Corte di giustizia, Sentenza C-806/21
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 febbraio 2023. — Procedimento penale a carico di TF. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden. — Rinvio pregiudiziale – Precursori di droghe – Decisione quadro 2004/757/GAI – Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) – Persona coinvolta nel trasporto e nella distribuzione di precursori usati per la produzione o fabbricazione illecite di droghe – Regolamento (CE) n. 273/2004 – Sostanze classificate – Articolo 2 – Nozione di “operatore” – Articolo 8, paragrafo 1 – Elementi che suggeriscono la possibile diversione di sostanze classificate verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope – Obbligo di notifica di tali elementi – Nozione di “elemento” – Portata. — Causa C-806/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il regolamento n. 273/2004 disciplina il controllo del commercio lecito dei precursori di droghe e non la condotta di chi opera in un contesto illecito. Per questo, chi partecipa a un’attività illegale di immissione sul mercato di sostanze classificate non è un "operatore" ai sensi del regolamento e non deve notificare gli elementi sospetti previsti dall’articolo 8, paragrafo 1. La seconda questione, legata al possibile cumulo con il reato nazionale, è rimasta assorbita.
Interpretazione del regolamento n. 273/2004: se chi partecipa a un’attività illecita di immissione sul mercato di sostanze classificate sia un "operatore" tenuto alla notifica ex articolo 8, paragrafo 1.
La questione giuridica
Se l’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 273/2004 debba essere interpretato nel senso che rientri nella nozione di "operatore" anche chi partecipa, nell’ambito di un’attività illegale, all’immissione sul mercato di sostanze classificate; in caso affermativo, se le condotte dell’operatore, incluse ricezione, trasporto e immagazzinaggio di tali sostanze, costituiscano "elementi" da notificare ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, e se ciò valga anche quando tali condotte non siano finalizzate alla cessione a terzi.
Principio di diritto
La nozione di "operatore" di cui all’articolo 2, lettera d), del regolamento n. 273/2004 riguarda solo le persone che partecipano all’immissione sul mercato di sostanze classificate in un contesto normativo, cioè nel commercio lecito sottoposto a controllo; non vi rientra chi partecipa, nell’ambito di un’attività illegale, all’immissione sul mercato di tali sostanze. Di conseguenza, una simile persona non è soggetta all’obbligo di notifica dell’articolo 8, paragrafo 1, e non occorre esaminare la seconda questione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 273/2004
- Regolamento (UE) n. 1258/2013
- Decisione quadro 2004/757/GAI
- Regolamento (CE) n. 111/2005
- Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988
- Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 6 CEDU
Interpretazione della nozione di "operatore" nel regolamento sui precursori di droghe
La causa è un rinvio pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden nell’ambito di un procedimento penale a carico di TF, accusato di aver trasportato sostanze chimiche classificate, tra cui acido cloridrico e acido solforico, destinate secondo l’accusa alla produzione illecita di stupefacenti. Il giudice nazionale chiedeva se, in tale contesto, potesse applicarsi anche l’obbligo di notifica previsto dal regolamento n. 273/2004 per gli operatori del settore.
Fatti e procedimento principale
TF aveva noleggiato un veicolo, aveva ritirato in Belgio notevoli quantitativi di prodotti chimici e li aveva trasportati nei Paesi Bassi per la consegna. I prodotti erano in gran parte non etichettati e mancavano i documenti di trasporto richiesti. Il pubblico ministero aveva promosso un procedimento penale sia per condotte di preparazione/facilitazione del traffico di stupefacenti ai sensi della normativa olandese di attuazione della decisione quadro 2004/757, sia per violazione dell’obbligo di notifica ex articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 273/2004.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama:
- la decisione quadro 2004/757/GAI, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), che impone di punire la fabbricazione, il trasporto e la distribuzione di precursori quando l’autore sa che saranno usati per la produzione illecita di stupefacenti;
- il regolamento (CE) n. 273/2004, in particolare l’articolo 2, lettera d), che definisce l’"operatore" come la persona fisica o giuridica che opera nell’immissione sul mercato di sostanze classificate, e l’articolo 8, paragrafo 1, che impone agli operatori di notificare ordini o transazioni insoliti che suggeriscano una possibile diversione;
- il regolamento (CE) n. 111/2005, relativo al commercio tra l’Unione e i paesi terzi;
- la convenzione di Vienna del 1988, in particolare l’articolo 12 sui precursori.
Ragionamento della Corte
La Corte interpreta la nozione di "operatore" secondo il testo, il contesto e la finalità della normativa. Sul piano letterale, l’articolo 2, lettera d), non chiarisce espressamente se l’immissione sul mercato comprenda anche attività illecite; tuttavia, l’articolo 8, paragrafo 1, si riferisce a ordini e transazioni insoliti riguardanti sostanze destinate all’immissione sul mercato, cioè a un circuito commerciale normale e controllato.
Sul piano sistematico, la Corte osserva che il regolamento n. 273/2004 sostituisce atti precedenti che disciplinavano il commercio lecito dei precursori e che, nell’insieme, le sue disposizioni (articoli 3-10) impongono requisiti, licenze, registrazioni, etichettatura, documentazione e poteri di controllo propri di un quadro regolato di mercato. Anche i considerando parlano di controllo del commercio e di prevenzione della diversione dal circuito lecito.
Sul piano teleologico, il regolamento attua l’articolo 12 della convenzione di Vienna e mira a prevenire la diversione di sostanze usate legalmente verso usi illeciti. La Corte sottolinea inoltre che il regolamento n. 273/2004, la decisione quadro 2004/757 e il regolamento n. 111/2005 sono strumenti complementari ma con portata diversa: la decisione quadro riguarda i reati nel traffico illecito, mentre i regolamenti disciplinano il commercio legale dei precursori.
Da ciò discende che una persona che partecipa, nell’ambito di un’attività illegale, all’immissione sul mercato di sostanze classificate non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 273/2004 e quindi non è un "operatore" ai sensi dell’articolo 2, lettera d).
Decisione e dispositivo
La Corte risponde alla prima questione dichiarando che una persona che partecipa, nell’ambito di un’attività illegale, all’immissione sul mercato di sostanze classificate nell’Unione non costituisce un "operatore" ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento n. 273/2004. Poiché la prima questione è stata risolta in senso negativo, la seconda questione è assorbita e non viene esaminata.
Principio affermato
Il regolamento n. 273/2004 disciplina il monitoraggio del commercio intracomunitario lecito di sostanze classificate; la nozione di "operatore" non comprende chi agisce in un contesto di traffico illecito. Pertanto, tali soggetti non sono tenuti alla notifica degli elementi sospetti prevista dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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