Cassazione Civile, Ordinanza n. 19697/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per imposte dirette e IVA relativi agli anni 2004 e 2005 nei confronti di un soggetto indicato come obbligato in solido, perché componente del consiglio di amministrazione di un'associazione alla quale erano stati revocati i benefici fiscali per difetto dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 460 del 1997. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente contro tali avvisi, ritenendo ammissibile il ricorso originario nonostante la copia notificata all'Agenzia fosse mancante di alcune pagine. La CTR, invece, in appello dell'Agenzia, aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per difformità sostanziale tra copia notificata e originale depositato, ritenendo che la mancanza di diverse pagine avesse impedito la completa comprensione dell'atto e leso il diritto di difesa dell'Ufficio. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la CTR confrontato la copia notificata con l'originale; 2) violazione dell'art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la norma sarebbe stata applicata a una fattispecie diversa, concernente la notifica postale e non quella eseguita tramite ufficiale giudiziario, e che la difformità non avrebbe comunque impedito la comprensione del petitum e dei motivi; 3) violazione dell'art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992, perché la copia notificata conteneva comunque gli elementi essenziali del ricorso. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli infondati, poiché la CTR aveva accertato in concreto che le pagine mancanti erano essenziali e avevano reso incerti petitum e causa petendi, con conseguente lesione del diritto di difesa dell'Agenzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente, perché la copia notificata all'Agenzia risultava incompleta in modo sostanziale: mancavano il petitum e gran parte dei motivi di impugnazione, sicché l'atto notificato non consentiva la piena comprensione dell'impugnazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'incompletezza materiale della copia notificata non comporta automaticamente l'inammissibilità, ma occorre verificare in concreto se la mancanza abbia impedito al destinatario di comprendere l'atto e difendersi. Nel caso concreto, tale verifica è stata compiuta dalla CTR in senso negativo per il contribuente. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
Le previsioni di inammissibilità vanno interpretate restrittivamente; la mera mancanza di pagine nella copia notificata non comporta automaticamente l'inammissibilità, ma occorre verificare in concreto se la difformità abbia impedito la comprensione dell'atto e leso il diritto di difesa.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Il richiamo all'art. 22 opera anche per l'appello nel processo tributario.
art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992
L'atto introduttivo deve contenere gli elementi essenziali del ricorso; se nella copia notificata mancano elementi tali da rendere incerti petitum e causa petendi, può esservi inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è stato dedotto, ma la Corte ha ritenuto che la CTR avesse comunque esaminato il contenuto della copia notificata e la sua difformità rispetto all'originale.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
È stata dedotta la violazione di legge con riferimento agli artt. 22 e 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
d.lgs. n. 460 del 1997
Richiamato come base della revoca delle agevolazioni fiscali per mancanza dei requisiti dell'associazione cui gli avvisi erano riferiti.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione di un ricorso o di un appello in copia incompleta non determina automaticamente l'inammissibilità: il giudice deve verificare in concreto se le omissioni abbiano effettivamente impedito la comprensione dell'atto e compromesso il diritto di difesa del destinatario.
- L'inammissibilità per difformità tra originale depositato e copia notificata è configurabile solo quando la difformità sia sostanziale, cioè tale da rendere incerti petitum e causa petendi o da impedire la completa intellegibilità dell'impugnazione.
- Ai fini del controllo sulla validità della notificazione, rileva il contenuto della copia effettivamente ricevuta dalla controparte; non incombe sul destinatario l'onere di colmare con autonome attività integrative le lacune dell'atto notificato.
- Le norme processuali tributarie che prevedono sanzioni di inammissibilità devono essere interpretate restrittivamente, in coerenza con l'esigenza di evitare sanzioni processuali irragionevoli e di garantire la parità delle parti.
- Quando la parte resistente abbia tempestivamente contestato la incompletezza dell'atto e il giudice accerti che le pagine mancanti erano decisive per la comprensione dell'impugnazione, la declaratoria di inammissibilità è legittima.
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