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CCNL

CCNL Appalti - Autorimesse

CCNLIC35

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 gen 2025 al 31 dic 2027

Parti stipulanti

SindacatiFILT-CGILFIT-CISLUILTRASPORTI
Datori di lavoroANIASA

Sfera di applicazione

Si applica alle aziende appaltatrici che svolgono attività di pulizia/lavaggio, navettamento, rifornimento, approntamento delle vetture a noleggio per conto delle aziende di autonoleggio, sia in ambito aeroportuale sia extra-aeroportuale, per il personale proveniente da altro CCNL successivamente al 09/12/2025. Le aziende appaltatrici che al 09/12/2025 già applicano il CCNL Autorimesse e noleggio automezzi continuano invece ad applicare la sezione generale del CCNL, con mantenimento delle condizioni economiche e normative già acquisite.

Inquadramento generale

La disciplina qui riepilogata riguarda la sezione speciale "Appalti" introdotta nell’ambito del CCNL Autorimesse e noleggio automezzi dall’Ipotesi di accordo del 09/12/2025.

Questa sezione si applica alle aziende appaltatrici che svolgono attività di:

  • pulizia/lavaggio veicoli;
  • navettamento;
  • rifornimento;
  • approntamento vetture;
  • servizi assimilabili per le vetture a noleggio.

Validità

  • Decorrenza: 01/01/2025
  • Scadenza: 31/12/2027

Per la sola parte normativa il testo completo precisa che la decorrenza opera dalla data di stipula dell’accordo; la sintesi di riferimento indica comunque validità contrattuale dal 01/01/2025 al 31/12/2027.

Clausola di salvaguardia

La sezione Appalti si applica solo al personale delle aziende appaltatrici che provengano da altro CCNL successivamente al 09/12/2025.

Le aziende appaltatrici che già applicavano alla data del 09/12/2025 il CCNL "Autorimesse e noleggio automezzi" continuano ad applicare la sezione generale del CCNL, e il personale conserva:

  • tutte le condizioni economiche e normative già acquisite;
  • le successive modifiche e integrazioni del CCNL generale.

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato nella nuova sezione speciale, si applicano i contenuti normativi ed economici della parte generale del CCNL.

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • ANIASA

Organizzazioni sindacali

  • FILT-CGIL
  • FIT-CISL
  • UILTRASPORTI

Trattamento economico

Minimi tabellari sezione Appalti

Di seguito i minimi retributivi previsti per i livelli della sezione Appalti (SA), con le decorrenze indicate dall’accordo.

Livello01/01/202601/05/202601/10/202601/05/202701/12/2027E.D.R.Contingenza
A1 SA€ 1.653,44€ 1.724,08€ 1.794,72€ 1.855,27€ 2.006,65€ 10,33€ 529,75
B1 SA€ 1.510,64€ 1.575,18€ 1.639,72€ 1.695,04€ 1.833,34€ 10,33€ 524,10
B2 SA€ 1.307,72€ 1.363,59€ 1.419,46€ 1.467,35€ 1.587,07€ 10,33€ 522,46
B3 SA€ 1.052,18€ 1.097,13€ 1.142,09€ 1.180,61€ 1.276,95€ 10,33€ 521,06
C1 SA€ 962,00€ 1.003,10€ 1.044,20€ 1.079,43€ 1.167,50€ 10,33€ 520,75
C2 SA€ 886,85€ 924,74€ 962,63€ 995,10€ 1.076,30€ 10,33€ 517,26
C3 SA€ 819,21€ 854,21€ 889,21€ 919,21€ 994,21€ 10,33€ 515,67
C4 SA€ 751,57€ 783,68€ 815,79€ 843,31€ 912,12€ 10,33€ 511,44

Parametri sezione Appalti

LivelloParametro
A1 SA220
B1 SA201
B2 SA174
B3 SA140
C1 SA128
C2 SA118
C3 SA109
C4 SA100

E.A.R.

Nella sezione Appalti l’E.A.R. previsto dall’art. 41 del CCNL generale non deve essere erogato.

Scatti di anzianità

Restano applicabili i criteri dell’art. 42 del CCNL generale, con la specifica previsione per il personale proveniente da altro CCNL:

  • gli eventuali scatti già maturati nel CCNL di provenienza restano congelati nel loro valore economico;
  • dalla data di applicazione della sezione Appalti maturano i residui scatti secondo il CCNL Autorimesse;
  • il numero massimo complessivo resta 9 biennali.

Valore degli scatti biennali

LivelloImporto scatto
Q1€ 67,00 (indennità di funzione)
Q2€ 51,00 (indennità di funzione)
A1€ 33,10
B1€ 30,36
B2€ 29,57
B3€ 29,39
C1€ 29,23
C2€ 27,17
C3€ 26,61
C4€ 25,35

Elemento di garanzia retributiva

Ai dipendenti a tempo indeterminato che:

  • non siano coperti da contrattazione di secondo livello;
  • e che nell’anno precedente non abbiano percepito ulteriori trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto previsto dal CCNL,

spetta con la retribuzione di maggio un importo lordo pari a:

  • € 80,00 al livello C1 SA,
  • riparametrato per gli altri livelli.

Ulteriori regole:

  • in caso di passaggio di appalto durante l’anno, l’impresa cessante liquida gli eventuali importi spettanti;
  • per i lavoratori part-time l’importo è riproporzionato all’orario individuale;
  • non può sostituire la contrattazione di secondo livello.

Indennità di cassa

Spetta mensilmente al personale che normalmente ha maneggio di denaro con oneri per errore.

LivelloIndennità mensile
Q1€ 73,48
Q2€ 73,48
A1€ 73,48
B1€ 64,72
B2€ 62,38
B3€ 60,33
C1€ 59,46
C2€ 54,20
C3€ 51,58
C4€ 44,29

Indennità lingue estere

  • € 9,00 mensili.

Indennità impiegati di banco

  • € 7,00 mensili.

Indennità per il settore autonoleggio senza autista

Indennità di trasporto giornaliera per ogni giornata di effettiva prestazione:

  • € 1,00 al giorno per i dipendenti che operano in aeroporto;
  • € 0,50 al giorno per i dipendenti che operano in altre sedi.

Buono pasto

Per la sezione Appalti il buono pasto può essere definito in sede di accordo aziendale tra azienda appaltatrice e rappresentanze sindacali.

Il testo generale del CCNL prevede, per il personale ordinario:

  • € 8,00 per ogni giornata di effettivo lavoro;
  • € 10,00 dal 01/04/2027 nella parte generale del CCNL.

Per la sezione Appalti, però, la sintesi evidenzia che l’erogazione è rimessa all’accordo aziendale.

Trasferta

Personale viaggiante NCC

TerritorioPernottamentoPasto
Nazionale€ 55,00€ 30,00
Estero€ 75,00€ 35,00

Se vitto e alloggio sono convenzionati alla pari, spettano le seguenti indennità sostitutive:

TerritorioDa 8 a 12 oreDa 12 a 18 oreDa 18 a 24 ore
Nazionale€ 5,50€ 6,50€ 8,50
Estero€ 7,00€ 8,50€ 11,00

Non spetta trasferta per servizio extraurbano se la durata complessiva non supera 6 ore continuative.

Impiegati in missione

Spetta:

  • rimborso spese viaggio;
  • rimborso a pie’ di lista di vitto e alloggio entro i seguenti limiti.
TerritorioPernottamentoPasto
Nazionale€ 55,00€ 30,00
Estero€ 75,00€ 35,00

Indennità disagio / mobilità

Per ogni giornata di effettiva prestazione in mobilità:

  • € 0,77 giornalieri.

Lavoro domenicale

  • € 5,00 per ogni domenica lavorata.

Orario di lavoro e maggiorazioni

Orario normale

  • 40 ore settimanali.

Divisori e mensilità

IstitutoValore
Divisore orario personale a 40 ore173
Divisore orario conducente di auto182
Divisore orario personale di custodia / guardiani notturni191
Divisore giornaliero26
Mensilità14

Flessibilità

Le aziende possono adottare orari in regime di flessibilità:

  • fino a 72 ore annue;
  • entro il limite di 48 ore settimanali.

Per le ore oltre l’orario settimanale contrattuale spetta una maggiorazione del:

  • 16% della retribuzione base.

Lavoro notturno

  • lavoro eseguito dalle ore 24:00 alle ore 06:00;
  • le parti concordano il riconoscimento della maggiorazione dalle ore 22:00.

Maggiorazioni:

  • 25% lavoro notturno;
  • 10% per guardiani notturni.

Lavoro festivo

  • maggiorazione 50%.

Lavoro nel giorno di riposo settimanale

Se il riposo compensativo viene anticipato o posticipato senza il preavviso previsto:

  • indennità pari al 50% della retribuzione base.

Lavoro straordinario

TipologiaMaggiorazione
Straordinario feriale diurno25%
Straordinario feriale notturno50%
Straordinario festivo diurno65%
Straordinario festivo notturno75%

Lavoro discontinuo / sesto giorno

Nel caso di distribuzione dell’orario su 5 giorni, la prestazione nel sesto giorno comporta:

  • attribuzione di una giornata di riposo;
  • corresponsione della sola maggiorazione del 16% sulle quote orarie di retribuzione base.

Lavoro a turni

Nel settore autorimesse/parcheggi, per il personale normalmente in turni avvicendati:

  • indennità pari al 6% del minimo tabellare.

Ferie, permessi, festività

Ferie

  • 26 giorni con orario distribuito su 6 giorni;
  • 22 giorni con orario distribuito su 5 giorni.

Permessi ed ex festività

  • Festività soppresse: 4 giorni annui;
  • ROL: 40 ore annue + 2 giornate.

Festività

Sono considerate festive le giornate previste dalla legge, le domeniche o i riposi compensativi e il Santo Patrono.

Il testo rinnovato introduce inoltre la Festa Nazionale di San Francesco d’Assisi (04/10) ai sensi della legge richiamata nell’accordo 2025.

Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.

Assenze, malattia, infortunio, congedi

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni lavorativi.

Permessi per lutto e grave infermità

Si applica la disciplina di legge; il CCNL prevede:

  • 3 giorni complessivi retribuiti all’anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, di parente entro il secondo grado o convivente stabile risultante dalla famiglia anagrafica.

Permessi per assistenza a persone disabili

Richiamo alla normativa di legge; il CCNL prevede:

  • 3 giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in modo continuativo o orario, nei casi previsti dalla legge 104/1992.

Donne vittime di violenza

La lavoratrice inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere può assentarsi:

  • per un periodo massimo di 3 mesi;
  • con fruizione giornaliera o oraria nell’arco di 3 anni.

Malattia

Periodo di comporto

  • 12 mesi di assenza nell’arco di 36 mesi consecutivi.

Trattamento economico

  • Operai: integrazione al 100% dal 1° giorno lavorativo di assenza fino al 180° giorno;
  • Impiegati: integrazione al 100% per i primi 6 mesi e al 50% per gli ulteriori 6 mesi.

Infortunio

  • Conservazione del posto: fino a guarigione clinica;
  • Trattamento economico: integrazione al 100%.

Maternità / paternità

  • astensione obbligatoria: integrazione al 100% della quota giornaliera spettante;
  • congedo parentale: 80% per i primi 30 giorni a carico aziendale, anche frazionato.

Congedo obbligatorio del padre

  • 11 giornate retribuite, elevate a 22 in caso di parto plurimo.

Disabilità del figlio

Per minore con handicap grave:

  • prolungamento del congedo parentale fino a 12 anni di vita del bambino con indennità al 40%;
  • in alternativa, fino a 3 anni di astensione facoltativa o 2 ore di permesso giornaliero retribuite fino al terzo anno di età.

Part-time

Regole generali

Il trattamento economico e normativo è proporzionato alla ridotta prestazione lavorativa.

Lavoro supplementare

  • massimo 20% dell’orario annuo concordato;
  • comunque massimo 100 ore annue;
  • massimo 2 ore giornaliere.

Maggiorazioni:

  • 28% fino al raggiungimento del 20% su base annua;
  • 60% per le ore eccedenti il limite del 20% annuo.

Clausole elastiche e flessibili

Le ore rese in applicazione delle clausole elastiche/flessibili sono maggiorate del:

  • 15%,

entro il limite del:

  • 20% della prestazione concordata su base annua.

Limiti numerici

La percentuale massima di contratti a tempo parziale orizzontale a tempo indeterminato non può superare:

  • 30% del personale a tempo indeterminato.

Trasformazione del rapporto

Le richieste di trasformazione da full-time a part-time con reversibilità devono essere accolte nel limite massimo del:

  • 5% del personale full-time a tempo indeterminato al momento della richiesta.

Apprendistato professionalizzante

Durata

  • 24 mesi.

Retribuzione

PeriodoRetribuzione
1° anno85% della retribuzione globale
2° anno90% della retribuzione globale

Contratto a tempo determinato e stagionale

Durata e causali

  • durata ordinaria senza causale fino a 12 mesi;
  • durata massima complessiva 24 mesi;
  • oltre i 12 mesi sono richieste specifiche causali previste dal rinnovo 2025.

Proroghe

  • massimo 4 proroghe.

Durata minima

  • 30 giorni per full-time;
  • fino a 60 giorni per part-time;
  • esclusi i contratti per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto.

Intervalli tra contratti

  • 10 giorni per contratti fino a 6 mesi;
  • 20 giorni per contratti oltre 6 mesi.

Limite numerico

  • massimo 30% del personale a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.

Esclusioni dal limite

Sono esclusi:

  • sostituzioni di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
  • contratti stagionali;
  • lavoratori con età superiore a 50 anni.

Periodo di prova nei contratti a termine

  • 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di contratto;
  • minimo 2 giorni;
  • massimo 15 giorni per rapporti inferiori a 6 mesi;
  • massimo 30 giorni per rapporti superiori a 6 mesi e inferiori a 12 mesi;
  • oltre 12 mesi si applica il criterio proporzionale.

Diritto di precedenza

Nelle assunzioni a tempo indeterminato per le stesse mansioni, il diritto spetta a chi:

  • abbia prestato attività lavorativa superiore a 6 mesi;
  • manifesti la volontà per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione.

Lavoro stagionale

Si considerano stagionali le attività intensificate:

  • dalla settimana prima di Pasqua al 31 ottobre;
  • per il soccorso stradale e servizi alla mobilità anche dal 15 dicembre al 15 gennaio.

Durata minima nel periodo Pasqua-31 ottobre:

  • 90 giorni.

Figure richiamate dalla sintesi:

  • impiegato di banco;
  • check-in man;
  • operatore di centrale di assistenza tecnica/alla persona/alla infomobilità;
  • operatore di sosta/centrale operativa;
  • addetto approntamento/lavaggio vettura.

Somministrazione

Il numero dei lavoratori a termine e in somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente:

  • 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione.

Sono previste esclusioni dai limiti quantitativi per le categorie espressamente individuate dalla legge e dal CCNL.

Periodo di prova

LivelloDurata
Q1, Q2, A15 mesi
B14 mesi
B2, B3, C12 mesi
C2, C3, C41 mese

Preavviso

LivelloPreavviso
Q1, Q2, A14 mesi
B13 mesi
B2, B3, C12 mesi
C2, C3, C415 giorni

In caso di dimissioni, i termini sono ridotti della metà.

La decorrenza del preavviso parte dalla data dell’effettiva comunicazione.

TFR

Si applica il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge n. 297/1982.

La base di calcolo comprende:

  • retribuzione tabellare;
  • indennità di contingenza;
  • aumenti periodici di anzianità;
  • eventuali aumenti di merito e/o superminimi;
  • tredicesima mensilità;
  • quattordicesima mensilità;
  • indennità non occasionali.

Previdenza complementare e sanità integrativa

Previdenza complementare

Per il personale della sezione Appalti, dalla data di applicazione della sezione, è possibile aderire al Fondo ASTRI con contribuzione pari a:

  • 2% a carico azienda;
  • 1% a carico lavoratore.

Nella sezione Appalti non è dovuto il contributo mensile contrattuale previsto dalla parte generale del CCNL.

Polizza sanitaria

Per la sezione Appalti si rinvia alla polizza sanitaria prevista dalla sezione generale del CCNL.

Accordi e rinnovi

CCNL 15/12/2022Ipotesi di accordo 09/12/2025

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