizio prognostico per l'affidamento in prova (valutazione della condotta successiva, indagine socio-familiare, condotta carceraria, informazioni di polizia e servizi sociali; la mancata ammissione di colpevolezza non è di per sé indice di pericolosità; non è richiesta la prova del completo ravvedimento). Ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per un nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
Ordinamento penitenziario, art. 47 (affidamento in prova al servizio sociale)
L'istituto disciplina l'esecuzione esterna della pena mediante affidamento al servizio sociale per soggetti per i quali, sulla base di valutazioni prognostiche, sia possibile prospettare un reinserimento sociale. La norma richiede una valutazione complessiva della personalità e degli elementi conoscitivi disponibili.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023 (Tomaselli)
Ribadisce che il giudizio prognostico deve considerare reato commesso, precedenti, pendenze, informazioni di polizia, condotta carceraria e indagine socio-familiare; non possono avere valore decisivo negativo, da soli, la gravità del reato, i precedenti o la mancata ammissione di colpevolezza.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008 (Cesarini)
La mancata ammissione di colpevolezza non può indurre automaticamente a una prognosi sfavorevole sulla commissione di altri reati, poiché l'imputato non è obbligato a confessare e l'assenza di confessione non è, di per sé, prova di mancato ravvedimento.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 9591 del 29/11/2000 (Pilo) e Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995 (Litizia)
Per la concessione delle misure alternative non è richiesta la prova che il processo rieducativo sia già compiuto; è sufficiente un giudizio prognostico che l'affidamento possa affrontare la residua pericolosità.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 (Naretto)
Conferma i principi secondo cui il giudice deve valutare l'evoluzione della personalità successiva ai fatti e gli elementi positivi che rendono ragionevole la prognosi di reinserimento.
Massime di principio
- Il rigetto dell'affidamento in prova non può basarsi esclusivamente sui precedenti penali o sulla gravità del reato: è necessaria una valutazione complessiva e motivata della situazione attuale del soggetto.
- Devono essere considerati tutti gli elementi prognostici: collocazione temporale dei reati, assenza di denunce recenti, condotta post-fatto, indagine socio-familiare, comportamento carcerario, idoneità del domicilio e possibilità concreta di lavori socialmente utili.
- La mancata ammissione di responsabilità non costituisce di per sé indice di pericolosità sociale né può giustificare automaticamente il diniego della misura alternativa.
- Non è richiesta la prova del completo ravvedimento: per l'ammissione alle misure alternative è sufficiente un giudizio prognostico favorevole che la misura possa affrontare la residua pericolosità.
- Se il provvedimento che nega l'affidamento non espone adeguatamente le ragioni che collegano i fattori negativi alla attualità della pericolosità, il provvedimento è viziato e può essere annullato con rinvio per nuovo esame.
- Tuttavia, se le informazioni fornite dagli organi di polizia o dai servizi sociali evidenziano una personalità negativa e l'improbabilità di esito rieducativo, tali elementi possono legittimamente sostenere un rigetto, purché siano esposti e motivati compiutamente.
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