Sentenza del 30/01/2023 n. 2746 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Rimborso dell'IVA pagata in dogana per importazioni di prodotti farmaceutici dagli USA, successivamente spediti e venduti tramite cessioni intracomunitarie a clienti nel Regno Unito. L'Agenzia ha negato il rimborso sostenendo che la ricorrente, al momento delle cessioni, doveva essere già identificata ai fini IVA in Italia (identificazione diretta ex art. 35-ter o rappresentante fiscale ex art. 17), mentre la contribuente si era identificata in Italia solo successivamente al 2015; la controversia verteva sul fatto se l'operazione fosse imponibile in Italia e se la tardiva identificazione impedisse il diritto al rimborso ex art. 38-bis.2 D.P.R. 633/1972.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso proposti dalla contribuente, ritenendo che la Commissione Tributaria Regionale avesse errato sia nel qualificare l'operazione come imponibile in Italia sia nel ritenere che l'identificazione preventiva fosse condizione ostativa al rimborso. La Cassazione ha affermato che le cessioni spedite in altro Stato membro rientrano nella categoria delle cessioni intracomunitarie non imponibili (art. 41 D.L. 331/1993) e che l'identificazione diretta ha natura meramente formale: può essere effettuata anche successivamente purché l'Amministrazione possa comunque verificare i requisiti sostanziali per il rimborso, non sussista frode o abuso e la identificazione avvenga entro un termine ragionevole. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo per nuovo esame, con regolazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis.2
"i soggetti stabiliti in altri Stati membri... chiedono il rimborso dell'imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi... il rimborso non può essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse..."
Regola la possibilità per soggetti UE non stabiliti in Italia di ottenere il rimborso dell'IVA sugli acquisti/importazioni; la Corte interpreta il rimborso come subordinato a requisiti sostanziali ma non automaticamente precluso dalla tardiva identificazione formale.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35-ter
"i soggetti non residenti... che... intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti... direttamente, devono farne dichiarazione all'Ufficio competente, prima dell'effettuazione delle operazioni..."
Stabilisce la procedura di identificazione diretta in Italia; la Cassazione rileva che tale dichiarazione ha natura formale finalizzata al controllo e non è necessariamente costitutiva del diritto al rimborso, salvo che la tardività impedisca l'accertamento sostanziale o configuri abuso/frode.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, comma 3
Prevede che i soggetti non dotati di stabile organizzazione assolvano obblighi/diritti IVA direttamente se identificati ai sensi dell'art. 35-ter o tramite rappresentante fiscale; la scelta è alternativa e volta a dare un interlocutore nazionale all'Amministrazione.
D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (convertito), art. 41, comma 1, lett. a)
"sono non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro... nei confronti di cessionari soggetti di imposta"
Le cessioni di beni spediti in altro Stato membro verso soggetti passivi sono non imponibili (cessioni intracomunitarie); pertanto l'importazione seguita da spedizione intra-UE non costituisce di per sé un'operazione imponibile in Italia che precluda il rimborso dell'IVA pagata in dogana.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 213 e 214
La Corte di giustizia ha interpretato tali articoli nel senso che la registrazione/identificazione è un requisito formale di controllo e non condiziona di per sé il sorgere del diritto alla detrazione/rimborso, salvo frode/abuso o motivi di certezza del diritto che giustifichino limiti temporali ragionevoli.
Massime di principio
- Se un soggetto UE non residente importa beni da un Paese terzo e li spedisce a un soggetto passivo in un altro Stato membro, l'operazione può qualificarsi come cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'art. 41 D.L. 331/1993: ciò non impedisce, in linea di principio, il rimborso dell'IVA pagata in dogana.
- L'identificazione diretta in Italia (art. 35-ter) o la nomina del rappresentante fiscale (art. 17) sono requisiti formali volti al controllo; la loro mancata preventiva effettuazione non esclude automaticamente il diritto al rimborso/detraibilità, purché l'Amministrazione possa verificare i requisiti sostanziali, non sussista frode o abuso e l'identificazione avvenga entro un termine ragionevole.
- Il diritto al rimborso può essere negato quando esistono elementi oggettivi di frode o abuso, oppure quando la tardiva identificazione impedisce di acquisire la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali.
- La presenza di una stabile organizzazione in Italia esclude il rimborso previsto per i soggetti stabiliti in altri Stati membri perché le operazioni confluiscono nella posizione IVA della stabile organizzazione.
- In pratica, per situazioni analoghe è fondamentale conservare e fornire documentazione probatoria della spedizione/trasporto verso altro Stato membro e delle operazioni intracomunitarie, regolarizzare l'identificazione quanto prima e dimostrare l'assenza di intenti fraudolenti per ottenere il rimborso.
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