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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01621/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di iscrizione ipotecaria notificato il 30 novembre 2019, riferito a due avvisi di accertamento esecutivi che assumeva mai notificati. In primo grado e in appello le sue doglianze erano state respinte. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 60, comma 7, d.P.R. n. 600/1973, contestando la ritualità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria eseguita mediante deposito presso InfoCamere, sostenendo che non fosse provata la ricezione della raccomandata informativa; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c. e art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., assumendo che la CTR non si fosse pronunciata sull'eccezione di nullità dell'iscrizione ipotecaria per mancata conoscenza degli atti presupposti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nella disciplina dell'art. 60, comma 7, d.P.R. n. 600/1973, quando l'indirizzo PEC del destinatario risulti non valido o non attivo, la notifica mediante deposito telematico nell'area riservata di InfoCamere e l'invio della raccomandata semplice informativa sono sufficienti, senza che occorra la prova della ricezione di tale raccomandata. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, ritenendo che non vi fosse omessa pronuncia, ma una decisione implicita di rigetto, poiché la CTR aveva valorizzato il fatto che la comunicazione di preavviso riportasse gli estremi e i contenuti delle cartelle, non impugnate nei termini. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro processuale invocato per censurare la violazione di legge relativa alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

  • art. 60, comma 7, d.P.R. n. 600/1973

    se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa (…) l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico

    Per gli atti impositivi destinati ai soggetti indicati dalla norma, la notifica è valida con il deposito telematico in InfoCamere quando la PEC del destinatario non sia valida o attiva; non occorre la prova della ricezione della raccomandata informativa.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato il parametro processuale invocato per dedurre la nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto una decisione su un capo di domanda o eccezione; non sussiste quando vi sia una pronuncia implicita di rigetto incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata.

  • D.Lgs. n. 546/1992

    È richiamato in relazione al termine per impugnare gli atti tributari che il contribuente assumeva di avere conosciuto solo con il preavviso di iscrizione ipotecaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la normativa speciale prevede, per la notifica degli atti impositivi, il deposito telematico in un'area riservata in caso di PEC non valida o non attiva, la ritualità della notificazione non è esclusa dalla mancata prova della ricezione della raccomandata informativa, se la legge non pone tale ricezione come adempimento necessario.
  • La disciplina della notifica telematica tramite deposito presso il soggetto gestore dell'area riservata è diversa dalla notifica a mezzo posta ordinaria o da altre forme di notificazione in cui la raccomandata informativa assume funzione essenziale e deve esserne provata la ricezione.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito, anche senza affrontare espressamente ogni argomento, abbia adottato una soluzione logicamente incompatibile con la domanda o eccezione non menzionata, realizzando una pronuncia implicita di rigetto.
  • In materia di impugnazioni tributarie, se l'atto successivo contiene gli estremi e il contenuto degli atti presupposti e questi ultimi non sono stati impugnati nei termini, la censura sulla mancata precedente notificazione può risultare irrilevante secondo la logica decisoria adottata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenza

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