Sentenza n. 11330/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS-in data 4 aprile 2025, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 21 giugno 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione fondato su una notizia di reato per truffa
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego traeva origine da una notizia di reato trasmessa dalla Polizia Provinciale di Brescia per il reato di truffa, concernente l’illecito conseguimento della patente di guida e della carta di qualificazione del conducente. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere, difetto di motivazione, carenza istruttoria, violazione degli artt. 3 e 18, comma 2, della legge n. 241/1990, sviamento, illogicità e irragionevolezza, sostenendo che l’Amministrazione avesse fondato il giudizio di inaffidabilità esclusivamente su una notizia di reato, senza accertarne l’esito. Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato il decreto del Tribunale di Brescia che aveva disposto l’archiviazione per particolare tenuità del fatto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego, considerata la gravità della condotta contestata: il conseguimento mediante raggiri delle abilitazioni alla guida evidenzia, secondo il giudice, scarso rispetto delle leggi e può porre in pericolo la pubblica incolumità, assumendo rilievo negativo nel giudizio prognostico sull’affidabilità e sull’integrazione del richiedente. La valutazione amministrativa della condotta è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale; pertanto, l’archiviazione per particolare tenuità del fatto non impedisce di considerare il comportamento quale fatto storico indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme e delle regole di civile convivenza. La discrezionalità ministeriale in materia di cittadinanza consente inoltre di valutare, anche in un’ottica di prevenzione, condotte penalmente rilevanti o situazioni di astratta pericolosità sociale, purché inserite nel giudizio complessivo sull’affidabilità del richiedente. Il giudice ha sottolineato che la stabile occupazione, l’assenza di pericolosità sociale e l’integrazione ordinaria costituiscono condizioni minime e non sufficienti per la naturalizzazione. Il requisito della residenza decennale ha natura anche qualitativa, quale periodo di osservazione durante il quale il richiedente deve dimostrare un comportamento senza mende e l’adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale. È stata disposta la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
residenza legale da almeno 10 anni nel territorio della Repubblica
La residenza decennale rileva non solo quantitativamente, come durata minima del soggiorno, ma anche qualitativamente, quale periodo di osservazione della condotta e dell’integrazione del richiedente.
art. 6 l. 91/1992
Le cause ostative previste per l’acquisto della cittadinanza per matrimonio sono state ritenute indicative, a fortiori, della gravità di condotte rilevanti anche nelle domande di cittadinanza per naturalizzazione.
art. 10-bis l. 241/1990
L’Amministrazione ha comunicato i motivi ostativi alla definizione favorevole dell’istanza, consentendo al richiedente di presentare osservazioni.
art. 3 l. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione sotto il profilo del difetto di motivazione; il giudice ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego.
art. 18, comma 2, l. 241/1990
La disposizione è stata invocata dal ricorrente tra i parametri asseritamente violati, senza che il giudice ne ravvisasse la violazione.
art. 640 c.p.
La contestata truffa, relativa all’illecito conseguimento di patente e carta di qualificazione del conducente, è stata valutata come condotta indicativa di scarso rispetto delle regole e potenzialmente lesiva della pubblica incolumità.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La stabile integrazione e il rispetto delle condizioni richieste per il soggiorno legale costituiscono condizioni ordinarie per l’ingresso e la permanenza, non sufficienti da sole alla concessione della cittadinanza.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La regolarità del soggiorno e l’assenza di pericolosità sociale rappresentano requisiti minimi per il soggiorno, ma non dimostrano necessariamente il possesso del grado di integrazione richiesto per la naturalizzazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l’oscuramento delle generalità per la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione esercita un’ampia discrezionalità, dovendo formulare un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, sulla sua integrazione nei valori della comunità nazionale e sulla possibile tutela di interessi pubblici fondamentali.
- La valutazione amministrativa di una condotta può essere autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale: una notizia di reato o un fatto storico possono assumere rilievo negativo nel procedimento di cittadinanza anche quando il procedimento penale si sia concluso con archiviazione per particolare tenuità del fatto, purché la condotta sia adeguatamente valutata dall’Amministrazione.
- Il conseguimento fraudolento di abilitazioni alla guida può essere considerato condotta particolarmente grave e sintomatica di scarso rispetto delle regole, anche per il potenziale pericolo arrecato alla pubblica incolumità, e può concorrere a fondare un giudizio negativo di affidabilità ai fini della naturalizzazione.
- Il requisito della residenza legale decennale previsto per la cittadinanza per naturalizzazione ha una dimensione sia quantitativa sia qualitativa: il periodo di residenza costituisce anche un arco temporale di osservazione della condotta, durante il quale il richiedente deve dimostrare un comportamento senza mende e l’adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale.
- La stabile occupazione, l’integrazione sociale ordinaria e l’assenza di elementi di pericolosità costituiscono condizioni minime per il soggiorno regolare e non sono, da sole, sufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti sostanziali per la concessione della cittadinanza.
- La particolare tenuità del fatto riconosciuta in sede penale non vincola l’Amministrazione nella valutazione amministrativa dell’affidabilità del richiedente, poiché lo stesso fatto può assumere una diversa rilevanza nei distinti ordinamenti e in relazione alle diverse finalità perseguite.
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