Cassazione Penale, Sentenza n. 32335/2025 del 30/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ricorre per travisamento della prova e vizio di motivazione: contesta la valutazione operata dalla Corte d'appello del 27/11/2024 che ha assolto Cammarota per non aver commesso il fatto. Le censure riguardano, in particolare, la mancata e contraddittoria valutazione di elementi indiziari (la presenza continuativa di Cammarota in servizio nelle fasce orarie utili all'innesco, le sue dichiarazioni sui codici d'allarme, la collocazione dei punti di innesco rispetto ai suoi giri di perlustrazione), la disanalisi delle intercettazioni (in particolare la conversazione del 23/04/2013 con la compagna), la sottovalutazione del movente economico collegato ai dissapori con la Fondazione, la mancata considerazione adeguata della posizione logistica dei punti di innesto e della possibilità che complici interni avessero collaborato. Inoltre si deduce l'illogicità nell'attribuire rilevanza a elementi posteriori (rottura recinzione datata dopo l'incendio) e il mancato confronto con elementi tecnico-probatori che indicavano l'uso di combustibile per l'innesco.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato plurime carenze di motivazione e illogicità nella valutazione della prova operata dalla Corte d'appello, in particolare sulla rilevanza della presenza dell'imputato nelle fasce temporali critiche, sull'analisi completa delle intercettazioni e sulla valutazione del movente. Ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Napoli (o ad altra sezione competente) affinché, nel rispetto dei principi indicati, venga svolta nuova valutazione completa e logica del compendio probatorio.
Norme richiamate
art. 423 cod. pen.
Norma relativa all'incendio doloso in luogo aperto al pubblico; la sentenza di merito originaria aveva inquadrato condotte correlate all'appiccamento dell'incendio ma la valutazione della responsabilità dell'imputato è stata oggetto di contrasto nelle diverse fasi processuali
art. 434 cod. pen.
Norma sul disastro colposo o doloso; centrale nell'imputazione in quanto l'incendio causò il crollo della struttura e pericolo per la pubblica incolumità; la Corte ha esaminato la prova rispetto a tale fattispecie
art. 110 cod. pen.
Concorrente nel reato: richiamato nella formulazione degli addebiti originari (concorso di persone); la valutazione della partecipazione di terzi è stata uno dei punti critici esaminati dalla Cassazione
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento dell'annullamento per vizio di motivazione: la Cassazione ha rilevato carenze motivazionali della sentenza impugnata e si è richiamata ai principi sul limite del sindacato di legittimità e sull'obbligo del giudice di merito di fornire motivazioni logiche e complete
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio dopo annullamento per vizio di motivazione il giudice di merito ha autonomia di valutazione: può rivalutare l'intero compendio probatorio ma non può ripetere i vizi già censurati dalla Cassazione
- La presenza dell'imputato in luogo e tempo pertinenti all'evento, unita a dichiarazioni mendaci o contraddittorie, può costituire indizio grave se collegata logicamente agli altri elementi (ubicazione degli inneschi, funzioni di vigilanza, accessi)
- Le intercettazioni devono essere valutate nella loro globalità e nel contesto temporale: estrapolare solo frammenti può determinare un'errata valutazione del valore probatorio
- Gli elementi emersi successivamente al fatto (conseguenze economiche o rotture rilevate dopo l'evento) hanno portata probatoria limitata se non dimostrabile che fossero prevedibili e rilevanti al momento dell'evento
- La motivazione della sentenza deve affrontare esplicitamente le obiezioni critiche sollevate dalle parti (es.: movente, funzionamento sistemi di sicurezza, possibili complicità): omissioni o argomentazioni illogiche giustificano annullamento
- Quando si invoca la cooperazione di terzi, occorrono elementi concreti che dimostrino accessi e modalità d'azione; assunzioni ipotetiche non ancorate a prova materiale o testimoniali solide non sono sufficienti per scagionare l'imputato
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