Cassazione Penale, Sentenza n. 1655/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata "clan Parisi-Palermiti". Il ricorso deduceva violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, contestando: a) la non univoca qualificazione del ruolo dell'indagato alla luce delle divergenze tra dichiarazioni di collaboratori di giustizia (richiamando la "sentenza Modaffari" sull'insufficienza della sola qualifica formale di "uomo d'onore"); b) l'assenza di concreti "reati-fine" nonostante una presunta militanza pluriennale, e l'inferenza del Tribunale dalla mera menzione in un diverso procedimento per stupefacenti; c) la deduzione della partecipazione dall'aver messo a disposizione l'abitazione per il cognato usata in un appostamento in vista di un agguato, mentre un collaboratore affermava che Capriati non era a conoscenza della finalità dell'uso dell'immobile.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure colgono solo presunte illogicità non manifestamente decisive ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., e non idonee ad integrare vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità. La Corte ha invece valorizzato elementi investigativi non controversi richiamati dal Tribunale del riesame, in particolare conversazioni intercettate tra Capriati e Mastrorilli in cui Capriati dimostra conoscenza delle dinamiche del gruppo e di aver dato apporto operativo (es. pedinamento dell'amante di un esponente avversario nell'ambito della preparazione di un omicidio). Sulla base di tali emergenze, la Cassazione ha confermato la sussistenza della gravità indiziaria e ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (con invio alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), codice di procedura penale
La Corte ricorda che la censura di illogicità della motivazione in Cassazione è ammessa solo se l'illogicità è manifesta (percepibile ictu oculi). Valutazioni probatorie proprie del giudice di merito e la scelta fra versioni divergenti non sono sindacabili se non entro i limiti della manifesta illogicità.
Sentenza Sezioni Unite "Modaffari" (n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889)
Richiamata dal ricorrente per sostenere che la qualifica formale di "uomo d'onore" può essere insufficiente a integrare il reato di partecipazione mafiosa; la Corte tuttavia non ha ritenuto che tale principio annullasse la complessiva valutazione probatoria fondata anche su elementi oggettivi (intercettazioni).
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 (Petrella, Rv. 226074)
Giurisprudenza citata per delimitare il sindacato della Cassazione sulle motivazioni di merito, affermando l'ammissibilità solo dell'illogicità manifesta e non di valutazioni critiche ordinarie del merito.
art. 616 codice di procedura penale
Dispositivo richiamato per la condanna del proponente al pagamento delle spese del giudizio di impugnazione rigettato.
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: solo l'illogicità manifesta (ictu oculi) è suscettibile di annullamento; contrasti non manifesti tra testimonianze o valutazioni del merito non bastano.
- Divergenze tra dichiarazioni di collaboratori di giustizia non eliminano automaticamente la gravità indiziaria se esistono elementi oggettivi non controversi che corroborano la partecipazione (es. intercettazioni che mostrano ruoli operativi).
- La prova della partecipazione a un'associazione mafiosa può fondarsi anche su apporto operativo alle attività del gruppo (es. pedinamenti, conoscenza delle dinamiche interne), non esclusivamente su accertamento di singoli reati-fine.
- L'utilizzo della casa da parte di terzi o la presenza di collegamenti occasionali non esclude responsabilità, ma la sua valenza probatoria dipende dalla contestualizzazione e dalla presenza di riscontri oggettivi che ne dimostrino la consapevolezza o la cooperazione.
- Quando vi sono elementi investigativi convergenti e non contraddetti (intercettazioni, riscontri fattuali), il giudice del riesame può ritenere sussistente la gravità indiziaria e la custodia cautelare può essere confermata.
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