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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26891/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ricorreva contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per concorso in truffa. Il primo motivo contestava l'affermazione di responsabilità, sostenendo l'insufficienza del quadro probatorio e l'inidoneità degli elementi valorizzati dai giudici di merito. In particolare, la difesa insisteva sulla mancanza di una prova adeguata del contributo concorsuale, nonostante la circostanza che il profitto del reato fosse confluito su una carta di credito intestata all'imputata. Con il secondo motivo si deduceva il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La memoria difensiva reiterava inoltre la critica alla ricostruzione dei fatti e alla ritenuta consumazione di una frazione decisiva della condotta illecita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che l'incameramento del profitto su una carta di credito intestata all'imputata, in assenza di ricostruzioni alternative validamente dimostrate, costituisce elemento di decisiva rilevanza ai fini dell'affermazione di responsabilità per truffa aggravata, in quanto dimostra il ruolo essenziale svolto nella consumazione dell'illecito. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto non censurabile la valutazione della Corte di merito che, nel negare l'art. 131-bis c.p., aveva valorizzato aspetti del fatto e l'intensità del dolo. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 131-bis c.p.

    La non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa in base agli aspetti del fatto e all'intensità del dolo, valutazioni di merito non sindacabili se congruamente motivate in sede di legittimità.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    È richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone la valutazione dei profili di colpa del ricorrente.

  • Cass. sez. 2, 9 aprile 2026 n. 15091 P.M. c. Rizzi

    L'incameramento del profitto su una carta di credito intestata all'imputato costituisce, in mancanza di ricostruzioni alternative, elemento di decisiva rilevanza per affermare la responsabilità per truffa aggravata e il ruolo essenziale dell'agente nella consumazione del reato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, è manifestamente infondato il motivo che contesti l'affermazione di responsabilità per concorso in truffa quando il profitto del reato sia confluito su uno strumento finanziario intestato all'imputato e non siano state dimostrate plausibili ricostruzioni alternative.
  • Ai fini della prova del concorso nel reato di truffa, la disponibilità del profitto da parte dell'imputato può costituire un indice decisivo del ruolo essenziale svolto nella consumazione dell'illecito.
  • La valutazione di merito sulla sufficienza degli elementi probatori e sulla consumazione della condotta illecita non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione conforme e non illogica.
  • Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione quando fondato su apprezzamenti di merito relativi alle caratteristiche del fatto e all'intensità del dolo, se adeguatamente motivato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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