Cassazione Civile, Ordinanza n. 35348/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (occupanti)
La controversia
La controversia nasce dall’occupazione, ritenuta illegittima, di un complesso immobiliare di proprietà della società ricorrente da parte di alcuni soggetti. In primo grado la proprietaria aveva agito per ottenere, oltre al rilascio del bene, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da occupazione senza titolo. La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma, ha dichiarato cessata la materia del contendere sul rilascio e ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non dimostrato che la società avesse subito conseguenze dannose effettive per effetto dell’occupazione illegittima. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, perché la Corte d’appello avrebbe fondato la decisione su una circostanza introdotta solo in comparsa conclusionale; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè i ripetuti tentativi giudiziali di rientrare nel possesso del complesso per trarne i frutti; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere ritenuto incontestato il mancato utilizzo del bene dopo il rilascio; 4) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere fondato il rigetto su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; 5) omesso esame dello stato di degrado del centro sportivo dopo la lunga occupazione; 6) nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile; 7) violazione degli artt. 1226, 2043, 2056, 2697, 2727 e 2729 c.c. per avere negato il risarcimento nonostante l’allegazione di elementi e documenti che proverebbero la volontà della società di mettere l’immobile a frutto e il danno subito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge o vizi processuali, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove; ha ritenuto inammissibile il quinto per novità della questione e comunque per difetto di decisività; ha ritenuto inammissibile il sesto perché il vizio di motivazione apparente non era dedotto in relazione al testo della motivazione, ma alla pretesa incongruenza rispetto alle prove; ha ritenuto inammissibile il settimo perché sotto la veste della violazione di legge denunciava ancora una volta un’erronea ricostruzione dei fatti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
la mancata instaurazione del contraddittorio su una questione rilevata d’ufficio può determinare nullità solo se la parte indichi in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere
art. 115 c.p.c.
non consente di censurare in cassazione la mera diversa lettura delle prove o la deduzione che una circostanza fosse stata contestata
art. 132 c.p.c.
il vizio di motivazione rilevante in cassazione richiede un difetto intrinseco della motivazione, non il dissenso sul risultato della valutazione probatoria
art. 2043 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la risarcibilità del danno da occupazione illegittima, ma la Corte osserva che manca la prova delle conseguenze dannose
art. 2056 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione del danno, senza che fosse dimostrato il danno risarcibile
art. 1226 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione equitativa, ma presupposto è la prova almeno del danno
art. 2697 c.c.
la prova delle conseguenze dannose incombeva sulla parte che ne chiedeva il risarcimento
art. 2727 c.c.
le presunzioni possono rilevare solo se utilizzate per ricostruire fatti, ma la censura non può risolversi in una diversa valutazione del merito
art. 2729 c.c.
richiede presunzioni gravi, precise e concordanti, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché volta al riesame del merito
art. 360 c.p.c., n. 3
non è utilizzabile per contestare la ricostruzione della fattispecie concreta operata dal giudice di merito
art. 360 c.p.c., n. 4
il vizio di nullità per motivazione apparente deve riguardare il testo della motivazione e non la sua asserita incongruenza rispetto alle prove
art. 360 c.p.c., n. 5
dopo la riforma del 2012 consente soltanto il controllo sull’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non il riesame dell’intero compendio probatorio
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
riconosciuti i presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la deduzione di una nullità per violazione del contraddittorio su questione rilevata d’ufficio è ammissibile solo se il ricorrente indica in concreto quali specifiche difese o prove avrebbe potuto sviluppare se il contraddittorio fosse stato attivato.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. post riforma del 2012 riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non consente di rimettere in discussione la valutazione complessiva delle prove.
- Non è deducibile come violazione di legge una censura che, in realtà, contesti la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito o la sua valutazione delle risultanze istruttorie.
- La censura per motivazione apparente o incomprensibile è ammissibile solo quando il difetto riguardi intrinsecamente il testo della motivazione; non basta sostenere che la motivazione sia incompatibile con le prove acquisite.
- In tema di risarcimento del danno da occupazione illegittima, la parte che agisce deve provare le conseguenze dannose effettivamente subite; la mera allegazione dell’illiceità dell’occupazione o della volontà di sfruttare il bene non basta da sola a fondare la condanna.
- Le presunzioni semplici possono sorreggere una decisione solo se i relativi rilievi attengono all’idoneità logica degli indizi, ma non possono essere oggetto di una richiesta di nuova valutazione del merito in sede di legittimità.
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