Ordinanza n. 6415/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - del decreto del 19 settembre 2025 con cui il Direttore Generale p.t. della Direzione Generale del personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia ha disposto l'esclusione del ricorrente dal concorso pubblico, per esami e titoli, a complessivi n. 3246 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, per mancato superamento della prova attitudinale; - di ogni altro atto antecedente, conseguente, comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per mancato superamento della prova attitudinale
Esito
La controversia
Il candidato ha impugnato il decreto del 19 settembre 2025 con cui il Ministero della Giustizia lo aveva escluso dal concorso pubblico per esami e titoli per 3.246 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, deducendo l'illegittimità dell'esclusione. In sede cautelare il TAR aveva disposto l'ammissione con riserva e la ripetizione della prova attitudinale davanti a una commissione composta da personale competente, terzo e imparziale rispetto alla precedente. Sebbene il Ministero avesse comunicato l'intenzione di convocare il candidato nel mese di marzo 2026, alla successiva udienza il difensore ha dichiarato che nessuna convocazione era stata ricevuta.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Ha rilevato che l'amministrazione non aveva dato concreta esecuzione all'ordinanza cautelare, nonostante la comunicazione dell'intenzione di convocare il candidato. Ha quindi assegnato al Ministero della Giustizia il termine di 60 giorni dalla ricezione dell'ordinanza, tramite la Segreteria, per convocare celermente il ricorrente e procedere alla ripetizione della prova attitudinale secondo le modalità già stabilite: commissione composta da personale competente, terzo e imparziale rispetto alla precedente. Il TAR ha avvertito che, in mancanza, avrebbe potuto desumere argomenti di prova dal comportamento dell'amministrazione ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. Ha rinviato la trattazione del merito all'udienza pubblica del 10 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 64, comma 4, c.p.a.
Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo
Il giudice può valutare il comportamento processuale delle parti e trarne argomenti di prova; il TAR ha prospettato l'applicazione di tale disposizione in caso di mancata esecuzione dell'adempimento istruttorio richiesto all'amministrazione.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo dispone cautelarmente l'ammissione con riserva di un candidato e la ripetizione di una prova selettiva davanti a una commissione terza e imparziale, l'amministrazione è tenuta a dare concreta e tempestiva esecuzione all'ordine giudiziale, non essendo sufficiente la mera dichiarazione d'intenti di procedere alla convocazione.
- In caso di mancata esecuzione di un adempimento istruttorio o cautelare ordinato dal giudice, il comportamento dell'amministrazione può essere valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. e può costituire fonte di argomenti di prova nel prosieguo del giudizio.
Come è indicizzato
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