Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 92/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento -Decreto di assegnazione dei docenti di sostegno alle sezioni di scuola dell'infanzia, alle classi di scuola primaria e alle classi di -OMISSIS- per l'anno scolastico 2025/2026 (Decreto n. 282), comunicato con Nota prot. n. -OMISSIS- del 12.11.2025, con cui il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo - S.S. Vesuvio - -OMISSIS- di -OMISSIS- e per la declaratoria del diritto del minore -OMISSIS- all'assegnazione del numero di ore settimanali di sostegno, in rapporto 1:1, nella misura massima consentita dalla legge ovvero nella diversa misura che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà adeguata alla sua patologia, per l'anno scolastico 2025/2026;

Giustizia amministrativa202506592

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto di assegnazione dei docenti di sostegno alle classi per l'anno scolastico 2025/2026, con assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno al minore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I genitori hanno impugnato il decreto di assegnazione dei docenti di sostegno e hanno chiesto la declaratoria del diritto del minore all'assegnazione del numero massimo di ore settimanali di sostegno, in rapporto 1:1, o della diversa misura ritenuta adeguata alla patologia. Il minore risulta affetto da disabilità qualificata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992. La domanda cautelare è stata fondata sulla contraddizione tra le 18 ore di sostegno assegnate e il fabbisogno di 27 ore stimato dalla stessa amministrazione. Sono state richiamate la relazione finale del PEI dell'anno scolastico precedente e la relazione della dirigente scolastica, dalla quale emergeva che erano state richieste all'USR 27 ore settimanali, poi non effettivamente erogate.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, ravvisando una contraddizione documentale tra il monte ore assegnato e il fabbisogno di sostegno indicato dall'amministrazione, nonché il periculum in mora, considerata la prosecuzione dell'anno scolastico e la natura fondamentale del diritto allo studio del minore. Ha quindi accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame, disponendo che l'amministrazione proceda entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza al riesame del PEI e alla rivalutazione coerente e motivata del fabbisogno di sostegno, attivando le conseguenti misure, compresa, ove necessaria, la richiesta di ore o posti in deroga. La decisione non ha disposto direttamente l'assegnazione di un determinato numero di ore, ma ha imposto una nuova valutazione amministrativa motivata. Il merito è stato fissato per il 5 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, legge n. 104/1992

    La qualificazione della disabilità del minore costituisce il presupposto considerato dal giudice nella valutazione della controversia sull'assegnazione del sostegno scolastico.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale sulla cui base il TAR ha valutato fumus boni iuris e periculum in mora e ha adottato una misura cautelare propulsiva di riesame.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento dei dati personali degli interessati.

Massime di principio

  • Quando la documentazione amministrativa evidenzia una contraddizione tra le ore di sostegno assegnate a un alunno con disabilità e il fabbisogno riconosciuto o stimato dalla stessa amministrazione, sussiste il fumus boni iuris necessario per una misura cautelare di riesame.
  • La prosecuzione dell'anno scolastico e la natura fondamentale del diritto allo studio dell'alunno con disabilità integrano il periculum in mora ai fini della tutela cautelare.
  • In presenza di un fabbisogno di sostegno non coerentemente valutato, il giudice amministrativo può adottare una misura cautelare propulsiva imponendo il riesame del PEI, una rivalutazione coerente e motivata delle esigenze e l'attivazione delle misure conseguenti, comprese le richieste di ore o posti in deroga ove necessarie.
  • La tutela cautelare non comporta necessariamente l'assegnazione giudiziale diretta di un determinato numero di ore di sostegno, potendo limitarsi a imporre all'amministrazione una nuova valutazione motivata del fabbisogno.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.