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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14524/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce l'omesso esame del motivo di ricorso relativo alla partecipazione alla associazione a delinquere: mancata motivazione circa l'effettiva partecipazione del ricorrente al sodalizio, mancata risposta alle deduzioni difensive sulla non inclusione del ricorrente nella compagine contestata, mancata individuazione di una associazione con base in Albania e dei singoli partecipanti, e mancanza di rapporti tra il ricorrente e i presunti soggetti albanesi indicati nel capo di imputazione. Analoghe doglianze sono sollevate rispetto all'applicazione dell'aggravante della transnazionalità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato fosse adeguata e congrua: la decisione ha dato conto compiuto della sentenza di secondo grado, ha valutato le condotte accertate (in particolare intercettazioni telefoniche e dichiarazioni autoincriminanti) ritenute idonee a dimostrare la partecipazione del ricorrente all'associazione e l'esistenza di un gruppo operante in Albania da cui veniva inviata la sostanza stupefacente. Quanto all'aggravante della transnazionalità, la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146 può applicarsi anche quando la costituzione del sodalizio non configuri un autonomo delitto associativo. Inoltre la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero essenzialmente di diritto e non configurassero travisamento o omissione di fatto rilevanti ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • legge 16 marzo 2006, n. 146 (art. 4)

    L'aggravante della transnazionalità prevista dall'art. 4 può applicarsi ai reati commessi dai membri di un gruppo criminale organizzato transnazionale anche quando la costituzione del sodalizio non configuri un autonomo delitto associativo.

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il ricorso ex art. 625-bis è limitato e non può fondarsi su prospettazioni di travisamento o omissione di fatto quando le doglianze sono incentrate su profili di diritto; qui la Corte ha ritenuto le doglianze essenzialmente giuridiche e quindi non idonee a fondare il ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, valutando il profilo di colpa del ricorso.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 3, Sentenza n. 17710 del 06/02/2019 (Rv. 275597-01)

    Richiamata quale orientamento che conferma l'applicabilità dell'aggravante transnazionale anche in assenza di un autonomo reato associativo.

Massime di principio

  • Se il giudice di merito ha motivato valorizzando intercettazioni e dichiarazioni autoincriminanti, è difficile ottenere l'annullamento per mera 'mancanza di motivazione' a meno di specifiche omissioni puntuali e rilevanti.
  • L'aggravante della transnazionalità (legge n.146/2006, art.4) può essere applicata anche quando il sodalizio transnazionale non costituisce di per sé un autonomo delitto associativo; va dunque valutata la dimensione transnazionale dei fatti e l'operatività del gruppo.
  • I rimedi straordinari o i ricorsi ex art. 625-bis c.p.p. hanno portata limitata verso questioni di fatto: le doglianze essenzialmente giuridiche o interpretative sono meno idonee a fondare il riesame rispetto a contestazioni di travisamento probatorio chiaramente indicate.
  • La presentazione di ricorsi manifestamente infondati o che rilevino solo questioni giuridiche già affrontate può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende) per responsabilità del ricorrente.
  • Per impugnare con successo motivazioni di merito è necessario indicare in modo puntuale quali passaggi motivazionali sarebbero mancanti o contraddittori, dimostrando l'incidenza concreta di tali omissioni sul giudizio di colpevolezza.

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