Sentenza n. 715/2026 - Catania, Sezione 1
Per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento sviluppo rurale e territoriale sull’istanza presentata in data 9 dicembre 2024 ai sensi della L.R. n. 33/1997; per la condanna dell’Amministrazione resistente: - a provvedere sull’istanza in oggetto entro un termine da determinarsi ai sensi dell’art. 31 comma 3 c.p.a.; - al pagamento della somma complessiva di € 24.548,79, oltre interessi legali fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno da ritardo; - ad effettuare, entro un congruo termine, gli interventi di prevenzione e allontanamento della fauna selvatica previsti dal comma 4 dell’art. 7 della L.R. 33/1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di indennizzo per danni arrecati dalla fauna selvatica e sulla richiesta di attivazione di interventi preventivi e di allontanamento della fauna
Esito
Favorevole al resistente (assessorato regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa agricola ha agito ai sensi dell'art. 31 c.p.a. per ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione su un'istanza del 9 dicembre 2024, preceduta da un sollecito del 7 febbraio 2025 e da una diffida del 21 marzo 2025, volta a ottenere l'indennizzo dei danni provocati da fauna selvatica, in particolare suini selvatici, alle colture, ai terreni e alle opere aziendali. Sono stati dedotti la violazione dell'art. 2 l. 241/1990, dell'art. 7 l.r. Sicilia n. 33/1997 e dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento. La ricorrente ha chiesto anche la condanna dell'Amministrazione al risarcimento di euro 24.548,79, oltre interessi, a titolo di danno da ritardo, nonché l'ordine di effettuare gli interventi preventivi previsti dall'art. 7, comma 4, l.r. n. 33/1997. Il TAR ha rilevato d'ufficio, previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto di giurisdizione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha qualificato la posizione fatta valere come diritto soggettivo, poiché l'art. 7 l.r. Sicilia n. 33/1997 e il decreto assessoriale 2 novembre 2018 predeterminano in modo vincolato sia i presupposti dell'indennizzo sia i criteri per la sua quantificazione. L'Amministrazione deve limitarsi ad accertare la sussistenza e l'entità del danno e a comunicare l'accoglimento o il rigetto della richiesta, senza esercitare discrezionalità sull'an o sul quantum dell'indennizzo. Le questioni relative all'esistenza, alla prova e all'ammontare del danno spettano quindi al giudice ordinario. Di conseguenza, anche l'azione avverso il silenzio non è esperibile davanti al giudice amministrativo, perché presuppone la giurisdizione amministrativa sul rapporto sostanziale e la titolarità di un interesse legittimo. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio è esperibile davanti al giudice amministrativo solo quando il rapporto sostanziale rientra nella sua giurisdizione.
art. 11 c.p.a.
Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario dopo la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
art. 2 l. 241/1990
È stato invocato quale fondamento dell'obbligo di conclusione del procedimento, ma la relativa azione non è stata esaminata nel merito per difetto di giurisdizione.
art. 2-bis l. 241/1990
È stato invocato per la domanda risarcitoria da ritardo, rimasta assorbita dalla declaratoria di difetto di giurisdizione.
art. 7 l.r. Sicilia n. 33/1997
La disposizione prevede indennizzi per i danni arrecati dalla fauna selvatica alla produzione agricola, al patrimonio zootecnico e alle opere sui terreni, oltre a interventi di prevenzione e allontanamento della fauna dannosa.
decreto assessoriale 2 novembre 2018
Disciplina beneficiari, modalità di richiesta, istruttoria e criteri di quantificazione degli indennizzi; tali criteri sono ritenuti vincolanti e privi di margini di discrezionalità amministrativa.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre preventivamente alle parti una questione rilevata d'ufficio, nella specie il possibile difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie relative al riconoscimento e alla quantificazione degli indennizzi per danni da fauna selvatica appartengono alla giurisdizione ordinaria quando la legge e gli atti attuativi predeterminano in modo vincolante i presupposti e i criteri dell'erogazione, lasciando all'amministrazione soltanto l'accertamento del danno e l'applicazione dei criteri stabiliti.
- La natura di diritto soggettivo della posizione del privato sussiste quando l'amministrazione non deve compiere alcuna valutazione comparativa di interessi né esercitare discrezionalità sull'an o sul quantum dell'indennizzo, ma deve limitarsi a verificare fatti e condizioni predeterminati dalla normativa.
- L'azione avverso il silenzio-inadempimento davanti al giudice amministrativo è esperibile soltanto se il giudice amministrativo è munito di giurisdizione sul rapporto sostanziale e la posizione azionata ha consistenza di interesse legittimo; non è quindi utilizzabile per ottenere tutela su un diritto soggettivo devoluto al giudice ordinario.
- Le questioni riguardanti l'effettiva sussistenza del danno da fauna selvatica, la sua prova e il relativo ammontare costituiscono questioni di merito rimesse al giudice ordinario quando l'indennizzo è disciplinato da criteri legislativi vincolanti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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