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Sentenza

Sentenza del 15/07/2020 n. 15001 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento I.V.A. anno 2005 che ha disconosciuto la detrazione dell'IVA di rivalsa e irrogato sanzioni, per presunta partecipazione della contribuente a una frode fiscale attuata da altro soggetto (cedente) che emetteva fatture per importi superiori a quelli effettivamente percepiti e ometteva il versamento dell'IVA; censure relative a omessa motivazione della sentenza d'appello, decadenza dei termini di accertamento (raddoppio termini), assenza di collegamenti con la cedente e prova dell'effettivo pagamento del prezzo, diritto alla detrazione, legittimità e proporzionalità delle sanzioni, e vizi formali nell'indicazione della norma sanzionatoria nell'atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida e sufficiente la motivazione della Commissione regionale (anche attraverso la riproduzione e condivisione delle controdeduzioni dell'Ufficio), ha confermato l'applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento in presenza dell'obbligo di denuncia penale (indipendentemente dal momento della sua effettiva presentazione), ha condiviso la valutazione che la contribuente fosse consapevole o comunque non avesse adottato tutte le misure ragionevoli per evitare di partecipare a una frode, motivo per cui va negato il diritto alla detrazione dell'IVA; ha ritenuto legittima l'irrogazione delle sanzioni (compreso il richiamo ad una diversa norma come refuso sanabile dal giudice) e non hanno trovato ingresso alcune doglianze per inammissibilità o carenza di specificità. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; art. 360 c.p.c., n. 5; art. 348-ter c.p.c., comma 5; art. 112 c.p.c.; art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    Regole sulla motivazione della sentenza, limiti di censura in cassazione per vizi di motivazione e per questioni di fatto già decise in appello, onere di specificità nel ricorso per consentire l'esame di censure di merito.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in relazione al principio di adeguata motivazione nel processo tributario; la Corte ha ritenuto che la riproduzione di atti di parte, se integrata da argomentazione del giudice, possa soddisfare il requisito motivazionale.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

    Norma sui termini di accertamento e raddoppio dei termini applicabile quando ricorrono fatti che comportano obbligo di denuncia penale; la Corte ha confermato la corretta applicazione del raddoppio nel caso di specie.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

    art. 57, comma 3; art. 19

    Riguarda l'IVA e i termini di accertamento; art. 19 invocato in relazione al diritto alla detrazione e alla prova dei presupposti impositivi; la Corte ha ritenuto che il diritto alla detrazione è escluso se il soggetto sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode.

  • Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223

    Ha introdotto il raddoppio dei termini di accertamento in caso di violazioni che comportano obbligo di denuncia per reati fiscali; applicabile anche a periodi anteriori se, alla data di entrata in vigore, i termini ordinari risultavano ancora pendenti.

  • Decreto Legislativo 3 agosto 2015, n. 128

    Ha circoscritto successivamente il raddoppio dei termini ma la Corte ha ritenuto che la norma di salvaguardia escludesse la sua applicazione retroattiva al caso in esame.

  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208

    Ha eliminato la fattispecie del raddoppio dei termini per il futuro, ma la Corte ha ritenuto applicabili le regole transitorie che salvaguardano atti notificati prima della decorrenza delle nuove norme.

  • Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

    art. 5, comma 4; art. 6, comma 8

    Norme sulle sanzioni tributarie; la Corte ha ritenuto legittima l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 6, comma 8 e ha considerato il richiamo nell'atto a art. 5 comma 4 come un refuso non pregiudizievole.

  • Codice civile

    Onere della prova: richiamato in relazione alla produzione di prove circa la liceità dell'operazione e al diritto alla detrazione; la Corte ha ritenuto insufficiente la documentazione fornita per escludere la partecipazione alla frode.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

    art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Norme sul contributo unificato: la Corte ha disposto l'ulteriore versamento eventuale del contributo in capo al ricorrente in base ai presupposti processuali riscontrati.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento per violazioni con obbligo di denuncia penale opera quando, al momento dell'entrata in vigore della norma che lo prevede, i termini ordinari siano ancora pendenti: non è necessario che la denuncia sia effettivamente presentata o che sia iniziato un processo penale.
  • Il diritto alla detrazione dell'IVA può essere escluso quando il cessionario sappia o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in una frode fiscale o quando non abbia adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili per accertarsi della correttezza dell'operazione, indipendentemente dalla mera esistenza del pagamento o dall'apparente congruità del prezzo.
  • La riproduzione di atti di parte nella motivazione è ammissibile se il giudice integra e condivide quegli argomenti e fornisce un percorso motivazionale chiaro e coerente: la mera trascrizione di un atto di parte è insufficiente se non corredata da valutazione autonoma del giudice.
  • Il giudice di merito può rettificare/refissare la qualificazione normativa di un fatto (ad es. correggere un refuso nella indicazione dell'articolo di legge sanzionato) purché non vi sia violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e restino chiari petitum e causa petendi.
  • In sede di cassazione tributaria sono spesso inammissibili le censure che replicano motivazioni di fatto già decise in appello (art. 348-ter c.p.c.); per rendere ammissibile il ricorso la parte deve dimostrare la difformità delle ragioni di fatto poste alla base delle diverse decisioni.
  • L'adozione di comportamenti 'oculati' e l'adozione di misure di verifica della controparte commerciale (due diligence) sono rilevanti per preservare il diritto alla detrazione; l'assenza di indici reputazionali positivi o elementi anomali nell'operazione (interposizione di soggetti non qualificati, contratti non registrati, soggetti che scompaiono) sono indici che giustificano il disconoscimento della detrazione.

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