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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05965/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo alla TASI per l’anno 2015, emesso dal Comune per recuperare l’imposta su due unità immobiliari utilizzate per attività didattica da una scuola paritaria. Il giudice di merito aveva annullato l’accertamento ritenendo spettante l’esenzione per attività svolta con modalità non commerciali, valorizzando il rapporto tra corrispettivo medio percepito dall’ente e costo medio per studente elaborato dal Ministero. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 e dell’art. 1, comma 3, d.l. 16/2014 conv. in l. 68/2014, sostenendo che la verifica della non commercialità richiedeva l’esame della natura simbolica ed esigua delle rette, della loro relazione con i costi sostenuti e non poteva basarsi sul solo parametro CM/CMS indicato nelle istruzioni ministeriali; 2) violazione del d.m. 26 giugno 2014, reiterando la censura contro l’utilizzo del criterio contenuto nelle istruzioni al modello dichiarativo; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 32, comma 1, d.lgs. 546/1992, lamentando che il giudice avesse fondato la decisione su dati non adeguatamente provati dalla contribuente, tratti da tabelle unilaterali prive di piena forza dimostrativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i motivi centrali del ricorso, accogliendo il primo e il secondo motivo e dichiarando assorbito il terzo. Ha affermato che, in tema di TASI e attività didattica svolta in regime di scuola paritaria, l’esenzione presuppone un accertamento in concreto della sussistenza di modalità non commerciali e della percezione di un corrispettivo simbolico, tale da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio di diritto enunciato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)

    L’esenzione richiede attività svolte con modalità non commerciali e va letta in coerenza con i requisiti oggettivi e soggettivi elaborati dalla giurisprudenza e con il parametro del corrispettivo simbolico.

  • d.l. 6 marzo 2014, n. 16, art. 1, comma 3, conv. in l. 2 maggio 2014, n. 68

    Estende alla TASI il regime esentativo collegato all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992.

  • d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91-bis, conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27

    Ha introdotto il requisito delle modalità non commerciali e demandato a un regolamento ministeriale la determinazione dei requisiti generali e di settore per qualificare le attività esenti.

  • d.m. 19 novembre 2012, n. 200, art. 4, comma 3, lett. c)

    Per l’attività didattica considera non commerciale quella svolta gratuitamente o con corrispettivi simbolici, tali da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto conto dell’assenza di relazione con lo stesso.

  • d.m. 26 giugno 2014

    Il modello dichiarativo e le istruzioni allegate non possono vincolare l’interpretazione del dato normativo né sostituire il criterio legale fissato dal regolamento attuativo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l’onere probatorio posto a carico dell’ente, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova documentale nel processo tributario, ma la doglianza è rimasta assorbita.

  • L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 669

    Richiamata per il collegamento del presupposto impositivo TASI con quello IMU.

  • art. 33, terzo comma, Cost.

    Richiamato nel contesto della disciplina delle scuole private/paritarie per affermare che il diritto di istituire scuole non implica un diritto soggettivo ai finanziamenti pubblici.

  • art. 107 TFUE

    Evocato per ribadire che l’esenzione fiscale deve essere letta in modo compatibile con la disciplina sugli aiuti di Stato.

  • l. 10 marzo 2000, n. 62

    Richiamata quale quadro normativo delle scuole paritarie.

Massime di principio

  • In tema di esenzioni fiscali per enti non commerciali, il requisito delle "modalità non commerciali" non può essere accertato in astratto o mediante automatismi fondati su parametri ministeriali generali, ma richiede una verifica concreta delle condizioni di esercizio dell’attività.
  • Per qualificare come non commerciale l’attività didattica di una scuola paritaria, occorre che le rette siano gratuite o comunque simboliche, cioè tali da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio e da non costituire una reale remunerazione della prestazione.
  • Le istruzioni allegate a un modello dichiarativo non possono derogare né vincolare l’interpretazione della disciplina sostanziale dell’esenzione, se non sono coerenti con il regolamento attuativo e con la norma primaria.
  • L’onere di provare i presupposti dell’esenzione grava sul contribuente che la invoca.
  • Il confronto astratto tra corrispettivo medio percepito e costo medio per studente non è sufficiente, da solo, a fondare il riconoscimento dell’esenzione se non è accompagnato da una valutazione puntuale sulla reale simbolicità della retta e sulla concreta natura non commerciale dell’attività.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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