Ordinanza n. 5983/2026 - Roma, Sezione 2
PER L'ACCERTAMENTO - Della illegittimità dell'oscuramento parziale operato da Alitalia SAI S.p.a. in A.S. sulla Perizia del Marchio Alitalia redatta dal Prof. Fiori e consegnata all'O.S. Assovolo in data 27.11.2025, in ritenuta violazione del giudicato di cui alla Sentenza n. 16276/2025, emessa dal TAR per il Lazio, sez. seconda, all'esito del procedimento contrassegnato da R.G. n. 5890/2025; - Della nullità e/o annullabilità e/o illegittimità della decisione e/o provvedimento e/o comunicazione PROT. 725/C.S. del 27 novembre 2025 con cui Alitalia comunicava l'esecuzione alla Sentenza n. 16276/2025 del TAR Lazio e rassegnava le proprie motivazioni in ordine alla secretazione di alcune parti della Perizia del Marchio Alitalia redatta dal Prof. Fiori e commissionata dai Commissari Straordinari di Alitalia Sai in A.S; - Nonché dell'illegittimità di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, anche se ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti. E PER LA CONDANNA dell'Amministrazione resistente ALITALIA SAI S.p.A. in A.S. all'ostensione della Perizia del Marchio Alitalia redatta dal Prof. Fiori e commissionata dai Commissari Straordinari di ALITALIA Sai in a.s. libera dalle illegittime e/o illecite secretazioni qui contestate, in ottemperanza alla Sentenza n. 16276/2025 emessa dal TAR per il Lazio, sez. seconda, all'esito del procedimento contrassegnato da R.G. n. 5890/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del 27 novembre 2025 con cui Alitalia ha comunicato l'esecuzione di una precedente sentenza e ha osteso parzialmente la perizia sul marchio Alitalia, oscurando parti ritenute coperte da segreti commerciali, tecnici o industriali
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'oscuramento parziale della perizia sul marchio Alitalia, nonché la declaratoria di nullità, annullabilità o comunque illegittimità della nota con cui Alitalia aveva comunicato l'esecuzione della precedente sentenza del TAR Lazio e motivato la secretazione di alcune parti del documento. Ha inoltre domandato la condanna all'integrale ostensione della perizia, ritenendo che l'oscuramento violasse il giudicato formatosi sulla precedente sentenza. Alitalia ha giustificato la secretazione richiamando la tutela di segreti commerciali, tecnici o industriali e la necessità di proteggere informazioni suscettibili di interferire con la procedura di cessione della partecipazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze a Deutsche Lufthansa. Il Tribunale ha rilevato che tale prospettazione rendeva necessario coinvolgere nel giudizio il Ministero, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di un suo interesse oppositivo all'integrale ostensione.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dell'oscuramento né la domanda di integrale ostensione. Ritenendo opportuno, ai sensi dell'art. 28, comma 3, c.p.a., che il processo si svolgesse anche nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha ordinato la chiamata in giudizio del Ministero, affinché fornisca chiarimenti sull'eventuale interesse a opporsi all'integrale ostensione della perizia. Ha onerato la ricorrente di notificare il ricorso introduttivo e l'ordinanza al Ministero entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e di depositare la prova della notificazione nei successivi cinque giorni, a pena di improcedibilità. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 13 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 28, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare la chiamata in giudizio di un soggetto la cui partecipazione sia necessaria affinché il processo si svolga nei suoi confronti; nel caso concreto la disposizione è stata utilizzata per coinvolgere il Ministero dell'Economia e delle Finanze e acquisire chiarimenti sul suo eventuale interesse oppositivo all'integrale ostensione.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione resistente giustifica l'oscuramento di un documento richiesto mediante il richiamo a interessi oppositivi riferibili anche a un'altra amministrazione, il giudice può ordinare, ai sensi dell'art. 28, comma 3, c.p.a., la chiamata in giudizio di quest'ultima affinché il processo si svolga anche nei suoi confronti.
- Nel giudizio volto a ottenere l'integrale ostensione di un documento, la verifica dell'eventuale interesse oppositivo di un'amministrazione terza può richiedere il suo coinvolgimento processuale e l'acquisizione di specifici chiarimenti prima della decisione sul merito.
- L'ordine di integrazione del contraddittorio mediante chiamata in giudizio può essere accompagnato dall'assegnazione al ricorrente di un termine per la notificazione del ricorso e dell'ordinanza, con previsione dell'improcedibilità in caso di mancato adempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 207/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 208/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 209/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 210/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 665/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 675/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →