Cassazione Penale, Sentenza n. 680/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la condanna del Tribunale di Nola (6/6/2019, giudizio abbreviato) a 2 anni di reclusione e 400 euro di multa per: a) violazione dei sigilli (art. 349 c.p.) ascritta per la rottura dei sigilli apposti ai locali della sua società a seguito di sequestro preventivo e b) simulazione di reato (art. 367 c.p.) per aver denunciato falsamente il furto dei macchinari. I motivi di ricorso lamentavano: difetto, contraddittorietà o illogicità della motivazione relativa alla responsabilità per entrambi i reati; errata qualificazione temporale del fatto (violazione del principio favor rei e applicazione degli artt. 157 e 158 c.p. circa il tempus commissi delicti); e vizio nella valutazione delle circostanze attenuanti e nella mancata concessione della sospensione condizionale della pena (artt. 62-bis e 133 c.p.).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse fornito motivazione non manifestamente illogica: risultano accertati la rottura dei sigilli il 29/07/2015, la denuncia di furto il 30/07/2015 e il ritrovamento degli stessi macchinari l'11/11/2015 in altro opificio riconducibile al ricorrente, circostanze che congiuntamente giustificano la ricostruzione della violazione dei sigilli e della simulazione di reato come fatti collegati e continuati. Quanto alla simulazione di reato, la Corte ha ricordato che è sufficiente la capacità della falsa denuncia di determinare astrattamente l'azione degli organi inquirenti, salvo che la denunzia appaia "prima facie" talmente inverosimile da escludere qualsiasi possibilità di indagine. Il ricorso è stato quindi respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende, fissata equitativamente in Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 81 c.p. (continuazione)
La Corte ha ritenuto applicabile la continuazione ai due reati, considerandoli espressione di un'unica ideazione criminosa posta in essere in vista della rimozione dei sigilli
art. 349 c.p. (violazione dei sigilli)
La violazione dei sigilli è stata ritenuta consumata in epoca prossima al 29/07/2015 in base agli accertamenti di fatto effettuati in sede di merito
art. 367 c.p. (simulazione di reato)
Per la configurabilità del reato è sufficiente che la falsa denuncia sia idonea ad almeno astrattamente determinare attività degli organi inquirenti; la fattispecie non sussiste invece quando la denuncia sia manifestamente inverosimile al punto da escludere ogni possibilità di indagine
artt. 157 e 158 c.p.
Questioni relative alla determinazione del tempus commissi delicti e all'applicazione del principio favor rei sono apprezzamenti di fatto che, se decisi dal giudice di merito con motivazione non manifestamente illogica, non sono sindacabili in Cassazione
art. 62-bis c.p. e art. 133 c.p. (attenuanti e determinazione della pena)
La valutazione sulle attenuanti generiche e sulla conseguente concessione della sospensione condizionale della pena è giudizio di fatto; il diniego è legittimo se il giudice indica gli elementi ritenuti decisivi (modalità della condotta, recidiva o gravità), senza dover enunciare tutti gli elementi favorevoli
art. 616 c.p.p. (spese e sanzioni in caso di inammissibilità imputabile)
In caso di inammissibilità del ricorso, se non escluso che sia ascrivibile a colpa del ricorrente, il giudice può porre a suo carico le spese e un'ammenda equitativa (qui fissata in Euro 3.000,00)
Massime di principio
- Le valutazioni di fatto svolte dai giudici di merito (tempo del reato, collegamento materiale tra eventi, attendibilità delle circostanze) sono limitatamente sindacabili in Cassazione: occorre una illogicità manifesta e "ictu oculi" per poterle rimettere in discussione
- La simulazione di reato richiede solo che la falsa denuncia possa astrattamente determinare l'intervento degli organi inquirenti; denunce meramente inverosimili che escludono ogni attività investigativa non integrano il reato
- La qualificazione di più fattispecie come espressione di un'unica ideazione criminosa può giustificare l'applicazione della continuazione quando i fatti siano logicamente collegati e posti in vista dello stesso fine criminale
- La negazione delle attenuanti generiche o della sospensione condizionale è un giudizio motivato di merito: il giudice non è tenuto ad elencare e valutare tutti gli elementi favorevoli, ma a indicare quelli decisivi che giustificano la valutazione sfavorevole
- L'inammissibilità del ricorso può comportare l'onere delle spese e sanzioni se la inammissibilità è riconducibile a colpa del ricorrente; è prudente valutare la fondatezza dei motivi prima di proporre ricorso per cassazione
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