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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12773/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I difensori hanno impugnato l'ordinanza che ha ripristinato la custodia cautelare in carcere per plurimi delitti di illecita detenzione di sostanze stupefacenti d'ingente quantità, denunciando un vizio di motivazione per manifesta illogicità. In particolare hanno censurato: 1) la presunta illegittima affermazione di un concreto pericolo di fuga, non menzionato nei precedenti provvedimenti che avevano applicato o sostituito la misura; 2) la ritenuta persistenza di un pericolo di reiterazione ancorato alla negativa personalità dell'imputato e alla gravità delle condotte, nonostante non sia stata contestata l'associazione finalizzata al traffico; 3) l'asserita inidoneità delle misure meno afflittive rispetto al carcere, posto che l'imputato era stato in passato sottoposto ad autocustodia dopo altra espiazione di pena, argomento che secondo la difesa dimostrerebbe la possibilità di presidi alternativi.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha confermato la legittimità dell'ordinanza che ha ripristinato la custodia cautelare in carcere, ritenendo che: a) il giudice del riesame può valorizzare esigenze cautelari diverse da quelle iniziali e valutare il pericolo di fuga anche in una fase successiva; b) la persistenza del pericolo di reiterazione è logicamente motivata dalla vicinanza dell'imputato a contesti di criminalità organizzata, evidenziata dal rilevante valore ponderale delle partite di droga e dalla periodicità delle importazioni, caratteristiche che giustificano il rischio indipendentemente dall'assenza di un'imputazione per associazione; c) l'impossibilità di fronteggiare le esigenze cautelari con misure meno afflittive è motivata dalla rapida commissione di reati subito dopo l'espiazione di una precedente pena, indice di una propensione al reato non contrastabile con presidi attenuati. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente determinata in euro tremila.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per il rito di disegno sintetico del motivo di ricorso, in relazione alle formalità di redazione del ricorso per cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma che individua il vizio di motivazione per manifesta illogicità come causa di cassazione; la censura invocata dai difensori è stata valutata e ritenuta infondata

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari (tra cui il pericolo di reiterazione); applicata nel senso che la valutazione del pericolo di recidiva dipende anche da elementi attinenti alla personalità dell'imputato e alla natura delle condotte

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola la condanna alle spese in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per caricare il ricorrente delle spese del procedimento

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Citata in relazione ai criteri per l'esclusione del versamento per inammissibilità in caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; il giudice ha comunque disposto il versamento equitativo perché non ravvisa colpa

Massime di principio

  • Il giudice del riesame o del tribunale della libertà può motivare il mantenimento o il ripristino di una misura cautelare sulla base di esigenze cautelari diverse da quelle indicate nel provvedimento originario; l'emergere di nuovo elemente valutabili in fasi successive è legittimo
  • Il pericolo di fuga può essere valutato anche successivamente all'adozione o sostituzione di una misura cautelare, per rispondere alla 'fluidità' delle esigenze cautelari lungo il processo
  • La sussistenza del pericolo di reiterazione può fondarsi sulla vicinanza a contesti di criminalità organizzata, sulla rilevanza quantitativa delle attività illecite e sulla periodicità delle condotte, senza che sia necessario che sussista un'imputazione per associazione
  • La valutazione delle misure cautelari è individuale: posizioni differenti tra coimputati sono giustificabili in base al contributo al fatto, alla personalità e al comportamento post-pena di ciascuno
  • La commissione di reati poco dopo l'espiazione di una pena è indice rilevante di una propensione al reato che può ostare all'adozione di misure meno afflittive
  • La difesa che impugna per vizio di motivazione deve dimostrare la manifesta illogicità della valutazione del giudice; principesemente la Corte richiede argomentazione logica e congrua per riformare o annullare le decisioni sulle misure cautelari

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