Sentenza n. 106/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento della decisione assunta dal Comando Brigata Alpina Julia, in ordine al ricorso gerarchico avverso sanzione disciplinare, prot. M_D A1B6F5E REG2024 0022890, del 26.08.2024, notificata il 27.08.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decisione del Comando Brigata Alpina Julia sul ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare di sette giorni di consegna di rigore
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione del 26 agosto 2024, notificata il 27 agosto 2024, con cui il Comando Brigata Alpina Julia aveva accolto parzialmente il ricorso gerarchico contro la sanzione disciplinare di sette giorni di consegna di rigore, inflitta per avere riferito al Comandante di Reggimento che un superiore gerarchico aveva rivolto nei suoi confronti battute poco educate di contenuto velatamente sessuale. Il ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli artt. 732, 733 e 751 del d.P.R. 90/2010 e degli artt. 1370, 1398, comma 6, e 1399 del d.lgs. 66/2010, nonché eccesso di potere per carenza del motivo primario e travisamento dei fatti, lamentando l'inadeguatezza della motivazione della decisione sul motivo relativo alla carenza motivazionale della sanzione; violazione dell'art. 1398, comma 1, del d.lgs. 66/2010 ed eccesso di potere per violazione del diritto di difesa, per la tardività dell'azione disciplinare originaria; violazione dell'art. 1355 del d.lgs. 66/2010 ed eccesso di potere per carenza del motivo primario, travisamento dei fatti e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sostenendo la sproporzione della sanzione. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, ritenendo l'atto parzialmente favorevole e non lesivo, ma ha comunque chiesto il rigetto nel merito. Nel corso del giudizio, tuttavia, il procedimento disciplinare è stato rinnovato e si è concluso con una nuova sanzione di sette giorni di consegna di rigore, impugnata in un diverso giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare i motivi di merito. Il provvedimento del 26 agosto 2024 aveva annullato il precedente procedimento disciplinare, limitatamente agli effetti derivanti dalla mancata ostensione degli atti, e aveva rinviato gli atti al Comandante di Corpo ai sensi dell'art. 1373 del d.lgs. 66/2010 per l'eventuale rinnovazione del procedimento. Il procedimento è stato effettivamente rinnovato con nuova contestazione degli addebiti del 4 settembre 2024 e si è concluso con una nuova sanzione il 23 settembre 2024, oggetto di separato ricorso. Il Collegio ha ritenuto che tale sopravvenienza rendesse inutile la decisione sul provvedimento originariamente impugnato, ma non integrasse cessazione della materia del contendere, poiché non vi era stato un pieno soddisfacimento della pretesa del ricorrente mediante un provvedimento favorevole adottato dall'amministrazione nel corso del giudizio. La richiesta di cessazione della materia del contendere è stata quindi qualificata come rinuncia sostanziale alla decisione per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e per la definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, per effetto di sopravvenienze, viene meno l'interesse concreto alla decisione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta
La cessazione della materia del contendere richiede il pieno soddisfacimento dell'interesse sostanziale azionato mediante una condotta o un provvedimento favorevole dell'amministrazione.
art. 1373 d.lgs. 66/2010
È stato richiamato quale base del rinvio degli atti al Comandante di Corpo e della rinnovazione del procedimento disciplinare.
art. 732 d.P.R. 90/2010
Richiamato nel provvedimento disciplinare quale norma sul contegno del militare.
art. 733 d.P.R. 90/2010
Richiamato nel provvedimento disciplinare quale norma sulle regole di tratto.
art. 751 d.P.R. 90/2010
Richiamato dal ricorrente in relazione ai comportamenti punibili con la consegna di rigore.
art. 1398 d.lgs. 66/2010
Richiamato dal ricorrente per la tempestività dell'azione disciplinare e per la motivazione del provvedimento.
art. 1399 d.lgs. 66/2010
Richiamato quale disciplina della procedura per infliggere la consegna di rigore.
art. 1355 d.lgs. 66/2010
Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di irrogazione e alla proporzionalità della sanzione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l'amministrazione abbia pienamente soddisfatto l'interesse sostanziale fatto valere dal ricorrente mediante un provvedimento o una condotta favorevole; la mera sopravvenuta inutilità della decisione non è sufficiente.
- Quando l'atto impugnato perde rilevanza a seguito della rinnovazione del procedimento amministrativo e dell'adozione di un nuovo provvedimento, senza che l'interesse del ricorrente sia stato pienamente soddisfatto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La rinnovazione di un procedimento disciplinare, disposta dall'amministrazione dopo l'annullamento o il riesame del precedente procedimento, può rendere inutile la decisione sull'atto originariamente impugnato; le contestazioni relative al nuovo provvedimento devono essere fatte valere in un distinto giudizio, ove tale provvedimento sia autonomamente lesivo.
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