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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35368/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'emissione, da parte dell'INPS, di tre avvisi di addebito e cartelle di pagamento relativi a contributi previdenziali richiesti per gli anni 2003-2007, sul presupposto che il soggetto fosse coltivatore diretto. L'interessato aveva opposto che, in realtà, egli svolgeva attività di bracciante agricolo subordinato a tempo determinato presso due cooperative e che mancavano i presupposti per l'iscrizione come coltivatore diretto. In appello la Corte territoriale ha confermato il rigetto dell'opposizione, ritenendo, sulla base del verbale ispettivo INPS e delle deposizioni testimoniali, che i rapporti di bracciantato fossero fittizi e che ricorressero invece gli elementi della qualifica di coltivatore diretto. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti nove motivi: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su varie censure d'appello; violazione della disciplina speciale sul coltivatore diretto (l. n. 9/1963, l. n. 1136/1954, l. n. 1047/1957, d.lgs. n. 375/1993, d.lgs. n. 124/2004); violazione dell'art. 2697 c.c. per il riparto dell'onere probatorio; falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. per l'uso delle presunzioni; contestazione del mancato accertamento tecnico-agrario del fabbisogno di manodopera e della prevalenza reddituale dell'attività agricola; deduzione della mancata considerazione della posizione gestionale del ricorrente nelle cooperative in cui risultava assunto; e censura del richiamo al verbale ispettivo INPS.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto insussistenti i vizi di omessa pronuncia, osservando che la Corte d'appello aveva esaminato, anche implicitamente, tutte le questioni devolute, respingendole con una motivazione che ricostruiva autonomamente i fatti e concludeva per l'infondatezza dell'opposizione. Ha inoltre affermato che le censure formalmente dirette a denunciare violazioni di legge miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Quanto alla qualifica di coltivatore diretto, la Corte ha ribadito che essa richiede la coltivazione manuale, abituale e prevalente del fondo, la partecipazione del nucleo familiare in misura minima e un fabbisogno di almeno 104 giornate lavorative annue; tale accertamento è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e può essere fondato su presunzioni, senza necessità di una consulenza tecnica vincolata. Le presunzioni adottate dalla Corte territoriale sono state ritenute gravi, precise e concordanti perché basate su dati oggettivi: estensione dei terreni superiore a 10 ettari, colture intensive e pluricicliche, dichiarazioni rese in sede AGEA di coltivazione personale dei fondi, incongruenze sul lavoro bracciantile, mancanza di buste paga quietanzate, investimenti in attrezzature agricole, assunzioni presso cooperative in cui il soggetto aveva incarichi apicali e iscrizione alla CCIAA come coltivatore diretto dal 1996. Resta così confermata la debenza dei contributi pretesi dall'INPS.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se il giudice d'appello, pur senza soffermarsi analiticamente su ogni singolo argomento, respinge implicitamente le questioni devolute mediante una motivazione che mostra di averle considerate e disattese.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sul riparto dell'onere probatorio non coglie nel segno quando il giudice di merito abbia ricostruito il fatto sulla base del materiale istruttorio acquisito e delle presunzioni, senza invertire l'onere della prova in modo erroneo.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni sono utilizzabili per dimostrare la qualifica di coltivatore diretto, purché fondante su elementi oggettivi, gravi, precisi e concordanti; non è necessario che l'accertamento passi per una valutazione tecnico-agraria o per prove vincolate.

  • art. 116 c.p.c.

    L'accertamento della qualità di coltivatore diretto è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito sulle prove acquisite, ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito.

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sul fatto è ridotto ai soli casi di omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti; non consente una rivalutazione complessiva delle risultanze istruttorie.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia decisione conforme, la censura ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. è inammissibile nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 2, co. 2, l. n. 9/1963

    La nozione di coltivatore diretto va riferita alla coltivazione manuale, abituale e prevalente del fondo, non a criteri estranei di gestione imprenditoriale.

  • art. 3 l. n. 9/1963

    La qualifica presuppone la verifica dei requisiti sostanziali della coltivazione diretta e della prevalenza dell'attività agricola.

  • art. 4 l. n. 9/1963

    Per l'iscrizione e la contribuzione dovuta come coltivatore diretto devono risultare i presupposti normativi richiesti dalla disciplina speciale.

  • art. 1, co. 1, l. n. 1136/1954

    Richiamata come parte della disciplina speciale rilevante per l'inquadramento previdenziale del coltivatore diretto.

  • art. 1, co. 2, l. n. 1047/1957

    Richiamata come parte della disciplina speciale rilevante per l'inquadramento previdenziale del coltivatore diretto.

  • art. 8 d.lgs. n. 375/1993

    Richiamato per la disciplina degli accertamenti e dei presupposti relativi alla posizione previdenziale agricola.

  • art. 10 d.lgs. n. 124/2004

    Richiamato nel contesto delle contestazioni sull'utilizzo e sulla legittimità del verbale ispettivo INPS.

Massime di principio

  • La qualificazione previdenziale di coltivatore diretto richiede una verifica sostanziale della coltivazione manuale, abituale e prevalente del fondo, della partecipazione lavorativa del nucleo familiare e di un fabbisogno annuo di manodopera almeno pari alla soglia legale; il giudizio è eminentemente di fatto.
  • L'accertamento della qualifica può essere fondato su presunzioni semplici, purché sorrette da elementi oggettivi, gravi, precisi e concordanti; non è indispensabile una consulenza tecnica agronomica se il quadro probatorio consente una ricostruzione convincente.
  • In cassazione non è consentita una rivalutazione del compendio istruttorio sotto la veste della violazione di legge o della falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., quando la censura mira in realtà a contestare la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice d'appello, pur senza affrontare singolarmente ogni argomento, abbia comunque respinto implicitamente le questioni devolute mediante una motivazione incompatibile con la loro accoglienza.
  • Il vizio motivazionale oggi deducibile in cassazione richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente allegato e discusso; non basta contestare la completezza o la condivisibilità della motivazione in termini generali.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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