Sentenza n. 1531/2026 - Torino, Sezione 3
PER L'ESECUZIONE della sentenza del Tribunale Civile di Torino - Sezione: Lavoro - G.L. Dott.ssa Daniela PALIAGA n. 1409/2023 pubblicata il 06.07.2023 (R.G. n. 1385/2023) con la quale in accoglimento del ricorso veniva: a) accertato e dichiarato il diritto di ALI' Francesca ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli aa.ss. dal 2018/2019 al 2022/2023 e per l'effetto; b) condannato il Ministero dell'Istruzione, in persona del ministro pro tempore, a mettere a disposizione di Francesca ALI' per il tramite della carta elettronica del docente, la somma complessiva di Euro 2.500,00; c) condannato, altresì, il Ministero a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in Euro 1.030, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA, e contributo unificato, con distrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Torino che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente e condannato il Ministero al pagamento di 2.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Torino n. 1409/2023, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di 500 euro mediante la carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, condannando il Ministero a mettere a disposizione la somma complessiva di 2.500 euro e a rifondere le spese del giudizio civile. Prima dell'udienza camerale, la ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto il pagamento delle somme dovute in forza del giudicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a., rilevando che la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento delle somme risultanti dal giudicato. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero, ritenuto virtualmente soccombente, e liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, per gli accertamenti di competenza in relazione a potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 34, ultimo comma, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Richiamato per la debenza del contributo unificato nella liquidazione delle spese processuali, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfazione della pretesa risultante dal giudicato determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a.
- Anche quando la sopravvenuta soddisfazione della pretesa impedisce una pronuncia di ottemperanza nel merito, l'amministrazione può essere condannata alle spese se risulta virtualmente soccombente, ossia se il comportamento tenuto prima dell'adempimento ha reso necessario il ricorso.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice amministrativo di disporre la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti quando dagli atti emergano potenziali profili di danno erariale.
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