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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23345/2024 del 29/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (preponente)

La controversia

L'agente aveva convenuto in giudizio la società preponente chiedendo il pagamento di provvigioni maturate e non corrisposte, dell'indennità di mancato preavviso e dell'indennità di cessazione del rapporto, assumendo di avere svolto attività promozionale e di avere favorito l'aggiudicazione, da parte della società, di una fornitura/ gara relativa a dispositivi medici. Il tribunale aveva riconosciuto solo una parte del credito, ritenendolo provato limitatamente a quanto desumibile da una determina SORESA; la corte d'appello, invece, aveva riformato integralmente la decisione, escludendo la prova sia dell'esistenza di singoli affari conclusi sia del nesso tra l'attività dell'agente e l'aggiudicazione. Con il ricorso per cassazione l'agente denunciava, da un lato, violazione dell'art. 1748 c.c. e del principio di non contestazione, sostenendo che la società si era aggiudicata la gara grazie alla sua attività promozionale e che la documentazione sul contratto del 21.2.2011 era stata erroneamente ritenuta tardiva; dall'altro, lamentava l'erronea interpretazione della giurisprudenza sul tema delle gare d'appalto, sostenendo che il diritto alle provvigioni dovesse riconoscersi anche in presenza dell'aggiudicazione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha ribadito che il giudizio di legittimità non consente di riesaminare il merito e che, nel caso concreto, mancava prova sia della conclusione dei singoli affari sia dell'effettivo intervento causale dell'agente; ha inoltre precisato che il principio di non contestazione non può supplire a questioni che richiedono un accertamento rigoroso di fatto e che il diritto alla provvigione matura solo con la conclusione del contratto, non con la mera aggiudicazione della gara. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'agente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato integralmente la domanda dell'agente. Ha ritenuto corretto il mancato riconoscimento di provvigioni e indennità perché non risultava provata né la conclusione dei singoli affari né la riconducibilità dell'aggiudicazione alla concreta attività dell'agente; ha aggiunto che la semplice aggiudicazione di una gara pubblica non equivale alla conclusione del contratto, che è il momento in cui sorge il diritto alla provvigione. Il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1748 c.c.

    Il diritto alla provvigione dell'agente sorge per gli affari conclusi durante il rapporto quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento; non basta la mera aggiudicazione di una gara o un'attività promozionale non dimostrata come causalmente rilevante.

  • art. 1749 c.c.

    L'obbligo del preponente di fornire informazioni all'agente è azionabile autonomamente, ma nel giudizio volto a ottenere i compensi patrimoniali resta assorbito dalle regole sull'istruzione probatoria.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non può essere invocato per sostituire la prova di fatti che richiedono un rigoroso accertamento, né per risolvere questioni di diritto.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura in cassazione non può limitarsi a contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, salvo che siano state utilizzate prove non dedotte, prove disposte fuori dai limiti legali o prove legali indebitamente valutate discrezionalmente.

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro formale delle doglianze di violazione di legge proposte dalla ricorrente.

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte richiama il limite del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale, escludendone la sussistenza nel caso concreto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È stata la norma procedurale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di agenzia, il diritto alla provvigione matura solo quando il contratto con il terzo sia effettivamente concluso; la sola aggiudicazione di una gara o l'attività promozionale dell'agente, se non dimostrate come causalmente determinanti e riferite a singoli affari conclusi, non sono sufficienti.
  • Nel ricorso per cassazione non è consentito ottenere un nuovo apprezzamento delle prove: la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in presenza di utilizzo di prove non dedotte, prove acquisite fuori dai limiti legali o attribuzione di efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi.
  • Il principio di non contestazione non può sostituire la prova dei fatti costitutivi quando questi richiedano un accertamento rigoroso, né può risolvere questioni di diritto o questioni che implicano una specifica valutazione probatoria.
  • Il diritto dell'agente alle informazioni del preponente ex art. 1749 c.c. è autonomamente azionabile, ma non trasforma il giudizio sulle provvigioni in un giudizio fondato sulla sola omissione documentale del preponente se manca la prova dei presupposti sostanziali del credito.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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