Cassazione Civile, Ordinanza n. 16285/2022 del 19/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di iscrizione ipotecaria emessi a seguito di avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2007 e 2008. La contribuente sosteneva che gli avvisi di accertamento non le fossero mai stati notificati validamente e che, quindi, gli atti ipotecari fossero illegittimi anche per violazione del contraddittorio endoprocedimentale. In sede di legittimità articolava due motivi: con il primo denunciava omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamentando l’assenza in atti delle cartoline di ricevimento delle comunicazioni di avvenuto deposito e contestando la prova del perfezionamento della notifica; con il secondo deduceva violazione dell’art. 8 l. n. 890/1982, sostenendo che, mancando le ricevute delle CAD, la notifica non si fosse perfezionata. Nel frattempo aveva anche chiesto la definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, ma l’Agenzia aveva negato il condono ritenendo la controversia non definibile perché avente a oggetto un atto dell’agente della riscossione e non un atto impositivo. Avverso tale diniego la contribuente proponeva ricorso incidentale, sostenendo che l’avviso di iscrizione ipotecaria, essendo il primo atto con cui la pretesa fiscale le era stata resa nota, dovesse considerarsi atto impositivo e dunque rientrare nella definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale avverso il diniego di definizione agevolata. Quanto al condono, ha escluso che l’avviso di iscrizione ipotecaria fosse un atto impositivo: si tratta di atto della fase riscossiva, meramente cautelare e di garanzia del credito tributario già definitivamente accertato. Ha inoltre escluso che l’avviso ipotecario fosse il primo atto di conoscenza della pretesa tributaria, perché la CTR aveva accertato in fatto la regolare notificazione degli avvisi di accertamento. Quanto al ricorso principale, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché veicolava un vizio motivazionale non più deducibile nei termini prospettati e, comunque, tendeva a rivalutare un accertamento di fatto del giudice di merito sulla prova della notifica. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché confondeva il regime della notificazione postale ex l. n. 890/1982 con quello dell’art. 140 c.p.c.; nel caso concreto la notifica postale si era perfezionata con il ritiro del plico presso l’ufficio postale, secondo la ricostruzione fattuale della CTR, non validamente censurata. La contribuente è stata condannata alle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8 l. n. 890/1982
irreperibilità temporanea; deposito presso l’ufficio postale; invio raccomandata informativa (CAD)
Nella notifica a mezzo posta, il perfezionamento segue la disciplina speciale della legge postale e può avvenire, ove il plico non sia recapitato per irreperibilità temporanea, con il ritiro del plico o, in difetto, decorsi i termini previsti; la doglianza era infondata perché la CTR aveva accertato il ritiro del plico e quindi la regolare notificazione.
art. 140 c.p.c.
Il regime della notifica ex art. 140 c.p.c. è distinto da quello della notifica postale ex l. n. 890/1982; non può essere invocato per sostenere l’inefficacia della notificazione postale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura per violazione di legge non può essere usata per rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti del nuovo paradigma dell'omesso esame di un fatto decisivo, secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite.
art. 395, n. 4 c.p.c.
La contestazione di una valutazione probatoria non rivedibile in cassazione può, al più, essere prospettata nei limiti della revocazione per errore di fatto.
art. 6 d.l. n. 119/2018 conv. in l. n. 136/2018
La definizione agevolata è riferibile alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi; non si estende, nel caso esaminato, al preavviso di iscrizione ipotecaria quale atto cautelare della riscossione su credito già definitivamente accertato.
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
La nozione di atto impugnabile nel processo tributario è ampia, ma nel caso concreto non consente di qualificare il preavviso di iscrizione ipotecaria come atto impositivo ai fini della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario la definibilità della lite ai fini del condono va verificata in concreto in base alla natura dell’atto impugnato: solo gli atti impositivi, o quelli che per la prima volta rendono nota la pretesa fiscale, possono rientrare nella disciplina agevolativa; gli atti meramente cautelari o della riscossione non sono equiparabili.
- Quando il giudice di merito accerta la regolare notificazione di un atto sulla base della documentazione in atti, tale accertamento è un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio di motivazione tipizzato o dei rimedi straordinari.
- Il regime della notificazione a mezzo posta previsto dalla l. n. 890/1982 è autonomo rispetto alla notificazione ex art. 140 c.p.c.; non è consentito trasporre automaticamente le regole dell’una nell’altra per invalidare la notificazione postale.
- Il vizio di motivazione non può essere prospettato come mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma deve tradursi nell’omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti attuali dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
- L’avviso di iscrizione ipotecaria, quale atto della fase di garanzia della riscossione di un credito tributario già accertato, non assume natura impositiva solo perché il contribuente lo contesti come primo atto ricevuto.
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