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Sentenza

Sentenza n. 7717/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’annullamento - della Determinazione dirigenziale n. 24300 del 12 dicembre 2022 della Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, avente ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”), comunicata via pec in data 13 dicembre 2022; - per quanto occorrer possa, di tutti gli atti richiamati nella Delibera di Ripiano, anche non conosciuti, ivi incluse la nota prot. n. 0645107 del 13 agosto 2019 e la nota prot. n. 0722665 del 25 settembre 2019, dal contenuto non noto, nonché i documenti denominati “Riferimenti normativi” e “Metodologia di calcolo” e relativi allegati, pubblicati sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: l’intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; l’accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l’ “Accordo 181/CSR”); la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 trasmessa alla ricorrente dalla Regione Sardegna con la nota di riscontro all’accesso agli atti; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (deliberazione del Direttore Generale dell’ Azienda USL di Piacenza n. 284 del 6.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell’ Azienda USL di Parma n. 667del 5.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell’ Azienda USL di Reggio Emilia n. 334 del 20.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell’ Azienda USL di Modena n. 267 del 6.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna n. 325 del 4.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Imola n. 189 del 6.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Ferrara n. 183 del 6.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 295 del 18.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma n. 969 del 3.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Reggio Emilia n. 333 del 19.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena n. 137 del 5.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – IRCCS n. 212 del 4.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara n. 202 del 5.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna – IRCCS n. 260 del 6.9.2019).

Giustizia amministrativa202303609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione regionale di individuazione dell’impresa fornitrice e della quota di ripiano dovuta per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, insieme agli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna recante l’individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, le linee guida ministeriali, gli accordi e le intese della Conferenza Stato-Regioni, gli atti istruttori e le certificazioni dei fatturati delle aziende sanitarie. Il testo della sentenza non riporta, tuttavia, i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, l’impresa ha dichiarato di avere aderito al meccanismo premiale previsto dall’art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché non era stata depositata la documentazione richiesta dall’art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, attestante l’avvenuta pubblicazione, da parte della Regione, nei bollettini e sui siti istituzionali, nonché la comunicazione alla segreteria del TAR. Ha però rilevato che l’istanza dell’impresa rendeva inequivoca l’inutilità della prosecuzione del giudizio e ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, anche ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 novembre 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015 nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali.

    La dichiarazione di adesione al meccanismo premiale non è stata ritenuta sufficiente per dichiarare la cessazione della materia del contendere in assenza della documentazione attestante il versamento, la pubblicazione degli atti regionali e la comunicazione alla segreteria del giudice; l’adesione ha comunque reso inutile la prosecuzione del giudizio, determinando l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    È la disposizione sostanziale richiamata quale base degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando, per sopravvenute circostanze, viene meno l’interesse alla decisione.

Massime di principio

  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere fondata su un meccanismo legislativo di definizione agevolata richiede la produzione della documentazione prevista dalla legge, inclusi gli eventuali attestati di pubblicazione e le comunicazioni all’autorità giudiziaria; in mancanza, tale esito processuale non può essere dichiarato.
  • Quando la condotta processuale del ricorrente rende inequivocamente inutile la prosecuzione del giudizio, il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, anche se non ricorrono tutti i presupposti documentali per la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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