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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-372/21

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 febbraio 2023. — Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland KdöR contro Bildungsdirektion für Vorarlberg. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Status delle Chiese e delle associazioni o comunità religiose negli Stati membri in base al diritto dell’Unione – Articolo 17, paragrafo 1, TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Restrizioni – Giustificazione – Proporzionalità – Sovvenzioni per un istituto scolastico privato – Richiesta presentata da un’associazione religiosa stabilita in un altro Stato membro – Istituto riconosciuto da tale associazione come scuola confessionale. — Causa C-372/21

Giurisprudenza europea62021CJ0372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il solo fatto che una Chiesa sia riconosciuta in uno Stato membro non esclude l’applicazione del diritto dell’Unione quando essa chiede in un altro Stato membro sovvenzioni per una scuola privata confessionale. La situazione rientra però nella libertà di stabilimento, non nella libera prestazione di servizi, perché la scuola ha una presenza stabile nel territorio austriaco. La Corte ha poi ritenuto compatibile con l’articolo 49 TFUE la riserva delle sovvenzioni alle confessioni riconosciute dal diritto austriaco, in quanto misura giustificata e proporzionata rispetto all’obiettivo educativo perseguito.

Libera circolazione e status delle confessioni religiose: compatibilità con il diritto UE del requisito di riconoscimento nazionale per ottenere sovvenzioni a scuole private confessionali

La questione giuridica

Se l’articolo 17, paragrafo 1, TFUE escluda l’applicazione del diritto dell’Unione a una domanda, proposta da una Chiesa riconosciuta in uno Stato membro, di sovvenzione per una scuola privata situata in un altro Stato membro e da essa riconosciuta come confessionale; e, in caso positivo, se l’articolo 56 TFUE osti a una normativa che riserva tali sovvenzioni alle sole Chiese o associazioni religiose riconosciute dal diritto nazionale dello Stato membro ospitante.

Principio di diritto

L’articolo 17, paragrafo 1, TFUE non sottrae all’ambito del diritto dell’Unione una situazione in cui una confessione religiosa, riconosciuta in uno Stato membro, chieda in un altro Stato membro una sovvenzione per una scuola privata da essa riconosciuta come confessionale; tuttavia, poiché la scuola è stabilita e operante in modo stabile nello Stato ospitante, la fattispecie ricade nella libertà di stabilimento ex articolo 49 TFUE e non nella libera prestazione di servizi. La Corte ha ritenuto che la normativa austriaca che riserva le sovvenzioni alle sole confessioni riconosciute secondo il diritto nazionale costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento, ma che essa possa essere giustificata dall’obiettivo legittimo di consentire ai genitori di scegliere l’istruzione dei figli secondo le proprie convinzioni religiose e di completare il sistema scolastico pubblico, purché proporzionata; in tale prospettiva, la Corte ha concluso che non osta al diritto UE una disciplina che subordina la sovvenzione al riconoscimento nazionale della chiesa o associazione religiosa richiedente, anche se essa sia già riconosciuta nello Stato membro di origine.

Norme richiamate

  • Articolo 17, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 56 TFUE
  • Articolo 52, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • AnerkennungsG (legge austriaca sul riconoscimento delle associazioni religiose)
  • BekGG (legge austriaca sulla personalità giuridica delle comunità confessionali)
  • PrivSchG (legge austriaca sulle scuole private)

Sovvenzioni per una scuola privata confessionale e riconoscimento nazionale della confessione religiosa

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof (Austria) nell’ambito di una controversia tra una Chiesa avventista tedesca e l’autorità scolastica del Vorarlberg. Oggetto del contendere è il diniego di una sovvenzione per il personale di una scuola privata in Austria, scuola che la Chiesa ricorrente riconosce e sostiene come istituto confessionale.

Fatti e procedimento principale

La Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland KdöR, avente status di persona giuridica di diritto pubblico in Germania, non è riconosciuta come Chiesa in Austria. A partire dall’anno scolastico 2016/2017, essa ha riconosciuto come scuola confessionale un istituto scolastico privato sito in Austria, gestito da un’associazione registrata in Austria, e ha chiesto una sovvenzione per la remunerazione del personale ai sensi dell’articolo 17 del PrivSchG.

L’autorità competente ha respinto la domanda con il rilievo che la norma austriaca riserva tale beneficio alle sole Chiese e associazioni religiose riconosciute in forza del diritto austriaco. Il giudice amministrativo federale ha confermato il rigetto e il Verwaltungsgerichtshof ha sollevato due questioni pregiudiziali concernenti l’ambito di applicazione del diritto UE e la compatibilità della disciplina con la libertà di stabilimento.

Normativa nazionale richiamata

La Corte ricorda il quadro normativo interno austriaco:

  • l’articolo 1 dell’AnerkennungsG, che disciplina i requisiti per il riconoscimento delle confessioni religiose;
  • l’articolo 11 del BekGG, che introduce requisiti aggiuntivi per il riconoscimento, tra cui una durata minima di presenza in Austria o l’integrazione in un’associazione religiosa attiva a livello internazionale, nonché una soglia rappresentativa del due per mille della popolazione;
  • l’articolo 17 del PrivSchG, che attribuisce sovvenzioni per il personale delle scuole private confessionali alle sole Chiese e associazioni religiose legalmente riconosciute.

Prima questione: ambito di applicazione del diritto dell’Unione e articolo 17 TFUE

Il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 17, paragrafo 1, TFUE escludesse dall’ambito del diritto dell’Unione una situazione in cui una Chiesa riconosciuta in uno Stato membro richiede in un altro Stato membro una sovvenzione per una scuola privata da essa riconosciuta come confessionale.

La Corte ha risposto negativamente. Ha ribadito che l’articolo 17 TFUE esprime la neutralità dell’Unione nei confronti dell’organizzazione, da parte degli Stati membri, dei rapporti con le Chiese e le associazioni o comunità religiose, ma non può essere invocato per sottrarre in via generale tali attività all’applicazione del diritto UE quando esse consistano nella prestazione di servizi dietro remunerazione su un mercato determinato.

Qualificazione dell’attività scolastica come attività economica

La Corte ha poi ricordato la propria giurisprudenza secondo cui gli istituti di insegnamento finanziati essenzialmente mediante fondi privati svolgono un servizio, in quanto offrono corsi in cambio di remunerazione. Viceversa, gli istituti che rientrano in un sistema pubblico e sono finanziati interamente o principalmente con fondi pubblici non svolgono un’attività economica.

Nel caso di specie, la scuola austriaca era privata e finanziata ampiamente con fondi privati; perciò, salvo verifica del giudice nazionale, essa doveva essere considerata come esercente un’attività economica. La Corte ha aggiunto che è irrilevante che l’eventuale sovvenzione la trasformi, in futuro, in una scuola finanziata da fondi pubblici: conta la situazione al momento della richiesta.

Esistenza di un elemento transfrontaliero

La Corte ha escluso che la fattispecie fosse puramente interna. La Chiesa ricorrente è stabilita in Germania e chiede una sovvenzione alle autorità austriache per una scuola situata in Austria. Tale elemento transfrontaliero è sufficiente a far entrare, in linea di principio, la situazione nell’ambito delle norme UE sulla libera circolazione.

Seconda questione: da articolo 56 TFUE ad articolo 49 TFUE

Quanto alla seconda questione, la Corte ha osservato che la scuola è situata in Austria ed è gestita da un’associazione registrata in Austria che assicura una presenza stabile e continuativa nel territorio. Per questa ragione, la situazione ricade nella libertà di stabilimento dell’articolo 49 TFUE e non nella libera prestazione di servizi dell’articolo 56 TFUE.

Restrizione alla libertà di stabilimento

La Corte ha ritenuto che la normativa austriaca costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento, poiché il requisito del riconoscimento nazionale è più agevolmente soddisfatto da Chiese stabilite in Austria e svantaggia quelle stabilite in altri Stati membri, che non possono accedere alla sovvenzione per le scuole private confessionali in Austria.

Giustificazione e proporzionalità

La restrizione può però essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale e deve rispettare il principio di proporzionalità. La Corte ha individuato come obiettivo legittimo quello di completare il sistema scolastico pubblico, interconfessionale, permettendo ai genitori di scegliere l’istruzione dei figli secondo le proprie convinzioni religiose, in un quadro di insegnamento di qualità.

La Corte ha ritenuto che la normativa austriaca non appaia inidonea a perseguire tale obiettivo: il riconoscimento delle Chiese e associazioni religiose in Austria presuppone una certa dimensione e una presenza significativa, così da assicurare che la loro azione abbia effetti oltre la cerchia dei soli membri. Inoltre, le condizioni del BekGG prevedono diverse alternative per il riconoscimento e una modalità di prova non rigida per il requisito della rappresentatività, elementi che depongono nel senso della proporzionalità della disciplina.

Rapporto con l’articolo 17 TFUE

La Corte ha precisato che l’articolo 17, paragrafo 1, TFUE esprime la neutralità dell’Unione e impone di rispettare lo status delle Chiese negli Stati membri, ma non obbliga uno Stato membro a riconoscere, ai fini del proprio sistema di sovvenzioni, lo status acquisito da una Chiesa in un altro Stato membro.

Dispositivo

La Corte ha quindi dichiarato che:

  • l’articolo 17, paragrafo 1, TFUE non sottrae la fattispecie all’ambito di applicazione del diritto dell’Unione;
  • l’articolo 49 TFUE, letto congiuntamente con l’articolo 17, paragrafo 1, TFUE, non osta a una normativa nazionale che subordina la concessione di sovvenzioni pubbliche per scuole private confessionali al riconoscimento della Chiesa o associazione religiosa da parte del diritto dello Stato membro interessato, anche se tale soggetto è riconosciuto nel proprio Stato membro di origine.

Principi affermati

La pronuncia conferma che:

  • il settore religioso non è automaticamente sottratto al diritto UE quando entra in gioco un’attività economica transfrontaliera;
  • una scuola privata finanziata da fondi privati può costituire attività economica;
  • una normativa che riservi sovvenzioni a confessioni riconosciute a livello nazionale può integrare una restrizione alla libertà di stabilimento;
  • tale restrizione può essere giustificata da obiettivi educativi e di organizzazione del sistema scolastico, se proporzionata.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione delle personelibertà di stabilimentoistruzione privatastatus delle chiese e delle associazioni religiosesovvenzioni pubbliche

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