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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2606

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2606 della Commissione, del 18 dicembre 2025, che stabilisce il formato delle relazioni degli Stati membri sull’attuazione della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R2606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione fissa il modello uniforme che gli Stati membri devono usare per riferire alla Commissione sull’attuazione della direttiva 2009/33/CE. Il formato è articolato in sezioni istituzionali, quantitative e qualitative, e si collega sia ai dati estratti dalla banca dati TED e dai formulari elettronici sia, ove presenti, ai sistemi nazionali di monitoraggio. La prima relazione copre il periodo 2 agosto 2021-31 dicembre 2025 e va presentata entro il 18 aprile 2026. Il regolamento chiarisce inoltre come trattare i diversi periodi di riferimento e come integrare eventuali dati nazionali aggiuntivi.

Stabilisce il modello/formato delle relazioni degli Stati membri sull’attuazione della direttiva 2009/33/CE sui veicoli puliti adibiti al trasporto su strada.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto tenuti a presentare alla Commissione le relazioni periodiche sull’attuazione della direttiva 2009/33/CE ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva. Riguarda il contenuto e la struttura del rapporto, con particolare riferimento ai dati sugli appalti pubblici di veicoli leggeri, autocarri e autobus rientranti nell’ambito della direttiva, alle misure di attuazione adottate e alle future attività di implementazione. Non disciplina direttamente gli appalti o i veicoli in sé, ma esclusivamente il formato di rendicontazione. Il regolamento è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2606 della Commissione - modello delle relazioni sull’attuazione della direttiva 2009/33/CE

Il regolamento attua l’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2009/33/CE e definisce un formato uniforme per le relazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione sull’attuazione delle regole europee sui veicoli puliti nel trasporto su strada. La finalità è consentire un monitoraggio omogeneo degli obiettivi minimi di appalto e delle misure nazionali di attuazione, anche sfruttando i dati raccolti tramite TED e i formulari elettronici.

Contesto normativo e finalità

Dai considerando emerge che la direttiva 2009/33/CE impone agli Stati membri di presentare relazioni periodiche contenenti informazioni sul numero e sulle categorie di veicoli oggetto di appalti pubblici rientranti nell’ambito della direttiva, sulle misure adottate per attuarla e sulle attività future previste. La Commissione è tenuta ad adottare atti di esecuzione per stabilire il formato della relazione e, più in generale, ad assistere gli Stati membri nell’adempimento degli obblighi di comunicazione mediante l’estrazione dei dati pertinenti dagli avvisi pubblicati in TED.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Si tratta dunque di uno strumento meramente attuativo e uniforme, destinato a standardizzare la rendicontazione nazionale senza richiedere misure di recepimento.

Prima relazione e periodi di riferimento

Il testo precisa che la prima relazione deve essere presentata entro il 18 aprile 2026 e riguardare il primo periodo di riferimento compreso tra il 2 agosto 2021 e il 31 dicembre 2025. Per tale primo esercizio di reporting, la Commissione distingue i dati TED in due sottoperiodi:

  • avvisi pubblicati fino al 31 dicembre 2023 con il precedente formato di comunicazione, riportati nella tabella 1a;
  • avvisi inseriti dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 tramite i formulari elettronici, riportati nella tabella 1b. La tabella 1 contiene il dato aggregato dell’intero periodo. Per i periodi successivi il modello si semplifica e viene utilizzata solo la tabella 1, perché i dati saranno raccolti in modo uniforme tramite formulari elettronici.

Assetto istituzionale e recepimento

La prima sezione del modello richiede una panoramica del ruolo e delle competenze dei diversi organismi pubblici coinvolti nel recepimento e nell’attuazione della direttiva 2009/33/CE. Occorre indicare le autorità responsabili a livello nazionale, regionale e locale, se presenti, e spiegare come gli sforzi siano ripartiti all’interno dello Stato membro.

In questa stessa parte va descritto il modo in cui lo Stato membro applica gli obiettivi minimi di appalto di cui all’articolo 5 e all’allegato I della direttiva. Il modello chiede di chiarire se tali obiettivi siano stati applicati in modo uniforme a tutte le amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori, oppure con livelli di ambizione differenziati per categorie di soggetti; in quest’ultimo caso occorre spiegare brevemente i criteri di differenziazione.

Deve inoltre essere indicato se lo Stato membro si è avvalso delle esenzioni nazionali previste per le categorie di veicoli di cui all’articolo 2 della direttiva.

Dati quantitativi da TED e dai formulari elettronici

La parte quantitativa del modello si basa sui dati estratti dalla banca dati Tenders Electronic Daily e dai formulari elettronici. Il regolamento specifica che tali dati, per il primo periodo di riferimento, sono presentati separatamente nelle tabelle 1a e 1b e poi aggregati nella tabella 1. Gli Stati membri possono inserire dati estratti direttamente dalla Commissione oppure da TED, ma i dati devono provenire da TED e dai formulari elettronici, non da sistemi nazionali distinti.

Le tabelle richiedono, per ciascuna delle tre categorie di veicoli considerate dalla direttiva - veicoli leggeri, autocarri e autobus - le seguenti informazioni:

  • numero di avvisi;
  • quota di avvisi che forniscono tutte le informazioni necessarie, se disponibile;
  • numero totale di veicoli;
  • numero di veicoli puliti;
  • quota di veicoli puliti;
  • per gli autobus, numero di veicoli a emissioni zero e relativa quota.

Il modello consente inoltre una casella di "informazioni supplementari" per osservazioni o chiarimenti ritenuti pertinenti rispetto ai dati estratti e pubblicati dalla Commissione.

Dati quantitativi da fonti nazionali

La terza sezione è riservata agli Stati membri che dispongono di sistemi nazionali di monitoraggio e comunicazione non basati direttamente su TED. In tali casi, i dati nazionali possono sostituire o integrare quelli TED e dei formulari elettronici. Se il sistema nazionale colma lacune dei dati europei, la tabella 2 deve contenere i dati aggregati complessivi e una spiegazione del rapporto tra i due insiemi informativi.

Anche qui il formato copre veicoli leggeri, autocarri e autobus, e consente di indicare, oltre al numero di veicoli e alle quote di veicoli puliti o a emissioni zero, anche un indicatore dell’entità complessiva dell’appalto. A tal fine, la seconda colonna può riportare il numero di contratti interessati, il loro valore monetario totale o altra misura idonea a stimare il volume dell’appalto.

La sezione richiede inoltre una breve descrizione del sistema nazionale di raccolta dati, comprensiva del suo ambito di applicazione, della copertura temporale, di eventuali differenze rispetto all’ambito della direttiva e della completezza delle comunicazioni. Gli Stati membri privi di un sistema specifico e di dati aggiuntivi possono lasciare la sezione vuota.

Informazioni qualitative sull’attuazione della direttiva

La quarta sezione del modello è dedicata agli aspetti qualitativi. Gli Stati membri devono fornire informazioni sulle misure adottate per attuare la direttiva nel periodo di riferimento e sulle azioni future previste. Il modello non si limita al recepimento formale degli obiettivi minimi di appalto, ma consente di descrivere anche misure di coordinamento, orientamenti amministrativi, formazione, sostegno finanziario o altri strumenti di supporto.

La sezione può essere usata anche per evidenziare ostacoli all’attuazione e le misure adottate per affrontarli. Inoltre, gli Stati membri possono fornire indicazioni sull’evoluzione prevista della quota di veicoli puliti nel periodo successivo, con riferimento alla tempistica e alla distribuzione geografica, nonché ogni altra informazione utile, incluse eventuali informazioni locali o regionali nei casi di competenze condivise.

Valore pratico per gli operatori

Per amministrazioni pubbliche, avvocati e commercialisti, il regolamento è rilevante soprattutto come atto di compliance e reporting: impone un formato standardizzato, distingue con precisione le fonti dei dati utilizzabili e chiarisce quali elementi quantitativi e qualitativi debbano essere rappresentati. La disciplina facilita la comparabilità tra Stati membri e rafforza il controllo sull’effettiva applicazione della direttiva 2009/33/CE nei contratti pubblici di acquisto di veicoli.

Disposizioni principali

Oggetto e modello di relazione

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento definisce il modello delle relazioni sull’attuazione della direttiva 2009/33/CE da presentare dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva. Il modello è contenuto nell’allegato.

Entrata in vigore e natura obbligatoria

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Prima relazione e periodo di riferimento

Nei considerando è precisato che la prima relazione deve essere presentata entro il 18 aprile 2026 e riguardare il primo periodo di riferimento, dal 2 agosto 2021 al 31 dicembre 2025.

Struttura del modello di relazione

L’allegato suddivide la relazione in quattro blocchi: assetto istituzionale e recepimento; dati quantitativi da TED e formulari elettronici; dati quantitativi da fonti nazionali; informazioni qualitative sull’attuazione della direttiva.

Dati TED e formulari elettronici

Per il primo periodo di riferimento la Commissione distingue i dati TED in due sottoperiodi: avvisi fino al 31 dicembre 2023 (tabella 1a) e avvisi dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 (tabella 1b). La tabella 1 riassume i dati aggregati dell’intero periodo; per i periodi successivi si usa solo la tabella 1. Gli Stati membri possono utilizzare i dati estratti dalla Commissione o estrarli direttamente dalla banca dati, ma i dati devono provenire da TED e dai formulari elettronici.

Contenuto minimo dei dati quantitativi

Le tabelle richiedono, per veicoli leggeri, autocarri e autobus, il numero di avvisi, la quota di avvisi completi, il numero totale di veicoli, il numero e la quota di veicoli puliti e, per gli autobus, il numero e la quota di veicoli a emissioni zero. Il modello consente anche informazioni supplementari.

Uso dei dati nazionali

Gli Stati membri che dispongono di sistemi nazionali di monitoraggio non basati direttamente su TED devono compilare la tabella 2 con dati nazionali aggregati relativi all’intero periodo di riferimento. Tali dati possono sostituire o integrare quelli TED; se coesistono, va spiegato il rapporto tra i due insiemi di dati e il metodo di raccolta.

Informazioni qualitative e misure di attuazione

La sezione qualitativa consente di descrivere le misure adottate per attuare la direttiva oltre al recepimento degli obiettivi minimi di appalto, gli ostacoli incontrati, le future attività di attuazione e ogni altra informazione ritenuta pertinente. Può includere anche informazioni locali o regionali.

Assetto istituzionale, ripartizione degli sforzi ed esenzioni

La sezione iniziale richiede di indicare le autorità nazionali competenti per recepimento e attuazione, il modo in cui gli obiettivi minimi di appalto dell’articolo 5 e dell’allegato I della direttiva sono applicati e se lo Stato membro si avvale delle esenzioni nazionali per le categorie di veicoli di cui all’articolo 2 della direttiva.

Come è indicizzato

Materietrasportiappalti pubblicimobilità sostenibileveicoli pulitirendicontazione e monitoraggio

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