CCNL Appalti - Autorimesse
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2025 al 31 dic 2027
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Si applica alle aziende appaltatrici che svolgono attività di pulizia/lavaggio, navettamento, rifornimento, approntamento delle vetture a noleggio per conto delle aziende di autonoleggio, sia in ambito aeroportuale sia extra-aeroportuale, per il personale proveniente da altro CCNL successivamente al 09/12/2025. Le aziende appaltatrici che al 09/12/2025 già applicano il CCNL Autorimesse e noleggio automezzi continuano invece ad applicare la sezione generale del CCNL, con mantenimento delle condizioni economiche e normative già acquisite.
Inquadramento generale
La disciplina qui riepilogata riguarda la sezione speciale "Appalti" introdotta nell’ambito del CCNL Autorimesse e noleggio automezzi dall’Ipotesi di accordo del 09/12/2025.
Questa sezione si applica alle aziende appaltatrici che svolgono attività di:
- pulizia/lavaggio veicoli;
- navettamento;
- rifornimento;
- approntamento vetture;
- servizi assimilabili per le vetture a noleggio.
Validità
- Decorrenza: 01/01/2025
- Scadenza: 31/12/2027
Per la sola parte normativa il testo completo precisa che la decorrenza opera dalla data di stipula dell’accordo; la sintesi di riferimento indica comunque validità contrattuale dal 01/01/2025 al 31/12/2027.
Clausola di salvaguardia
La sezione Appalti si applica solo al personale delle aziende appaltatrici che provengano da altro CCNL successivamente al 09/12/2025.
Le aziende appaltatrici che già applicavano alla data del 09/12/2025 il CCNL "Autorimesse e noleggio automezzi" continuano ad applicare la sezione generale del CCNL, e il personale conserva:
- tutte le condizioni economiche e normative già acquisite;
- le successive modifiche e integrazioni del CCNL generale.
Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato nella nuova sezione speciale, si applicano i contenuti normativi ed economici della parte generale del CCNL.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- ANIASA
Organizzazioni sindacali
- FILT-CGIL
- FIT-CISL
- UILTRASPORTI
Trattamento economico
Minimi tabellari sezione Appalti
Di seguito i minimi retributivi previsti per i livelli della sezione Appalti (SA), con le decorrenze indicate dall’accordo.
| Livello | 01/01/2026 | 01/05/2026 | 01/10/2026 | 01/05/2027 | 01/12/2027 | E.D.R. | Contingenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 SA | € 1.653,44 | € 1.724,08 | € 1.794,72 | € 1.855,27 | € 2.006,65 | € 10,33 | € 529,75 |
| B1 SA | € 1.510,64 | € 1.575,18 | € 1.639,72 | € 1.695,04 | € 1.833,34 | € 10,33 | € 524,10 |
| B2 SA | € 1.307,72 | € 1.363,59 | € 1.419,46 | € 1.467,35 | € 1.587,07 | € 10,33 | € 522,46 |
| B3 SA | € 1.052,18 | € 1.097,13 | € 1.142,09 | € 1.180,61 | € 1.276,95 | € 10,33 | € 521,06 |
| C1 SA | € 962,00 | € 1.003,10 | € 1.044,20 | € 1.079,43 | € 1.167,50 | € 10,33 | € 520,75 |
| C2 SA | € 886,85 | € 924,74 | € 962,63 | € 995,10 | € 1.076,30 | € 10,33 | € 517,26 |
| C3 SA | € 819,21 | € 854,21 | € 889,21 | € 919,21 | € 994,21 | € 10,33 | € 515,67 |
| C4 SA | € 751,57 | € 783,68 | € 815,79 | € 843,31 | € 912,12 | € 10,33 | € 511,44 |
Parametri sezione Appalti
| Livello | Parametro |
|---|---|
| A1 SA | 220 |
| B1 SA | 201 |
| B2 SA | 174 |
| B3 SA | 140 |
| C1 SA | 128 |
| C2 SA | 118 |
| C3 SA | 109 |
| C4 SA | 100 |
E.A.R.
Nella sezione Appalti l’E.A.R. previsto dall’art. 41 del CCNL generale non deve essere erogato.
Scatti di anzianità
Restano applicabili i criteri dell’art. 42 del CCNL generale, con la specifica previsione per il personale proveniente da altro CCNL:
- gli eventuali scatti già maturati nel CCNL di provenienza restano congelati nel loro valore economico;
- dalla data di applicazione della sezione Appalti maturano i residui scatti secondo il CCNL Autorimesse;
- il numero massimo complessivo resta 9 biennali.
Valore degli scatti biennali
| Livello | Importo scatto |
|---|---|
| Q1 | € 67,00 (indennità di funzione) |
| Q2 | € 51,00 (indennità di funzione) |
| A1 | € 33,10 |
| B1 | € 30,36 |
| B2 | € 29,57 |
| B3 | € 29,39 |
| C1 | € 29,23 |
| C2 | € 27,17 |
| C3 | € 26,61 |
| C4 | € 25,35 |
Elemento di garanzia retributiva
Ai dipendenti a tempo indeterminato che:
- non siano coperti da contrattazione di secondo livello;
- e che nell’anno precedente non abbiano percepito ulteriori trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto previsto dal CCNL,
spetta con la retribuzione di maggio un importo lordo pari a:
- € 80,00 al livello C1 SA,
- riparametrato per gli altri livelli.
Ulteriori regole:
- in caso di passaggio di appalto durante l’anno, l’impresa cessante liquida gli eventuali importi spettanti;
- per i lavoratori part-time l’importo è riproporzionato all’orario individuale;
- non può sostituire la contrattazione di secondo livello.
Indennità di cassa
Spetta mensilmente al personale che normalmente ha maneggio di denaro con oneri per errore.
| Livello | Indennità mensile |
|---|---|
| Q1 | € 73,48 |
| Q2 | € 73,48 |
| A1 | € 73,48 |
| B1 | € 64,72 |
| B2 | € 62,38 |
| B3 | € 60,33 |
| C1 | € 59,46 |
| C2 | € 54,20 |
| C3 | € 51,58 |
| C4 | € 44,29 |
Indennità lingue estere
- € 9,00 mensili.
Indennità impiegati di banco
- € 7,00 mensili.
Indennità per il settore autonoleggio senza autista
Indennità di trasporto giornaliera per ogni giornata di effettiva prestazione:
- € 1,00 al giorno per i dipendenti che operano in aeroporto;
- € 0,50 al giorno per i dipendenti che operano in altre sedi.
Buono pasto
Per la sezione Appalti il buono pasto può essere definito in sede di accordo aziendale tra azienda appaltatrice e rappresentanze sindacali.
Il testo generale del CCNL prevede, per il personale ordinario:
- € 8,00 per ogni giornata di effettivo lavoro;
- € 10,00 dal 01/04/2027 nella parte generale del CCNL.
Per la sezione Appalti, però, la sintesi evidenzia che l’erogazione è rimessa all’accordo aziendale.
Trasferta
Personale viaggiante NCC
| Territorio | Pernottamento | Pasto |
|---|---|---|
| Nazionale | € 55,00 | € 30,00 |
| Estero | € 75,00 | € 35,00 |
Se vitto e alloggio sono convenzionati alla pari, spettano le seguenti indennità sostitutive:
| Territorio | Da 8 a 12 ore | Da 12 a 18 ore | Da 18 a 24 ore |
|---|---|---|---|
| Nazionale | € 5,50 | € 6,50 | € 8,50 |
| Estero | € 7,00 | € 8,50 | € 11,00 |
Non spetta trasferta per servizio extraurbano se la durata complessiva non supera 6 ore continuative.
Impiegati in missione
Spetta:
- rimborso spese viaggio;
- rimborso a pie’ di lista di vitto e alloggio entro i seguenti limiti.
| Territorio | Pernottamento | Pasto |
|---|---|---|
| Nazionale | € 55,00 | € 30,00 |
| Estero | € 75,00 | € 35,00 |
Indennità disagio / mobilità
Per ogni giornata di effettiva prestazione in mobilità:
- € 0,77 giornalieri.
Lavoro domenicale
- € 5,00 per ogni domenica lavorata.
Orario di lavoro e maggiorazioni
Orario normale
- 40 ore settimanali.
Divisori e mensilità
| Istituto | Valore |
|---|---|
| Divisore orario personale a 40 ore | 173 |
| Divisore orario conducente di auto | 182 |
| Divisore orario personale di custodia / guardiani notturni | 191 |
| Divisore giornaliero | 26 |
| Mensilità | 14 |
Flessibilità
Le aziende possono adottare orari in regime di flessibilità:
- fino a 72 ore annue;
- entro il limite di 48 ore settimanali.
Per le ore oltre l’orario settimanale contrattuale spetta una maggiorazione del:
- 16% della retribuzione base.
Lavoro notturno
- lavoro eseguito dalle ore 24:00 alle ore 06:00;
- le parti concordano il riconoscimento della maggiorazione dalle ore 22:00.
Maggiorazioni:
- 25% lavoro notturno;
- 10% per guardiani notturni.
Lavoro festivo
- maggiorazione 50%.
Lavoro nel giorno di riposo settimanale
Se il riposo compensativo viene anticipato o posticipato senza il preavviso previsto:
- indennità pari al 50% della retribuzione base.
Lavoro straordinario
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Straordinario feriale diurno | 25% |
| Straordinario feriale notturno | 50% |
| Straordinario festivo diurno | 65% |
| Straordinario festivo notturno | 75% |
Lavoro discontinuo / sesto giorno
Nel caso di distribuzione dell’orario su 5 giorni, la prestazione nel sesto giorno comporta:
- attribuzione di una giornata di riposo;
- corresponsione della sola maggiorazione del 16% sulle quote orarie di retribuzione base.
Lavoro a turni
Nel settore autorimesse/parcheggi, per il personale normalmente in turni avvicendati:
- indennità pari al 6% del minimo tabellare.
Ferie, permessi, festività
Ferie
- 26 giorni con orario distribuito su 6 giorni;
- 22 giorni con orario distribuito su 5 giorni.
Permessi ed ex festività
- Festività soppresse: 4 giorni annui;
- ROL: 40 ore annue + 2 giornate.
Festività
Sono considerate festive le giornate previste dalla legge, le domeniche o i riposi compensativi e il Santo Patrono.
Il testo rinnovato introduce inoltre la Festa Nazionale di San Francesco d’Assisi (04/10) ai sensi della legge richiamata nell’accordo 2025.
Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.
Assenze, malattia, infortunio, congedi
Congedo matrimoniale
- 15 giorni lavorativi.
Permessi per lutto e grave infermità
Si applica la disciplina di legge; il CCNL prevede:
- 3 giorni complessivi retribuiti all’anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, di parente entro il secondo grado o convivente stabile risultante dalla famiglia anagrafica.
Permessi per assistenza a persone disabili
Richiamo alla normativa di legge; il CCNL prevede:
- 3 giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in modo continuativo o orario, nei casi previsti dalla legge 104/1992.
Donne vittime di violenza
La lavoratrice inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere può assentarsi:
- per un periodo massimo di 3 mesi;
- con fruizione giornaliera o oraria nell’arco di 3 anni.
Malattia
Periodo di comporto
- 12 mesi di assenza nell’arco di 36 mesi consecutivi.
Trattamento economico
- Operai: integrazione al 100% dal 1° giorno lavorativo di assenza fino al 180° giorno;
- Impiegati: integrazione al 100% per i primi 6 mesi e al 50% per gli ulteriori 6 mesi.
Infortunio
- Conservazione del posto: fino a guarigione clinica;
- Trattamento economico: integrazione al 100%.
Maternità / paternità
- astensione obbligatoria: integrazione al 100% della quota giornaliera spettante;
- congedo parentale: 80% per i primi 30 giorni a carico aziendale, anche frazionato.
Congedo obbligatorio del padre
- 11 giornate retribuite, elevate a 22 in caso di parto plurimo.
Disabilità del figlio
Per minore con handicap grave:
- prolungamento del congedo parentale fino a 12 anni di vita del bambino con indennità al 40%;
- in alternativa, fino a 3 anni di astensione facoltativa o 2 ore di permesso giornaliero retribuite fino al terzo anno di età.
Part-time
Regole generali
Il trattamento economico e normativo è proporzionato alla ridotta prestazione lavorativa.
Lavoro supplementare
- massimo 20% dell’orario annuo concordato;
- comunque massimo 100 ore annue;
- massimo 2 ore giornaliere.
Maggiorazioni:
- 28% fino al raggiungimento del 20% su base annua;
- 60% per le ore eccedenti il limite del 20% annuo.
Clausole elastiche e flessibili
Le ore rese in applicazione delle clausole elastiche/flessibili sono maggiorate del:
- 15%,
entro il limite del:
- 20% della prestazione concordata su base annua.
Limiti numerici
La percentuale massima di contratti a tempo parziale orizzontale a tempo indeterminato non può superare:
- 30% del personale a tempo indeterminato.
Trasformazione del rapporto
Le richieste di trasformazione da full-time a part-time con reversibilità devono essere accolte nel limite massimo del:
- 5% del personale full-time a tempo indeterminato al momento della richiesta.
Apprendistato professionalizzante
Durata
- 24 mesi.
Retribuzione
| Periodo | Retribuzione |
|---|---|
| 1° anno | 85% della retribuzione globale |
| 2° anno | 90% della retribuzione globale |
Contratto a tempo determinato e stagionale
Durata e causali
- durata ordinaria senza causale fino a 12 mesi;
- durata massima complessiva 24 mesi;
- oltre i 12 mesi sono richieste specifiche causali previste dal rinnovo 2025.
Proroghe
- massimo 4 proroghe.
Durata minima
- 30 giorni per full-time;
- fino a 60 giorni per part-time;
- esclusi i contratti per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto.
Intervalli tra contratti
- 10 giorni per contratti fino a 6 mesi;
- 20 giorni per contratti oltre 6 mesi.
Limite numerico
- massimo 30% del personale a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
Esclusioni dal limite
Sono esclusi:
- sostituzioni di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
- contratti stagionali;
- lavoratori con età superiore a 50 anni.
Periodo di prova nei contratti a termine
- 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di contratto;
- minimo 2 giorni;
- massimo 15 giorni per rapporti inferiori a 6 mesi;
- massimo 30 giorni per rapporti superiori a 6 mesi e inferiori a 12 mesi;
- oltre 12 mesi si applica il criterio proporzionale.
Diritto di precedenza
Nelle assunzioni a tempo indeterminato per le stesse mansioni, il diritto spetta a chi:
- abbia prestato attività lavorativa superiore a 6 mesi;
- manifesti la volontà per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione.
Lavoro stagionale
Si considerano stagionali le attività intensificate:
- dalla settimana prima di Pasqua al 31 ottobre;
- per il soccorso stradale e servizi alla mobilità anche dal 15 dicembre al 15 gennaio.
Durata minima nel periodo Pasqua-31 ottobre:
- 90 giorni.
Figure richiamate dalla sintesi:
- impiegato di banco;
- check-in man;
- operatore di centrale di assistenza tecnica/alla persona/alla infomobilità;
- operatore di sosta/centrale operativa;
- addetto approntamento/lavaggio vettura.
Somministrazione
Il numero dei lavoratori a termine e in somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente:
- 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione.
Sono previste esclusioni dai limiti quantitativi per le categorie espressamente individuate dalla legge e dal CCNL.
Periodo di prova
| Livello | Durata |
|---|---|
| Q1, Q2, A1 | 5 mesi |
| B1 | 4 mesi |
| B2, B3, C1 | 2 mesi |
| C2, C3, C4 | 1 mese |
Preavviso
| Livello | Preavviso |
|---|---|
| Q1, Q2, A1 | 4 mesi |
| B1 | 3 mesi |
| B2, B3, C1 | 2 mesi |
| C2, C3, C4 | 15 giorni |
In caso di dimissioni, i termini sono ridotti della metà.
La decorrenza del preavviso parte dalla data dell’effettiva comunicazione.
TFR
Si applica il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge n. 297/1982.
La base di calcolo comprende:
- retribuzione tabellare;
- indennità di contingenza;
- aumenti periodici di anzianità;
- eventuali aumenti di merito e/o superminimi;
- tredicesima mensilità;
- quattordicesima mensilità;
- indennità non occasionali.
Previdenza complementare e sanità integrativa
Previdenza complementare
Per il personale della sezione Appalti, dalla data di applicazione della sezione, è possibile aderire al Fondo ASTRI con contribuzione pari a:
- 2% a carico azienda;
- 1% a carico lavoratore.
Nella sezione Appalti non è dovuto il contributo mensile contrattuale previsto dalla parte generale del CCNL.
Polizza sanitaria
Per la sezione Appalti si rinvia alla polizza sanitaria prevista dalla sezione generale del CCNL.
Accordi e rinnovi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di CCNL
- CCNL · 21 dic 2022CCNL Enti Previdenziali Privatizzati
- CCNL · 30 nov 2022CCNL Metalmeccanica (Cisal - Anpit)
- CCNL · 16 nov 2022CCNL Giornalisti - Emittenti Locali
- CCNL · 16 gen 2023CCNL Dirigenti - Enti previdenziali privatizzati
- CCNL · 17 gen 2023CCNL Studi Professionali (Cisal - Anpit)
- CCNL · 20 gen 2023CCNL Installatori e Manutentori Piscine (Confsal - Conflavoro)
Cerchi altro? Cerca gratis in CCNL →