Cassazione Civile, Ordinanza n. 30898/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento relativa a IRPEF e addizionali per gli anni 2000, 2001 e 2003, deducendo che le cartelle prodromiche non le erano state notificate personalmente, essendo state notificate solo al curatore del proprio fallimento e del fallimento della s.a.s. di cui era accomandataria; chiedeva l'annullamento dell'atto, l'accertamento della prescrizione e, in subordine, la declaratoria di non debenza dei tributi. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso; la CTR, su gravame dell'Amministrazione, aveva accolto l'impugnazione limitatamente alle annualità 2000 e 2001 ritenendo invalida la notifica solo al curatore. In Cassazione i ricorrenti deducevano la violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la notifica al curatore fosse sufficiente e che il fallito potesse impugnare solo dal momento della piena conoscenza dell'atto, in caso di inerzia della procedura fallimentare.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura. Ha affermato che, in caso di fallimento di società di persone e dei soci illimitatamente responsabili, l'atto impositivo relativo a crediti tributari maturati prima della dichiarazione di fallimento o nel periodo d'imposta in cui questa interviene deve essere notificato al curatore e al contribuente personalmente; tuttavia, se la notifica al curatore è regolare e la curatela ha impugnato l'atto, la mancata notifica anche al fallito non determina nullità, irritualità o inesistenza dell'atto. Il giudice di merito avrebbe dovuto prendere atto dell'impugnazione da parte del fallito in presenza di inerzia degli organi fallimentari e decidere nel merito, verificando la tempestività dell'impugnazione rispetto alla conoscenza effettiva. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
La norma va letta nel senso che la notifica dell'atto impositivo al curatore del fallimento è rilevante, ma non esclude la legittimazione del fallito a impugnare in caso di inerzia della procedura; la mancata notifica personale al fallito, se l'atto è stato notificato regolarmente al curatore, non comporta di per sé nullità dell'atto.
Massime di principio
- Nel fallimento di società di persone e dei soci illimitatamente responsabili, gli atti impositivi relativi a crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento o nell'anno in cui essa interviene devono essere portati a conoscenza sia del curatore sia del fallito, perché quest'ultimo resta esposto agli effetti definitivi dell'atto.
- Se la notifica al curatore è regolare e la procedura concorsuale ha impugnato l'atto, l'omessa notifica personale al fallito non determina nullità, irritualità o inesistenza dell'atto impositivo.
- Il fallito può impugnare l'atto solo in via condizionata, quando vi sia inerzia degli organi fallimentari; il termine per la sua impugnazione decorre dalla piena conoscenza dell'atto e sempre che il termine per il curatore sia già spirato.
- Il giudice tributario, accertata la mancata notifica personale al fallito, deve verificare se questi abbia comunque proposto ricorso in presenza di inerzia della curatela e deve decidere nel merito previa verifica della tempestività dell'impugnazione rispetto alla conoscenza effettiva.
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