Cassazione Civile, Ordinanza n. 08816/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un incendio che distrusse un rifugio alpino. L’assicuratrice del proprietario e del gestore del rifugio agì in surroga ex art. 1916 c.c. contro alcuni soggetti ritenuti responsabili del sinistro, tra cui la società installatrice dell’impianto di riscaldamento, sostenendo che l’errata esecuzione e/o certificazione dell’impianto avessero contribuito a cagionare l’incendio. In appello la società installatrice fu condannata, insieme ad altri, a risarcire l’assicuratrice. La società installatrice ricorse per cassazione con un unico motivo, formalmente articolato in due censure: (1) dedusse violazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 9 L. 46/1990, sostenendo che la dichiarazione di conformità richiesta dalla legge non implicasse anche la verifica della funzionalità dell’impianto né la segnalazione del posizionamento della canna fumaria, peraltro installata da altro soggetto; contestò inoltre il nesso causale tra l’asserita omissione e l’incendio; (2) lamentò che la corte di merito avesse omesso la verifica del nesso causale e avesse compiuto una ricostruzione fattuale erronea. La società affittuaria del rifugio propose ricorso incidentale con quattro motivi: denunciò violazioni di legge e vizi motivazionali in tema di responsabilità dei convenuti, di prova del danno e del lucro cessante, di valutazione della consulenza tecnica e dei documenti prodotti, nonché lamentò la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. per non essere stati esaminati alcuni motivi d’appello relativi alla responsabilità del proprietario del rifugio, assumendo che essa avesse subito danni ulteriori non integralmente ristorati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Quanto al ricorso principale, ha rilevato che la censura contro la ratio della decisione d’appello era incompleta, poiché la sentenza impugnata si fondava anche su una seconda autonoma ratio: l’assenza di prova adeguata che l’installazione e la certificazione dell’impianto fossero avvenute sulla base di un progetto definitivo, elemento che sosteneva la colpa specifica della società installatrice. Inoltre, il secondo submotivo mirava in realtà a una diversa valutazione del fatto, non consentita in cassazione. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi perché in larga parte fondati su ricostruzioni fattuali alternative, introduzione di questioni nuove e, per il secondo motivo, operatività del filtro dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. in presenza di doppia conforme. Il quarto motivo è stato ritenuto anch’esso fattuale e contenente un novum. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la peculiarità della vicenda; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte delle ricorrenti.
Norme richiamate
art. 1916 c.c.
richiamato come fondamento dell’azione di surroga dell’assicuratore che ha pagato l’indennizzo al danneggiato
art. 2043 c.c.
invocato dalle parti ricorrenti; la Corte non entra nel merito della responsabilità aquiliana perché reputa i motivi inammissibili
art. 9 L. 5 marzo 1990, n. 46
norma sulla dichiarazione di conformità degli impianti; la Corte evidenzia che la dichiarazione deve attestare la conformità degli impianti realizzati e, ove previsto, includere il progetto di cui all’art. 6
art. 6 L. 5 marzo 1990, n. 46
richiamato per affermare che per alcuni impianti, tra cui quelli di riscaldamento, il progetto è obbligatorio e integra la dichiarazione di conformità
art. 2055 c.c.
invocato nel ricorso incidentale in tema di responsabilità solidale dei soggetti ritenuti concorrenti nel danno
art. 2053 c.c.
richiamato dalla ricorrente incidentale in relazione ai danni da rovina/difetto dell’edificio o delle strutture
art. 1617 c.c.
richiamato dalla ricorrente incidentale in relazione al contratto di affitto e ai danni da ritardo nella ricostruzione del rifugio
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione delle prove e della perizia di parte
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova sul danno e sul lucro cessante
art. 61 c.p.c.
richiamato per sostenere la necessità di una consulenza tecnica d’ufficio contabile
art. 191 c.p.c.
richiamato in relazione alla consulenza tecnica e alla sua utilizzabilità nel giudizio
art. 24 Cost.
invocato nel ricorso incidentale per lamentare la mancata considerazione di alcuni motivi e quindi una lesione del diritto di difesa
art. 111 Cost.
invocato nel ricorso incidentale con analoga censura sul difetto di esame di motivi rilevanti
art. 348-ter c.p.c., ultimo comma
applicato per dichiarare inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile la censura che colpisce solo una delle rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata, quando una seconda ratio autonoma e sufficiente non sia stata specificamente aggredita.
- Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito: sono inammissibili i motivi che chiedono una rivalutazione delle prove, dei fatti o dell’efficienza causale della condotta accertata dal giudice di merito.
- La dichiarazione di conformità degli impianti, ai sensi della disciplina speciale richiamata, deve essere letta unitamente all’eventuale progetto obbligatorio, quando previsto dalla legge; la verifica della responsabilità dell’installatore può dunque fondarsi anche sull’assenza di prova della realizzazione e certificazione dell’impianto secondo progetto definitivo.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile nei limiti previsti dall’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
- Questioni nuove introdotte per la prima volta in cassazione, o argomenti fattuali non trattati nei precedenti gradi, non possono essere esaminate dalla Corte di legittimità.
- La contestazione della valutazione di una consulenza tecnica di parte o della scelta di non disporre una consulenza tecnica d’ufficio attiene al merito istruttorio e non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione, se non nei limiti stretti del controllo di legittimità.
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