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Sentenza

Sentenza n. 65/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, n. 452/2025, depositata in data 10.4.2025.

Giustizia amministrativa202501217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, giudice del lavoro, n. 452/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria in data 11 giugno 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio. Il ricorrente ha quindi dedotto la perdurante mancata esecuzione delle statuizioni contenute nel giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto agli obblighi derivanti dalla sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, dovrà provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando un termine e predisponendo, in caso di ulteriore inadempimento, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine perentorio, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la perdurante inerzia dell'amministrazione giustifica la nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a operare in sostituzione dell'amministrazione in caso di ulteriore inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato.
  • La mancata costituzione dell'amministrazione non impedisce l'accoglimento del ricorso per ottemperanza quando il passaggio in giudicato della sentenza e l'inadempimento risultano documentati.
  • Il giudice dell'ottemperanza può porre le spese del giudizio a carico dell'amministrazione inadempiente, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari quando ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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