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Sentenza

Sentenza n. 849/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale che ha accertato la decadenza dell’autorizzazione paesaggistica n. 118/2018, unitamente alle note presupposte relative alla validità dell’autorizzazione e al rilascio del permesso di costruire

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le note con cui il Comune, nell’ambito di una pratica edilizia, aveva messo in discussione la validità dell’autorizzazione paesaggistica n. 118 del 15 ottobre 2018 e, con la nota prot. n. 29429 del 12 settembre 2025, ne aveva accertato la decadenza. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, sostenendo che il termine quinquennale di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica decorre dal momento in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario, e non dalla data di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Poiché il permesso di costruire non era mai stato rilasciato, il termine non avrebbe iniziato a decorrere. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per sviamento, assumendo che gli atti comunali fossero in realtà diretti a impedire l’edificazione nella fascia costiera.

La decisione

Il ricorso è stato accolto sulla base del primo motivo, con assorbimento del secondo per ragioni di economia processuale. Il TAR ha interpretato l’art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004 nel senso che l’autorizzazione paesaggistica, una volta adottata, è perfetta ma non diviene efficace ai fini del decorso del termine quinquennale sino a quando acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per l’intervento, salvo che il ritardo nel rilascio del titolo sia imputabile all’interessato. Tale disciplina collega il decorso del termine all’effettiva possibilità per il destinatario di utilizzare l’autorizzazione e impedisce che ritardi dell’amministrazione rendano inutilizzabile l’autorizzazione, costringendo il privato a reiterare il procedimento paesaggistico. Nel caso concreto, dopo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica del 2018, il Comune era rimasto inerte sull’istanza di permesso di costruire e non aveva provato alcuna imputabilità del ritardo al ricorrente. Poiché il titolo edilizio non era mai stato rilasciato, il termine quinquennale non aveva iniziato a decorrere e non poteva essere dichiarata la decadenza dell’autorizzazione. È stata quindi annullata la nota prot. n. 29429 del 12 settembre 2025. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese processuali, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42/2004

    l’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.

    Il termine quinquennale di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica decorre dall’acquisto di efficacia del titolo edilizio eventualmente necessario, salvo imputabilità del ritardo al privato. In assenza del rilascio del titolo edilizio e di prova dell’imputabilità del mancato rilascio all’interessato, il termine non inizia a decorrere.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La misura cautelare concessa nel corso del giudizio è consistita nella sollecita fissazione dell’udienza pubblica.

  • art. 26 c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata quale base per la condanna dell’amministrazione intimata alle spese di lite.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, il termine quinquennale di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, non dalla data di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
  • Quando il titolo edilizio necessario non è stato rilasciato, il termine di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica non inizia a decorrere, salvo che l’amministrazione dimostri che il ritardo nel rilascio o nell’efficacia del titolo sia imputabile al destinatario.
  • La disciplina sulla decorrenza dell’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica mira a collegare il termine di durata all’effettiva possibilità di utilizzazione dell’autorizzazione e impedisce che ritardi burocratici dell’amministrazione ne determinino l’inutile scadenza, imponendo al privato la reiterazione del procedimento autorizzatorio.
  • È illegittimo l’atto con cui l’amministrazione dichiara decaduta un’autorizzazione paesaggistica quando il termine quinquennale non è iniziato a decorrere per mancato rilascio del titolo edilizio necessario e non sia provata l’imputabilità del ritardo all’interessato.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTitoli abilitativi edilizi
RamiBeni culturali e paesaggioEdilizia
IstitutiTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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