Ordinanza n. 1102/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. IV bis, n. 22356/2025, che aveva accolto il ricorso proposto dalla docente
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso della docente, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata. L’ordinanza non riporta dettagli sui motivi di merito dell’appello, ma dà atto che l’istanza cautelare è sostenuta da fumus boni iuris alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 20 novembre 2025, resa nelle cause riunite C-340/2024 e C-422/2024.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare del Ministero e ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR Lazio. La decisione cautelare è stata motivata dalla sussistenza del fumus boni iuris, desunto dalla rilevanza della sentenza della Corte di giustizia UE del 20 novembre 2025 richiamata nell’appello. L’ordinanza non decide il merito dell’appello, per il quale è stata fissata udienza pubblica al 29 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate, considerando che in primo grado la causa era stata trattenuta in decisione prima della pubblicazione della pronuncia europea.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
prevedere la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata
La norma costituisce la base per la tutela cautelare in appello; il Consiglio di Stato l’ha applicata ritenendo sussistente il fumus boni iuris e disponendo la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado può essere disposta quando l’istanza cautelare presenti fumus boni iuris, anche in ragione di una successiva sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea rilevante per la controversia.
- La sopravvenuta pubblicazione di una pronuncia della Corte di giustizia UE, intervenuta dopo che la causa di primo grado è stata trattenuta in decisione, può integrare un elemento idoneo a sostenere il fumus boni iuris dell’appello e a giustificare la sospensione cautelare della sentenza appellata.
- L’accoglimento della domanda cautelare in appello sospende l’esecutività della sentenza di primo grado senza definire il merito dell’impugnazione, che deve essere esaminato nella successiva udienza pubblica.
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