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Ordinanza

Ordinanza n. 145/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509303

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il provvedimento di diniego relativo al riconoscimento di un titolo estero ai fini dell'abilitazione sul sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministeri appellanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I Ministeri hanno proposto appello, corredato da domanda cautelare incidentale, contro la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di primo grado. Hanno sostenuto, in sostanza, la legittimità del provvedimento amministrativo, ritenendo corretta la motivazione fondata sulla comparazione tra il percorso formativo svolto in Spagna e i requisiti richiesti in Italia per l'abilitazione sul sostegno. La posizione dell'Amministrazione si fonda inoltre sulla circostanza, ritenuta incontestata, che il titolo conseguito in Spagna non costituisca un'abilitazione sul sostegno e non sia qualificabile come attestato di competenza ai sensi della direttiva 2005/36/CE, certificando soltanto la frequenza conclusiva di un seminario di formazione professionale. È stata altresì richiamata la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 novembre 2025, causa C-340/24, nonché la giurisprudenza della Sezione relativa a casi analoghi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris dell'appello. In particolare, ha considerato correttamente motivato il provvedimento amministrativo, in quanto adottato all'esito della comparazione tra il percorso seguito in Spagna e quanto richiesto dall'ordinamento italiano per l'abilitazione sul sostegno. Ha inoltre valorizzato la non equivalenza del titolo spagnolo rispetto all'abilitazione sul sostegno e la sua natura di mera certificazione della frequenza di un seminario di formazione professionale, non riconducibile a un attestato di competenza ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Ha richiamato, infine, la pronuncia della Corte di giustizia UE secondo cui il diritto dell'Unione non osta a una normativa nazionale che neghi il riconoscimento di un titolo estero rilasciato da un organismo privato non autorizzato nello Stato d'origine a rilasciare attestati o qualifiche. Ritenuti sussistenti i presupposti cautelari, ha accolto l'istanza e sospeso l'esecutività della sentenza del TAR impugnata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la domanda cautelare in appello.

  • Dir. 2005/36/CE

    Il titolo estero non è stato ritenuto un attestato di competenza riconoscibile ai fini dell'abilitazione sul sostegno.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento in Italia di un titolo formativo estero per l'abilitazione sul sostegno, l'amministrazione può legittimamente comparare il percorso seguito nello Stato d'origine con i requisiti previsti dall'ordinamento italiano e negare il riconoscimento quando emerga la non equivalenza sostanziale del titolo.
  • Il diritto dell'Unione europea non impedisce il diniego di riconoscimento di un titolo estero conseguito presso un organismo privato che, nello Stato d'origine, non sia autorizzato a rilasciare attestati o qualifiche professionali.
  • La mera conclusione della frequenza di un seminario di formazione professionale non equivale, ai fini del riconoscimento professionale, a un'abilitazione sul sostegno né a un attestato di competenza ai sensi della direttiva 2005/36/CE.
  • In sede cautelare d'appello, la sussistenza di un fumus boni iuris desunto dalla plausibile legittimità del provvedimento amministrativo consente la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado favorevole al privato.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

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