Regolamento (UE) 2017/1383
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1383 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del flocoumafen come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione del flocoumafen come principio attivo per biocidi rodenticidi del tipo di prodotto 14, ma lo fa in un quadro restrittivo, poiché la sostanza è qualificata come candidata alla sostituzione. La Commissione conclude che, nonostante i profili di pericolo e di persistenza/bioaccumulazione, sussistono le condizioni di deroga del regolamento biocidi per il rinnovo, in ragione dell’essenzialità del controllo dei roditori per la salute umana e animale e degli impatti sproporzionati derivanti da una mancata approvazione. L’approvazione è rinnovata fino al 30 giugno 2024, subordinatamente a specifiche condizioni tecniche e di utilizzo per le autorizzazioni dei biocidi.
Rinnovo dell'approvazione del flocoumafen come principio attivo per biocidi del tipo di prodotto 14 (rodenticidi), con specifiche condizioni di uso e di autorizzazione.
Ambito di applicazione
Si applica al principio attivo flocoumafen e ai biocidi che lo contengono destinati al tipo di prodotto 14 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, nell’intero territorio dell’Unione europea e con efficacia diretta negli Stati membri. Riguarda in particolare l’approvazione del principio attivo e le successive autorizzazioni nazionali dei biocidi, con prescrizioni differenziate per uso da parte del pubblico, utilizzatori professionali e utilizzatori professionali formati. Restano rilevanti le condizioni specifiche dell’allegato, incluse limitazioni di concentrazione, modalità di formulazione e contesti d’impiego; il regolamento non disciplina altri tipi di prodotto né altri principi attivi.
Rinnovo dell’approvazione del flocoumafen per biocidi rodenticidi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1383 rinnova l’approvazione del flocoumafen come principio attivo destinato ai biocidi del tipo di prodotto 14, cioè i rodenticidi. La Commissione adotta il provvedimento ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, dopo aver considerato il parere dell’ECHA, le consultazioni pubbliche e la discussione in sede di comitato permanente sui biocidi.
Presupposti del rinnovo e motivazione della deroga
Dalla valutazione emerge che il flocoumafen presenta profili di pericolo elevati: è classificato come tossico per la riproduzione di categoria 1B e soddisfa i criteri di sostanza molto persistente, molto bioaccumulabile e tossica. Per tale ragione ricade nelle esclusioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012 ed è inoltre un candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera e). Nonostante ciò, la Commissione ritiene soddisfatte le condizioni di deroga dell’articolo 5, paragrafo 2, in particolare perché un controllo efficace dei roditori è essenziale per prevenire gravi rischi per la salute umana e animale e perché l’assenza del principio attivo avrebbe conseguenze sproporzionate rispetto ai rischi dell’uso controllato.
Durata dell’approvazione e status di candidato alla sostituzione
L’allegato fissa la scadenza dell’approvazione al 30 giugno 2024. Poiché il flocoumafen è considerato candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), trova applicazione il periodo di rinnovo previsto dall’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Condizioni generali per l’autorizzazione dei biocidi contenenti flocoumafen
Le autorizzazioni dei biocidi contenenti flocoumafen devono tener conto non solo della valutazione del principio attivo a livello UE, ma anche degli usi specifici richiesti nella domanda di autorizzazione. In sede di autorizzazione del prodotto deve essere verificato se continuano a sussistere le condizioni di deroga di cui all’articolo 5, paragrafo 2.
Il regolamento impone poi una serie di vincoli tecnici e di sicurezza:
- la concentrazione nominale di flocoumafen non può superare 50 mg/kg;
- i prodotti devono contenere un agente repellente e un colorante;
- non possono essere autorizzati prodotti in forma di polvere tracciante;
- sono ammessi soltanto prodotti pronti all’uso;
- l’esposizione primaria e secondaria di uomo, animali non bersaglio e ambiente deve essere ridotta al minimo mediante adeguate misure di mitigazione del rischio;
- gli animali morti e le esche non consumate devono essere smaltiti secondo le prescrizioni locali, e il metodo di smaltimento deve essere indicato nel sommario delle caratteristiche del prodotto e in etichetta.
Condizioni specifiche per l’uso da parte del pubblico
Per i prodotti destinati al pubblico, l’autorizzazione è ancora più restrittiva. I prodotti possono essere autorizzati solo in stazioni esca a prova di manomissione. Inoltre sono previsti limiti massimi di quantità per confezione:
- per prodotti contro i soli topi: 50 g per esche in grani, pellet o pasta; 100 g per blocchi paraffinati;
- per prodotti contro i soli ratti o contro topi e ratti: 150 g per grani, pellet o pasta; 300 g per blocchi paraffinati.
I prodotti contro Rattus norvegicus e Rattus rattus sono autorizzabili solo per uso interno o negli edifici e nelle immediate vicinanze; quelli contro Mus musculus solo per uso interno. Sono vietate le esche permanenti e le esche a intervalli di applicazione. Chi immette i prodotti sul mercato deve inoltre fornire informazioni sui rischi generali dei rodenticidi anticoagulanti, sulle misure per limitarne l’impiego al minimo necessario e sulle precauzioni da adottare. Le esche libere in grani o pellet devono essere fornite in sacchetti o altro imballaggio per ridurre l’esposizione di uomo e ambiente.
Condizioni specifiche per utilizzatori professionali e professionali formati
Per i prodotti destinati agli utilizzatori professionali, il regolamento prevede due set di condizioni. In una configurazione restrittiva, i prodotti non possono essere usati in reti fognarie, aree aperte o discariche; non possono essere usati in esche permanenti o a intervalli di applicazione; possono essere autorizzati solo in stazioni esca a prova di manomissione; il distributore deve evitare che tali prodotti siano forniti al pubblico.
In una configurazione più ampia, i prodotti possono essere autorizzati per l’uso in reti fognarie, aree aperte o discariche, nonché in punti esca coperti e protetti, purché garantiscano un livello di protezione equivalente a quello delle stazioni esca a prova di manomissione. In questo caso possono essere autorizzati anche in esche a intervalli di applicazione, ma non in esche permanenti. La fornitura è limitata agli utilizzatori professionali formati, senza possibilità di distribuzione ad altri soggetti.
Profili applicativi per gli operatori
Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore, il regolamento impone di verificare con attenzione la coerenza tra autorizzazione del principio attivo, autorizzazione nazionale del prodotto e rispetto delle condizioni di impiego. In particolare, risultano essenziali la classificazione del prodotto per categoria di utilizzatore, la modalità di confezionamento, le limitazioni quantitative, le prescrizioni di etichettatura e le misure di mitigazione del rischio, che incidono direttamente sulla commercializzazione e sull’uso dei biocidi contenenti flocoumafen.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione del principio attivo
L’approvazione del flocoumafen come principio attivo destinato ai biocidi del tipo di prodotto 14 è rinnovata ai sensi dell’articolo 1, con rinvio alle specifiche e condizioni dell’allegato. La base giuridica è l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.
Valutazione del rischio e qualificazione come sostanza problematica
Dai considerando emerge che il flocoumafen soddisfa i criteri per la classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e i criteri di sostanza molto persistente, molto bioaccumulabile e tossica ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006. Per questo motivo ricade nelle esclusioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012 ed è anche candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera e).
Deroga al divieto di rinnovo per i principi attivi esclusi
Il rinnovo è consentito perché la Commissione ritiene soddisfatte le condizioni di deroga dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, in particolare perché il flocoumafen è considerato essenziale per il controllo dei roditori, necessari a prevenire o contrastare un grave pericolo per la salute umana e animale, e perché la mancata approvazione avrebbe conseguenze sproporzionate rispetto ai rischi derivanti dall’uso controllato della sostanza.
Durata dell’approvazione e status di candidato alla sostituzione
L’allegato fissa la scadenza dell’approvazione al 30 giugno 2024. Poiché il flocoumafen è candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012, si applica il periodo di rinnovo previsto dall’articolo 10, paragrafo 4.
Condizioni generali per l’autorizzazione dei biocidi
Le autorizzazioni dei biocidi contenenti flocoumafen richiedono una valutazione attenta di esposizione, rischi ed efficacia per gli usi non considerati nella valutazione a livello UE. La valutazione del prodotto deve includere anche l’accertamento delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Inoltre: la concentrazione nominale non può superare 50 mg/kg; i prodotti devono contenere un agente repellente e un colorante; non sono ammessi prodotti in polvere tracciante; sono autorizzabili solo prodotti pronti all’uso; l’esposizione primaria e secondaria deve essere ridotta al minimo; gli animali morti e le esche non mangiate devono essere smaltiti secondo le prescrizioni locali e tale modalità deve comparire nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e in ეტichetta.
Condizioni per l’uso da parte del pubblico
I prodotti destinati al pubblico possono essere autorizzati solo in stazioni esca a prova di manomissione. Sono previsti limiti massimi per confezione: per uso contro i topi, 50 g per esche in grani, pellet o pasta e 100 g per blocchi paraffinati; per uso contro ratti o contro topi e ratti, 150 g per grani, pellet o pasta e 300 g per blocchi paraffinati. I prodotti contro Rattus norvegicus e Rattus rattus sono ammessi solo per uso interno o negli edifici e intorno ad essi; quelli contro Mus musculus solo per uso interno. Sono vietate esche permanenti e esche a intervalli di applicazione. Chi immette tali prodotti sul mercato deve fornire informazioni sui rischi dei rodenticidi anticoagulanti, sulle misure per limitarne l’uso al minimo necessario e sulle precauzioni da adottare. Le esche libere in grani o pellet devono essere fornite in sacchetti o altro imballaggio per ridurre l’esposizione di uomo e ambiente.
Condizioni per utilizzatori professionali
Per i prodotti destinati agli utilizzatori professionali, in una prima serie di condizioni è vietato l’uso in reti fognarie, aree aperte o discariche; è vietato l’uso in esche permanenti o a intervalli di applicazione; i prodotti devono essere autorizzati solo in stazioni esca a prova di manomissione; chi li mette a disposizione sul mercato deve evitare che siano forniti al pubblico. In una seconda serie di condizioni, i prodotti possono essere autorizzati anche per l’uso in reti fognarie, aree aperte o discariche, nonché in punti esca coperti e protetti se assicurano lo stesso livello di protezione delle stazioni a prova di manomissione; possono essere autorizzati in esche a intervalli di applicazione, ma non in esche permanenti; la fornitura deve essere limitata agli utilizzatori professionali formati.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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